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LEGGE 15 marzo 1999, n. 62

Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche.

note: Entrata in vigore della legge: 1-4-1999
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Testo in vigore dal: 1-4-1999
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Nel centenario  della Societa' italiana di  fisica, la palazzina
di proprieta'  del demanio,  sita a  Roma, in  via Panisperna  n. 89,
attualmente utilizzata dagli uffici del Ministero dell'interno, viene
dedicata alla memoria di Enrico Fermi  ed al suo gruppo di scienziati
e ricercatori  che ivi ottennero risultati  scientifici rivoluzionari
per la  cultura e la  societa' del nostro  tempo e destinata  a Museo
storico della  fisica e  Centro di studi  e ricerche  "Enrico Fermi",
quale ente  vigilato dal  Ministero dell'universita' e  della ricerca
scientifica e tecnologica.
  2.  Con   l'istituzione  del   Museo  storico  della   fisica  sono
ripristinati   gli   ambienti   originali  dell'aula   magna,   della
biblioteca, dei laboratori e del Museo.
  3.  L'ordinamento  del  Museo   e'  disciplinato  con  regolamento,
emanato, ai  sensi dell'articolo 17,  comma 3, della legge  23 agosto
1988,  n.   400,  dal  Ministro  dell'universita'   e  della  ricerca
scientifica e  tecnologica, di concerto  con il Ministro  del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali. Il direttore del Museo e' nominato con
decreto del  Ministro dell'universita' e della  ricerca scientifica e
tecnologica, emanato  di concerto  con il  Ministro per  i beni  e le
attivita' culturali.
  4. Per  l'istituzione del Museo e'  autorizzata la spesa di  lire 3
miliardi  per il  1999, da  iscrivere nello  stato di  previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
  5. Per  il funzionamento del  Museo il Ministro  dell'universita' e
della ricerca  scientifica e tecnologica eroga  appositi contributi a
valere sul Fondo  ordinario per gli enti e le  istituzioni di ricerca
finanziati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica,  istituito dall'articolo  7 del decreto  legislativo 5
giugno 1998, n.  204, a partire dal 1999, il  quale e' incrementato a
tal fine di lire 2 miliardi annue a decorrere dal 1999.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Nel centenario  della Societa' italiana di  fisica, la palazzina
di proprieta'  del demanio,  sita a  Roma, in  via Panisperna  n. 89,
attualmente utilizzata dagli uffici del Ministero dell'interno, viene
dedicata alla memoria di Enrico Fermi  ed al suo gruppo di scienziati
e ricercatori  che ivi ottennero risultati  scientifici rivoluzionari
per la  cultura e la  societa' del nostro  tempo e destinata  a Museo
storico della  fisica e  Centro di studi  e ricerche  "Enrico Fermi",
quale ente  vigilato dal  Ministero dell'universita' e  della ricerca
scientifica e tecnologica.
  2.  Con   l'istituzione  del   Museo  storico  della   fisica  sono
ripristinati   gli   ambienti   originali  dell'aula   magna,   della
biblioteca, dei laboratori e del Museo.
  3.  L'ordinamento  del  Museo   e'  disciplinato  con  regolamento,
emanato, ai  sensi dell'articolo 17,  comma 3, della legge  23 agosto
1988,  n.   400,  dal  Ministro  dell'universita'   e  della  ricerca
scientifica e  tecnologica, di concerto  con il Ministro  del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali. Il direttore del Museo e' nominato con
decreto del  Ministro dell'universita' e della  ricerca scientifica e
tecnologica, emanato  di concerto  con il  Ministro per  i beni  e le
attivita' culturali.
  4. Per  l'istituzione del Museo e'  autorizzata la spesa di  lire 3
miliardi  per il  1999, da  iscrivere nello  stato di  previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
  5. Per  il funzionamento del  Museo il Ministro  dell'universita' e
della ricerca  scientifica e tecnologica eroga  appositi contributi a
valere sul Fondo  ordinario per gli enti e le  istituzioni di ricerca
finanziati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica,  istituito dall'articolo  7 del decreto  legislativo 5
giugno 1998, n.  204, a partire dal 1999, il  quale e' incrementato a
tal fine di lire 2 miliardi annue a decorrere dal 1999.