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DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1999, n. 16

Disposizioni urgenti per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-2-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 aprile 1999, n. 84 (in G.U. 02/04/1999, n.77).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/1999)
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Testo in vigore dal:  2-2-1999 al: 2-4-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. La rubrica dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente: "Durata dell'ufficio. Conferma".
2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e).
Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.".