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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1998, n. 497

Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/117/CEE e 97/22/CE relative alle misure di protezione dalle zoonosi specifiche e alla lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/2/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/05/2006)
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Testo in vigore dal:  9-2-1999 al: 24-5-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 4 e l'allegato C;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato C;
Vista la direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezione e intossicazioni alimentari;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1998;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) zoonosi: qualsiasi malattia o infezione che può trasmettersi naturalmente dagli animali all'uomo;
b) agente zoonotico: qualsiasi batterio, virus o parassita che può provocare zoonosi;
c) laboratorio nazionale autorizzato: ogni laboratorio pubblico competente ad effettuare esami di campioni ufficiali per individuare l'eventuale presenza di un agente zoonotico;
d) campione: il campione prelevato dal proprietario o dal responsabile dello stabilimento o degli animali, o prelevato a loro nome, per la ricerca di un agente zoonotico;
e) campione ufficiale: il campione prelevato dall'autorità competente ai fini dell'esame di un agente zoonotico; il campione ufficiale, che deve essere prelevato senza preavviso, deve fare riferimento alla specie, al tipo, al quantitativo e al metodo di raccolta nonché all'identificazione dell'origine dell'animale o del prodotto di origine animale;
f) autorità competente: il Ministero della sanità, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorità cui sono state delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria, di sanità pubblica e di polizia sanitaria, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposiziani di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita europee (GUCE).


Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art. 17, comma 1, così recita:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non
si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
- La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari". Gli articoli 3 e 4 della suddetta legge così recitano:
"Art. 3 (Contenuti della legge comunitaria). - 1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, mediante:
a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'art. 1, comma 1;
b) disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della commissione delle Comunità europee di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa;
c) autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'art. 4".
"Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.
2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera c).
3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.
4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e sottoposto al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.
5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.
6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.
7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di
direttive mediante atti amministrativi.
8. Al disegno di legge comunitaria è allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa".
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993". L'art. 4 e l'allegato C della suddetta legge così recitano:
"Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). - 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.
2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, del la legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'art. 3 della presente legge".
"ALLEGATO C
(art. 4, comma 1)
92/117/CEE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari".
La direttiva è stata pubblicata in G.U.C.E. L 62 del 15 marzo 1993.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997)". L'art. 5 e l'allegato C della suddetta legge così recitano:
"Art. 5 (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato). - 1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati previo parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle
lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì, per tutte le materie non coperte di riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato C costituiscano la modifica, l'aggiornamento od il completamento.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo, in deroga a quanto stabilito nell'art. 8, può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in
materia dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2".
"ALLEGATO C
(art. 5)
97/22/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1997, che modifica la direttiva 92/117/CEE riguardante le misure di protezione delle zoonosi specifiche e la lotta contro gli agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari".
La direttiva è stata pubblicata in G.U.C.E. L 113 del 30 aprile 1997.
Nota all'art. 1:
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, reca:
"Istituzioni del servizio sanitario nazionale".