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DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-2-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/2015)
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-2-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973,
n. 115;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista  dall'articolo  107,  comma  primo,  del  citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 19 novembre 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali, di concerto con i Ministri del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, della difesa,
delle finanze e dell'interno;
                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  4  del decreto del Presidente della Repubblica 20
gennaio 1973, n. 115, e' aggiunto il seguente comma:
  "Alle  due province autonome sono altresi' trasferiti, in relazione
alla  loro  ubicazione  territoriale,  secondo  le  modalita'  di cui
all'articolo  5,  gli  altri  beni  patrimoniali  della  regione  non
destinati a sedi di uffici regionali o ad un servizio regionale".
  2.  L'articolo  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20
gennaio 1973, n. 115, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  9.  1.  Ai  sensi  dell'articolo 67, secondo comma, e 68 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, i
beni  e  i  diritti  di  natura immobiliare costituenti il patrimonio
disponibile  dello  Stato, che non siano trasferibili alla regione in
corrispondenza  alle  funzioni  ad  essa  attribuite dallo statuto di
autonomia,  sono  trasferiti  alle  province  di  Trento e di Bolzano
secondo le modalita' previste nell'articolo 8".
  3.  All'articolo  11 del decreto del Presidente della Repubblica 20
gennaio 1973, n. 115, e' aggiunto il seguente comma:
  "Con  le  modalita'  di cui ai precedenti commi ogni cinque anni si
procede  ad  una  ricognizione,  ai  sensi  e  per  gli effetti degli
articoli  67  e  68  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972, n. 670, dei beni non piu' necessari per la difesa dello
Stato  o  per  servizi  di  carattere  nazionale,  da trasferire alla
regione  o  alle  province  territorialmente  interessate  secondo  i
criteri  di  cui  all'articolo  9.  Si  considerano comunque non piu'
necessari  i  beni  non  utilizzati in tutto o in parte prevalente da
almeno dieci anni, salvo che sia stata decisa nelle forme di legge la
ripresa  della  loro  utilizzazione  per  la  difesa o per servizi di
carattere  nazionale. Per i fini di cui al presente comma gli elenchi
integrativi  sono  formati d'intesa tra le competenti amministrazioni
statali  e  la regione o la provincia interessata entro i centottanta
giorni  successivi alla scadenza di ciascun quinquennio. I verbali di
consegna   dei   beni   indicati  nei  predetti  elenchi  integrativi
costituiscono  titolo  per  l'intavolazione  e  la voltura catastale.
Decorso   inutilmente  il  predetto  termine  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 107 dello statuto".


                             AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' redatto ai sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, a. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          il  2  -  L'art.  87,  comma  quinto,  della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare leggi e di emanare i decreti  aventi  valore  di
          leggi e regolamenti.
          il 2 - Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 novembre 1972.
          il  2  -  Il  D.P.R.  20  gennaio  1973,  n.  115,  e stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101  del  18  aprile
          1973.
          il 2 - Il testo del primo comma dell'art. 107 del D.P.R. 31
          agosto  1972,  n.  670,  e'  il  seguente:    "Con  decreti
          legislativi saranno emanate  le  norme  di  attuazione  del
          presente   statuto,   sentita  una  commissione  paritetica
          composta di dodici membri  di  cui  sei  in  rappresentanza
          dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio
          provinciale  di  Trento  e  due  di  quello di Bolzano. Tre
          componenti  devono  appartenere   al   gruppo   linguistico
          tedesco".
          Note all'art. 1:
          il  2  - Il testo dell'art. 4, come modificato dal presente
          decreto, e dell'art. 5 del D.P.R. 20 gennaio 1973, n.  115,
          e' il seguente:
          il 2
           "Art.  4.  Ai  sensi  degli artt. 68 e 108 del decreto del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,  sono
          trasferiti  alle  province  di  Trento  e  di  Bolzano  gli
          acquedotti, le foreste, le miniere,  le  acque  minerali  e
          termali   e  relativi  compendi  patrimoniali,  le  cave  e
          torbiere,  le  opere  di  bonifica  e  gli  altri  beni  di
          proprieta'  della regione indicati negli elenchi D), E), F)
          e G) annessi al presente decreto, nonche'  gli  altri  beni
          delle  medesime  categorie,  l'appartenenza  dei quali alla
          regione venga  in  prosieguo  accertata  con  provvedimento
          giurisdizionale ovvero dell'autorita' amministrativa.
          il  2  Alle due province autonome sono altresi' trasferiti,
          in relazione alla loro ubicazione territoriale, secondo  le
          modalita'   di   cui   all'articolo   5,   gli  altri  beni
          patrimoniali della regione non destinati a sedi  di  uffici
          regionali o ad un servizio regionale".
          il  2  "Art. 5. - Entro sei mesi dall'entrata in vigore del
          presente decreto si provvedera' alla consegna alle province
          dei beni di cui al precedente articolo,  mediante  appositi
          verbali   da   redigersi  dall'Ispettorato  generale  delle
          finanze e del patrimonio della  regione,  con  l'intervento
          dei delegati della provincia interessata".
          il  2  Il  testo dell'art. 8 del D.P.R. 20 gennaio 1973, a.
          115, e' il seguente:
          il 2 "Art. 8. - Oltre ai beni di cui al capo I del presente
          decreto, sono trasferiti  alle  province  di  Trento  e  di
          Bolzano  i  beni  dello  Stato  appartenenti  alle seguenti
          categorie:
          il 2 a) beni appartenenti al demanio e patrimonio  stradale
          e autostradale dello Stato, esclusi quelli che rivestono un
          interesse eccedente l'ambito locale o provinciale;
          il  2  b)  gli  edifici  destinati  ad  alloggi economici e
          popolari di proprieta'  dello  Stato,  ad  eccezione  degli
          alloggi  la cui concessione sia essenzialmente condizionata
          alla prestazione in loco di un determinato servizio  presso
          pubbliche  amministrazioni  ovvero  che  si  trovano  negli
          stessi immobili  nei  quali  hanno  sede  uffici,  comandi,
          reparti  o servizi delle amministrazioni predette.  Restano
          salvi in ogni caso i  diritti  che  possono  derivare  agli
          assegnatari  degli alloggi trasferiti i quali, alla data di
          entrata in  vigore  delle  presenti  norme,  abbiano  fatto
          richiesta  di  cessione  in proprieta' ai sensi del decreto
          del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959,  n.  2,  e
          successive modificazioni;
          il  2 c) beni attinenti all'agricoltura e foreste, pascoli,
          rocce nude ed altri improduttivi;
          il 2 d)  beni  relativi  a  comunicazioni  e  trasporti  di
          interesse locale o provinciale;
          il  2 e) il demanio idrico con esclusione dei fiumi Adige e
          Drava, nei tratti classificati di 1a e 2a categoria, e  del
          fiume  Isarco, compresi comunque gli alvei e le pertinenze,
          i ghiacciai e i laghi, escluso il lago di Garda, nonche' le
          opere  di  bonifica  valliva  e  montana,   le   opere   di
          sistemazione  idraulico-forestale  dei  bacini montani e le
          opere idrauliche, fermo restando il regime  previsto  dalle
          norme in vigore per le grandi derivazioni;
          il   2   f)   beni   dello   Stato  inerenti  alle  materie
          dell'assistenza e beneficenza pubblica  e  delle  attivita'
          sportive   e   ricreative   con   i  relativi  impianti  ed
          attrezzature;
          il 2 g) beni dello Stato attinenti all'edilizia scolastica.
          I beni di  cui  al  comma  precedente  saranno  individuati
          mediante  elenchi  descrittivi che saranno formati d'intesa
          tra le competenti amministrazioni statali  e  la  provincia
          interessata,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in vigore del
          presente decreto.  Le intendenze di finanza di Trento e  di
          Bolzano,  ciascuna per il territorio di sua competenza, con
          l'intervento  dei  rappresentanti   delle   amministrazioni
          statali   interessate,  provvederanno  alla  consegna  alle
          province  dei  predetti  beni.  I   verbali   di   consegna
          costituiscono  titolo  per  l'intavolazione  e  la  voltura
          catastale,  a  favore  delle  province,  dei beni medesimi.
          L'intavolazione e la voltura saranno effettuate a cura  dei
          presidenti delle giunte provinciali.
          il  2  Le  disposizioni  del precedente art. 7 si applicano
          anche ai beni di cui al presente articolo".
          il 2 - Il testo dell'art. 11 del D.P.R. 20 gennaio 1973, n.
          115, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
          il 2 "Art. 11. - I beni da trasferire alle province che non
          siano stati inclusi  negli  elenchi  allegati  al  presente
          decreto, ne' negli elenchi descrittivi di cui al precedente
          art. 8, saranno compresi in elenchi integrativi da formarsi
          con  le  modalita'  previste  al secondo comma dello stesso
          articolo.  Si applicheranno altresi'  le  disposizioni  del
          terzo e del quarto comma del predetto art. 8.
          il  2  Con  le  modalita'  di  cui ai precedenti commi ogni
          cinque anni si procede ad una ricognizione, ai sensi e  per
          gli  effetti  degli  articoli  67  e  68  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670, dei beni
          non piu' necessari per la difesa dello Stato o per  servizi
          di  carattere  nazionale, da trasferire alla regione o alle
          province territorialmente interessate secondo i criteri  di
          cui  all'articolo  9.  Si  considerano  comunque  non  piu'
          necessari i  beni  non  utilizzati  in  tutto  o  in  parte
          prevalente da almeno dieci anni, salvo che sia stata decisa
          nelle  forme  di  legge la ripresa della loro utilizzazione
          per la difesa o per servizi di carattere nazionale.  Per  i
          fini  di cui al presente comma gli elenchi integrativi sono
          formati d'intesa tra le competenti amministrazioni  statali
          e la regione o la provincia interessata entro i centottanta
          giorni  successivi  alla scadenza di ciascun quinquennio. I
          verbali di consegna dei beni indicati nei predetti  elenchi
          integrativi  costituiscono  titolo per l'intavolazione e la
          voltura catastale. Decorso inutilmente il predetto  termine
          si provvede ai sensi dell'articolo 107 dello Statuto".
          il 2 - Il testo degli articoli 67 e 68 del D.P.R. 31 agosto
          1972, n.  670, e' il seguente:
          il 2 "Art. 67. - Le foreste di proprieta' dello Stato nella
          regione,   le  miniere,  le  cave  e  torbiere,  quando  la
          disponibilita' ne e' sottratta al proprietario  del  fondo,
          gli  edifici  destinati a sedi di uffici pubblici regionali
          con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico
          servizio    regionale    costituiscono    il     patrimonio
          indisponibile  della regione.  I beni immobili patrimoniali
          dello  Stato  situati  nella  regione  sono  trasferiti  al
          patrimonio  della regione.  Nelle norme di attuazione della
          presente legge saranno  determinate  le  modalita'  per  la
          consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.
          il  2  I  beni  immobili situati nella regione che non sono
          proprieta' di alcuno spettano al patrimonio della regione".
          il 2 "Art. 68. - Le province, in corrispondenza delle nuove
          materie  attribuite  alla   loro   competenza,   succedono,
          nell'ambito  del proprio territorio, nei beni e nei diritti
          demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello  Stato
          e  nei  beni  e  diritti  demaniali  e  patrimoniali  della
          Regione,  esclusi  in  ogni caso quelli relativi al demanio
          militare, a servizi di carattere nazionale e a  materie  di
          competenza regionale".
          il  2  -  Il  testo  dell'art. 107 dello statuto (D.P.R. 31
          agosto 1972, n.  670), e' il seguente:
          il 2 "Art. 107. - Con decreti legislativi  saranno  emanate
          le  norme  di  attuazione del presente statuto, sentita una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
          due del consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco.
          il 2 In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della  provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno   dei   membri   in  rappresentanza  dello  Stato  deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano".