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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 115

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/2001)
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Testo in vigore dal:  6-2-1999
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Art. 4


Ai sensi degli articoli 68 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano gli acquedotti, le foreste, le miniere, le acque minerali e termali e relativi compendi patrimoniali, le cave e torbiere, le opere di bonifica e gli altri beni di proprietà della regione indicati negli elenchi D), E), F) e G) annessi al presente decreto, nonché gli altri beni delle medesime categorie, l'appartenenza dei quali alla regione venga in prosieguo accertata con provvedimento giurisdizionale ovvero dell'autorità amministrativa.
((Alle due province autonome sono altresì trasferiti, in relazione alla loro ubicazione territoriale, secondo le modalità di cui all'articolo 5, gli altri beni patrimoniali della regione non destinati a sedi di uffici regionali o ad un servizio regionale))
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