stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1998, n. 487

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, in materia di iniziative per la ricezione di programmi radiotelevisivi in lingua ladina e di altre aree culturali europee.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-2-1999
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 4-2-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che   approva  il   testo  unico  delle   leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  1 novembre 1973,
n. 691;
  Sentite  le  commissioni paritetiche  per  le  norme di  attuazione
previste dall'articolo 107, comma primo e secondo, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista la deliberazione  del Consiglio dei M  inistri adottata nella
riunione del 19 novembre 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per gli affari regionali,  di concerto con il Ministro delle
comunicazioni;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Al  secondo comma  dell'articolo 10  del decreto  del Presidente
della Repubblica 1  novembre 1973, n. 691,  le parole: "coordinamento
con gli altri servizi  pubblici di telecomunicazione" sono sostituite
dalle   seguenti:   "coordinamento   con   gli   altri   servizi   di
telecomunicazione".
  2. L'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 1  novembre 1973,  n. 691,  aggiunto dall'articolo  11 del
decreto  legislativo  16  marzo  1992,  n.  267,  e'  sostituito  dal
seguente:
  "In  considerazione  degli  articoli  2 e  102  dello  statuto,  le
province autonome di  Trento e Bolzano hanno la  facolta' di assumere
iniziative  per  consentire,  anche mediante  appositi  impianti,  la
ricezione  di  radiodiffusioni  sonore  e visive  in  lingua  ladina,
nonche'  per collegarsi  con  aree  culturali europee,  limitatamente
all'ambito  territoriale delle  rispettive province.  Si applicano  i
commi secondo e quinto del presente articolo.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 15 dicembre 1998
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bellillo, Ministro per gli  affari
                                  regionali
                                   Cardinale,      Ministro     delle
                                  comunicazioni
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
          Avvertenza:
            Il testo  delle note qui  pubblicato e' redatto ai  sensi
          dell'art.  10,  commi  2   e  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto, della    Costituzione,
          conferisce  al Presidente  della  Repubblica il  potere  di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
            -   Il D.P.R.   31 agosto   1972, n.    670,  e'    stato
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 novembre
          1972.
            -  Il    D.P.R.  1    novembre 1973,   n. 691,   e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 16  novembre
          1973.
            -  I  commi  primo e secondo  dell'art. 107 del D.P.R. 31
          agosto 1972, n. 670, sono i seguenti:
            "Con decreti legislativi  saranno  emanate  le  norme  di
          attuazione del presente  statuto, sentita  una  commissione
          paritetica  composta    di dodici   membri di   cui sei  in
          rappresentenza dello  Stato, due  del Consiglio  regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.   Tre   componenti devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco.
            In seno  alla commissione di  cui al precedente comma  e'
          istituita una speciale   commissione per    le  norme    di
          attuazione    relative  alle  materie    attribuite    alla
          competenza  della  provincia  di  Bolzano, composta di  sei
          membri, di cui  tre in rappresentanza dello   Stato  e  tre
          della  provincia. Uno  dei membri  in rappresentanza  dello
          Stato  deve   appartenere al   gruppo linguistico  tedesco,
          uno   di quelli   in rappresentanza  della  provincia  deve
          appartenere al gruppo linguistico italiano".
           Nota all'art. 1:
            -  Il testo  dell'art. 10 del D.P.R. 1 novembre  1973, n.
          691 (Norme di  attuazione dello  statuto speciale   per  la
          regione  Trentino-Alto Adige   concernente   usi e  costumi
          locali      ed   istituzioni      culturali   (biblioteche,
          accademie,     istituti,      musei)    aventi    carattere
          provinciale;   manifestazioni ed   attivita'    artistiche,
          culturali    ed  educative locali   e, per la provincia  di
          Bolzano, anche con  i mezzi radiotelevisivi,   esclusa   la
          facolta'      di   impiantare    stazioni radiotelevisive),
          come   modificato   dal     presente   decreto,    e'    il
          seguente:
            "Art.    10. -   In  attuazione dell'art.  8, n.  4,  del
          decreto  del Presidente della Repubblica   31 agosto  1972,
          n.  670,    la  provincia  di  Bolzano   e' autorizzata   a
          realizzare  e  gestire una  rete idonea  a consentire,  con
          qualsiasi  mezzo   tecnico, la ricezione contemporanea, nel
          territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore  e
          visive  emesse   da   organismi    radiotelevisivi   esteri
          dell'area  culturale tedesca e ladina.
            Il  piano tecnico  della  rete  di cui   al    precedente
          comma  e    le  eventuali  modificazioni  sono  concordati,
          nell'ambito delle rispettive competenze,  tra la  provincia
          ed  il Ministero  delle poste   e delle  telecomunicazioni,
          anche  al   fine  del coordinamento  con gli  altri servizi
          di telecomunicazione.
            La provincia, per  il  trasporto    dei  programmi,  puo'
          utilizzare,  ove  occorra,  alle    condizioni di   legge i
          collegamenti  disponibili della rete    pubblica  nazionale
          di   telecomunicazioni   del Ministero  delle poste e delle
          telecomunicazioni e dei suoi concessionari.
            Al fine  della ricezione  di cui   al primo    comma,  la
          provincia  e' autorizzata ad acquisire, per  ristrutturarli
          e gestirli, impianti di privati    esistenti   nel      suo
          territorio,      entro   novanta     giorni dall'entrata in
          vigore del presente decreto. Gli impianti dei  privati  non
          acquisiti      dalla   provincia  o  successivamente    non
          contemplati dal piano tecnico di   cui  al  secondo  comma,
          ricadono    sotto  la  previsione  dell'art. 195 del codice
          postale e delle telecomunicazioni.
            L'esercizio della   rete di   cui  al  primo    comma  e'
          sottoposto  alla  vigilanza  tecnica    di competenza   del
          Ministero  delle poste   e delle telecomunicazioni.      La
          rete    non    puo'   essere  utilizzata   per trasmissioni
          radiotelevisive diverse da quelle di cui al primo comma.
            La provincia e' responsabile   dell'osservanza a  termini
          del  proprio  ordinamento  della   legge di cui  all'ultimo
          comma  dell'art.    21  della  Costituzione    per       le
          radiodiffusioni  sonore  e   visive  ricevute dall'estero a
          mezzo della propria rete.
            Le   condizioni   concordate  tra  la  provincia   e  gli
          organismi radiotelevisivi  esteri per   la   ricezione  dei
          programmi  di cui  al presente decreto  sono approvate  dal
          Ministero  delle poste  e delle telecomunicazioni.
            Nel  rispetto    dei principi stabiliti  dallo statuto di
          autonomia e dal    presente  decreto,    le    disposizioni
          relative      all'uso  dei    mezzi  radiotelevisivi  nella
          provincia di  Bolzano saranno coordinate con le  successive
          leggi di riforma.
            In  considerazione  degli articoli 2 e 102 dello statuto,
          le province autonome di Trento e Bolzano hanno la  facolta'
          di  assumere  iniziative per   consentire, anche   mediante
          appositi    impianti,  la    ricezione  di  radiodiffusioni
          sonore   e   visive   in   lingua   ladina,   nonche'   per
          collegarsi  con  aree  culturali   europee,   limitatamente
          all'ambito  territoriale  delle  rispettive  province.   Si
          applicano i commi secondo e quinto del presente articolo".