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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1998, n. 450

Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-12-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1999, n. 39 (in G.U. 27/02/1999, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/07/2001)
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-7-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per   assicurare  indifferibili  interventi  in  campo
sanitario, finalizzati alla tempestiva attuazione del Piano sanitario
nazionale  per  il  triennio  1998-2000,  pubblicato  nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica e con il Ministro per gli
affari regionali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                                Art. 1

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con  la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  adotta  un  programma  su base
nazionale  per  la  realizzazione,  in  ciascuna  regione e provincia
autonoma,  in  coerenza con gli obiettivi del piano sanitario su base
nazionale, di una o piu' strutture, ubicate nel territorio in modo da
consentire  un'agevole  accessibilita'  da parte dei pazienti e delle
loro  famiglie,  dedicate  all'assistenza  palliativa  e  di supporto
prioritariamente  per  i  pazienti  affetti  da patologia neoplastica
terminale  che  necessitano  di  cure  finalizzate  ad assicurare una
migliore  qualita' della loro vita e di quella dei loro familiari. Le
suddette   strutture   dovranno  essere  realizzate  prioritariamente
attraverso   l'adeguamento   e  la  riconversione  di  strutture,  di
proprieta'  di  aziende  sanitarie  locali  o di aziende ospedaliere,
inutilizzate  anche  parzialmente,  ovvero  di strutture che si siano
rese  disponibili  in  conseguenza  della ristrutturazione della rete
ospedaliera  di  cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e successive modificazioni. ((3))
  2.  Con  atto  di  indirizzo  e  coordinamento,  adottato  ai sensi
dell'articolo  8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad integrazione di
quello  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14
gennaio  1997,  pubblicato  nel  supplemeto  ordinario  alla Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20  febbraio 1997, sono stabiliti i requisiti
strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per l'esercizio
delle  attivita' sanitarie da parte delle strutture di cui al comma 1
nonche' le modalita' di verifica dei risultati.
  3.  Le regioni e le province autonome presentano al Ministero della
sanita',  nei  termini  e  con  le  modalita'  previste  nel  decreto
ministeriale  di adozione del programma di cui al comma 1, i progetti
per  l'attivazione  o la realizzazione delle strutture, conformi alle
indicazioni   del   programma   medesimo   e   tali   da   assicurare
l'integrazione  delle  nuove  strutture e dell'assistenza domiciliare
con  le  altre  attivita' di assistenza sanitaria erogate nell'ambito
della regione o della provincia. A tali progetti deve essere allegato
un  piano  della  regione  o  della  provincia  autonoma che assicuri
l'integrazione  dell'attivita' delle strutture con le altre attivita'
di  assistenza  ai pazienti indicati nel comma 1, erogate nell'ambito
della regione o della provincia autonoma. Il contributo finanziario a
carico del bilancio dello Stato per la realizzazione del programma di
cui  al  comma  1 non puo' superare l'importo di lire 155.895 milioni
per  l'anno  1998,  di lire 100.616 milioni per l'anno 1999 e di lire
53.532 milioni per l'anno 2000. ((3))
  4.  Il  Ministero della sanita' valuta i progetti di cui al comma 3
ed  i  piani ad essi allegati secondo i criteri stabiliti nel decreto
di  adozione del programma. La congruita' dei progetti e dei piani ai
criteri  stabiliti consente alla regione di accedere al finanziamento
del  Ministero  della sanita' per il raggiungimento dell'obiettivo di
cui al comma 1. ((3))
  5.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  precedenti commi,
determinati  in  lire  155.895  milioni,  lire 100.616 milioni e lire
53.532  milioni,  rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1998-2000, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte capitale "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.
  6.  Alle  regioni sono attribuite, in ragione della quota capitaria
prevista  dal  Piano  sanitario  nazionale, somme per complessivi 150
miliardi  di  lire,  da  destinare  all'assistenza  domiciliare,  con
particolare   riferimento   ai   pazienti   in   fase  critica.  Alla
ripartizione  del  predetto  importo  si  provvede  con  decreto  del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di  concerto  con  il  Ministro  della  sanita', previa intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  Agli oneri derivanti
dall'attuazione    del    presente   comma   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale 1998-2000, nell'ambio dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  l'anno  finanziario  1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo   al  Ministero  della  sanita'  destinato  alla  formazione
specialistica dei medici.
  7.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  Corte Costituzionale, con sentenza 5-20 luglio 2001, n. 272 (in
G.U.  1a  s.s.  25.07.2001  n.  29)  ha  dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1,  commi  1,  3  e 4 del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 450 (Disposizioni per assicurare interventi urgenti
di  attuazione  del Piano sanitario nazionale 1998-2000), convertito,
con  modificazioni,  nella legge 26 febbraio 1999, n. 39, nella parte
in cui si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano".