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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1998, n. 439

Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE: 19/2/1999
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 19-2-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo  20, comma 8,  della legge  15 marzo 1997,  n. 59,
allegato 1, n. 24;
  Visto il  testo unico, approvato  con decreto del  Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;
  Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Vista   la  legge   23  dicembre   1978,  n.   833,  e   successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
  Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo 14,  comma  14, del  decreto  del Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  13  gennaio   1990,  n.  43,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni;
  Visto  l'articolo  3  della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  e
successive modificazioni;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
  Acquisito il  parere delle competenti commissioni  della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per  la funzione pubblica,  di concerto con il  Ministro del
tesoro, del bilancio e della  programmazione economica e del lavoro e
della previdenza sociale;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                   Oggetto e ambito di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento  disciplina modalita'  e  termini  di
approvazione,  da parte  dei Ministeri  vigilanti, delle  delibere di
approvazione dei bilanci di previsione  e dei conti consuntivi di cui
all'articolo  2, nonche'  delle  delibere di  approvazione dei  piani
d'impiego di cui all'articolo 3.
  2. Ai sensi  dell'articolo 20, comma 4, della legge  15 marzo 1997,
n. 59, le modalita' e i termini di approvazione delle delibere di cui
al comma  1, previsti  da disposizioni anche  di legge,  si intendono
sostituiti da quelli stabiliti nel presente regolamento.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla    promulgazione    delle    leggi
          sull'emanazione      dei   decreti   del  Presidente  della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   Si   riporta    il    testo  dell'art.    87    della
          Costituzione  della Repubblica italiana:
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore  di
          legge  e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita  e  riceve  i    rappresentanti    diplomatici,
          ratifica    i  trattati    internazionali,   previa, quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha il comando delle Forze  armate, presiede il  Consiglio
          supremo  di difesa  costituito secondo  la  legge, dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            - La legge   15 marzo 1997, n.    59,  reca:  "Delega  al
          Governo  per  il  conferimento di funzioni   e compiti alle
          regioni ed  enti locali, per la  riforma    della  pubblica
          amministrazione  e per  la semplificazione amministrativa";
          si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20:
            "8. In sede di prima attuazione della  presente  legge  e
          nel  rispetto  dei principi, criteri e modalita'  di cui al
          presente articolo, quali norme  generali regolatrici,  sono
          emanati  appositi regolamenti  ai sensi e per  gli  effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per disciplinare i procedimenti di  cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
            a)  sviluppo  e programmazione del sistema universitario,
          di cui alla legge  7 agosto  1990, n.  245, e    successive
          modificazioni,    nonche' valutazione del medesimo sistema,
          di cui alla legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e  successive
          modificazioni;
            b)  composizione   e funzioni degli organismi  collegiali
          nazionali e locali di  rappresentanza e  coordinamento  del
          sistema universitario, prevedendo  altre  l'istituzione  di
          un    Consiglio    nazionale    degli  studenti, eletto dai
          medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
            c)  interventi  per  il  diritto allo studio e contributi
          universitari.  Le  norme   sono  finalizzate   a  garantire
          l'accesso   agli  studi universitari  agli studenti  capaci
          e   meritevoli privi   di mezzi,   a ridurre  il  tasso  di
          abbandono    degli studi, a determinare percentuali massime
          dell'ammontare complessivo  della  contribuzione  a  carico
          degli  studenti  in   rapporto al finanziamento   ordinario
          dello  Stato     per  le   universita',   graduando      la
          contribuzione     stessa,  secondo    criteri  di  equita',
          solidarieta'    e  progressivita'  in   relazione      alle
          condizioni  economiche   del  nucleo familiare,  nonche'  a
          definire  parametri    e  metodologie  adeguati    per   la
          valutazione  delle    effettive  condizioni  economiche dei
          predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
          soggette  a  revisione  biennale,  sentite  le   competenti
          Commissioni parlamentari;
            d)  procedure  per il conseguimento del titolo di dottore
          di  ricerca,  di  cui    all'art.  73    del  decreto   del
          Presidente  della    Repubblica 11 luglio 1980,   n. 382, e
          procedimento di approvazione degli  atti dei  concorsi  per
          ricercatore  in    deroga all'articolo   5, comma  9, della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537;
            e)   procedure   per l'accettazione   da   parte    delle
          universita'      di  eredita',     donazioni  e     legati,
          prescindendo     da  ogni      autorizzazione   preventiva,
          ministeriale o prefettizia".
            -    Il D.P.R.   30 giugno  1965, n.  1124, reca:  "Testo
          unico      delle   disposizioni      per    l'assicurazione
          obbligatoria contro  gli infortuni sul lavoro e le malattie
          professionali".
            -    La   legge   30   aprile    1969,   n.   153   reca:
          "Revisione   degli ordinamenti  pensionistici  e  norme  in
          materia di sicurezza sociale".
            -    La    legge   20   marzo    1975,   n.   70,   reca:
          "Disposizioni  sul riordinamento  degli  enti pubblici    e
          del    rapporto di   lavoro   del personale dipendente"; si
          riporta il testo dell'art. 29:
            "Art. 29 (Controllo  sulle delibere degli enti).  -    Le
          delibere  con cui  gli   enti  adottano  o  modificano   il
          regolamento   organico, definiscono   o    modificano    la
          consistenza   organica    di  ciascuna qualifica, il numero
          dei dirigenti   degli uffici e degli  addetti  agli  uffici
          stessi,     sono  rimesse    a    mezzo    di  raccomandata
          per l'approvazione al Ministero  cui compete  la  vigilanza
          sull'ente  e  al  Ministero    del    tesoro. Alla   stessa
          approvazione  sono soggette  le delibere  con le  quali  si
          provvede    ad  aumentare   o modificare   gli stanziamenti
          relativi a spese generali   e di personale  in  conformita'
          degli accordi sindacali approvati dal Governo.
            Per  le  delibere di cui al  primo comma dell'art. 25  e'
          richiesta, per la  parte  riguardante  l'ordinamento    dei
          servizi  anche  il  concerto del Presidente   del Consiglio
          dei Ministri. A   tal fine   le  suddette  delibere    sono
          rimesse,  ai   sensi   del   comma precedente,   anche   al
          Presidente del Consiglio dei Ministri.
            Entro   novanta     giorni  dalla     data  in    cui  la
          deliberazione risulta pervenuta, il Ministro   cui  compete
          la vigilanza, di  concerto con il Ministro  per il  tesoro,
          l'approva o  la  restituisce all'ente  con motivati rilievi
          per  il  riesame  da  parte  dell'organo deliberante. Per i
          rilievi   riguardanti   vizi  di    legittimita'     devono
          essere  espressamente indicate   le norme che  si ritengono
          violate    anche  con  riferimento  ai  principi   generali
          dell'ordinamento giuridico.
            I    rilievi sono  comunicati,  per conoscenza,  anche al
          presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.
            Trascorso il termine  di novanta giorni la  delibera  non
          restituita diventa esecutiva.
            Le    delibere diventano   comunque esecutive,   qualora.
          nonostante  i rilievi, siano motivatamente  confermate  con
          nuova    deliberazione   degli   organi      amministrativi
          dell'ente,  sempreche' i  rilievi  mossi   non attengano  a
          vizi di legittimita' e alla consistenza degli organici.
            Nel  caso  di  ripetute  e    gravi inosservanze da parte
          dell'ente  delle  disposizioni   contenute   nel   presente
          articolo,  il  Ministero  vigilante  puo'    procedere allo
          scioglimento del  consiglio di   amministrazione  dell'ente
          stesso,  se  direttamente competente,  o, in  caso diverso,
          proporne lo scioglimento".
            -   La   legge 23   dicembre   1978,    n.    833,  reca:
          "Istituzione  del Servizio sanitario nazionale".
            -    La  legge    11    marzo    1988,  n.    67,   reca:
          "Disposizioni per  la formazione  del bilancio  annuale   e
          pluriennale  dello Stato  (legge finanziaria 1988)".
            -    La    legge   9   marzo    1989,   n.   88,    reca:
          "Ristrutturazione   dell'Istituto      nazionale      della
          previdenza   sociale     e    dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".
            - Il  decreto del Presidente  della Repubblica 13 gennaio
          1990, n.   43,   reca: "Regolamento   per   il  recepimento
          delle   norme      risultanti   dalla  disciplina  prevista
          dall'accordo  del 2 agosto 1989 concernente il    personale
          del    comparto degli   enti pubblici   non economici";  si
          riporta il testo del comma 14 dell'art. 14:
            "14.    L'accesso    ai    livelli    differenziati    di
          professionalita'  avviene  per  concorso  per    titoli cui
          possono  partecipare     gli   appartenenti   di   ciascuna
          professionalita'  della  decima  qualifica  funzionale  con
          almeno  sei    anni  di  effettivo    servizio  nel livello
          iniziale  e dieci nel primo  livello differenziato; per  il
          personale in servizio  al 1 luglio  1988,  rispettivamente,
          sei e sedici anni nella qualifica".
            -Il     decreto    legislativo    3     febbraio    1993,
          n,29,    reca:  "Razionalizzazione      dell'organizzazione
          delle       amministrazioni pubbliche   e  revisione  della
          disciplina  in   materia   di   pubblico impiego,  a  norma
          dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
            -  La legge  24 dicembre 1993, n. 537,  reca: "Interventi
          correttivi  di  finanza  pubblica";  si  riporta  il  testo
          dell'art. 3:
            "Art.  3    (Pubblico  impiego).    - 1.   Fermo restando
          quanto previsto dall'art. 1,   comma  1,  della  legge    9
          agosto  1993,  n.    295, nel corso del   1994 non  possono
          essere  assunti piu'  di   320 magistrati   con  decorrenza
          non   anteriore al 1  giugno 1994,  nel corso del  1995 non
          piu' di  310 magistrati  con decorrenza non   anteriore  al
          1 febbraio 1995  e non  piu' di  altri  310 con  decorrenza
          non  anteriore al  1 dicembre dello stesso anno.
            2.  Salve  le  disposizioni del   decreto-legge 28 maggio
          1993, n. 163, convertito con  modificazioni, dalla    legge
          26    luglio  1993,    n.  254,  concernente      l'aumento
          dell'organico    del   Corpo   di   polizia  penitenziaria,
          le    assunzioni  dei   vincitori dei concorsi   relativi a
          posti del personale    amministrativo  non  ancora  banditi
          alla data del 31 agosto 1993  non possono superare le 1.000
          unita'  nell'anno  1994.    Per  le    restanti  unita'  le
          assunzioni non possono superare  la quota del 40 per  cento
          dei  posti  vacanti  nell'anno 1995 e   la quota del 60 per
          cento degli stessi nell'anno 1996.
            3. Le assunzioni relative all'anno 1994  di cui al  comma
          2, nonche' quelle  relative ai  concorsi gia'  banditi alla
          data  del    31 agosto 1993,  sono  effettuate fino  al  50
          per  cento con  decorrenza  non anteriore al 1 marzo  1994,
          e  per  la restante quota con decorrenza non anteriore al 1
          settembre 1994.
            4. Per  effetto delle disposizioni  di cui   al comma  3,
          i  capitoli  1497,  1995  e  1998 dello stato di previsione
          della spesa del Ministero di   grazia   e giustizia    sono
          ridotti  complessivamente di  lire  48 miliardi nel 1994.
            5.  Le    pubbliche amministrazioni   di cui all'art.  1,
          comma  2, del decreto legislativo  3 febbraio 1993,  n. 29,
          provvedono entro  il 31 dicembre 1994  e,  successivamente,
          con  cadenza  biennale,  alla  verifica  dei    carichi  di
          lavoro,   che deve   essere    effettuata  con    specifico
          riferimento   alla  quantita'     totale  di  atti  o    di
          operazioni, prodotti nella media  degli ultimi tre    anni,
          ai  tempi  standard   di esecuzione delle attivita'  e, ove
          rilevi, al grado   di  copertura    del  servizio  reso  in
          rapporto   alla   domanda      espressa  o  potenziale.  Il
          Dipartimento della  funzione   pubblica,   entro     trenta
          giorni    dall'invio    della  documentazione    richiesta,
          verifica  la congruita'  delle metodologie  utilizzate  per
          determinare i carichi di lavoro.
            6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche
          di  cui  al comma 5 sono  provvisoriamente rideterminate in
          misura  pari ai posti coperti al 31  agosto  1993,  nonche'
          ai  posti  per i quali, alla stessa data, risulti  in corso
          di espletamento un  concorso o  pubblicato o autorizzato un
          bando di   concorso,  negli  inquadramenti    giuridici  ed
          economici in  atto, oppure  siano avviate  le procedure  di
          selezione   tramite  le  liste  di  collocamento  ai  sensi
          dell'art. 16  della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  e
          successive  modificazioni,  e  dei  commi  4-ter e 4-sexies
          dell'art.  4  del  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  1988,
          n. 160.
            6-bis.  I  provvedimenti  deliberativi    riguardanti  il
          trattamento del personale degli enti  locali che,  adottati
          prima  del    31  agosto  1993,  abbiano previsto   profili
          professionali  od operato  inquadramenti in  molo  difforme
          dalle  disposizioni  contenute  nel  decreto del Presidente
          della Repubblica 25  giugno  1983,  n.  347,  e  successive
          modificazioni  e integrazioni, sono  validi ed efficaci. La
          disposizione del presente comma  si   applica   agli   enti
          locali  ancorche'  dissestati  i  cui organici, per effetto
          dei  provvedimenti    di cui sopra, non superano i rapporti
          dipendentipopolazione previsti  dal comma  14 del  presente
          articolo,   cosi' come    modificato    dall'art.  2    del
          decreto-legge  27 agosto 1994, n. 515.
            7.  Restano    comunque  salve,  nell'ambito del   limite
          complessivo del 10 per  cento  previsto  dal  comma  8,  le
          piante  organiche  previste dalla legge 3 gennaio  1991, n.
          3, e  dalla legge 15 ottobre   1986,  n.  664,  concernenti
          l'Avvocatura    dello Stato,  nonche' dalla legge  9 maggio
          1989, n.  168, e  successive modificazioni, istitutiva  del
          Ministero dell'universita'  e della  ricerca  scientifica e
          tecnologica  e    dal  decreto    del    Presidente   della
          Repubblica    5    aprile  1993,   n.   106, istitutiva del
          Dipartimento per i servizi tecnologici nazionali.
            8. Fino al 31 dicembre 1996  le amministrazioni pubbliche
          di cui al comma 5 possono  provvedere,  previa  verifica  i
          carichi   di   lavoro,   alla   copertura  dei  posti  resi
          disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di
          mobilita', nella misura   del 5  per  cento  degli  stessi.
          Possono, altresi', provvedere  a nuove assunzioni entro  il
          limite  di  un   ulteriore 10  per cento  delle cessazioni,
          ove sia  accertato il relativo  fabbisogno.  Continuano  ad
          applicarsi,  per  il  triennio 1994-1996,  le  disposizioni
          dell'art.   9, comma  4,  della legge  23 dicembre 1992, n.
          498.
            9.  Ferme  restando  le     dotazioni   organiche   delle
          amministrazioni   per  le     quali  ha    provveduto    il
          decreto-legge 18  gennaio   1992, n.   9,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   28 febbraio 1992, n. 217, le
          assunzioni dei vincitori dei concorsi  non  ancora  banditi
          alla  data  del    31 agosto   1993   sono effettuate   nei
          contingenti   indicati      nel   predetto    decretolegge,
          integrati,  per   quanto riguarda   la copertura dei  posti
          disponibili  nei  ruoli delle  stesse amministrazioni   non
          soggetti   ai     contingentamenti  previsti  dal  medesimo
          decretolegge,  da  aliquote     determinate     annualmente
          d'intesa con  la  Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri,
          tenuto conto  delle  complessive  esigenze funzionali delle
          amministrazioni.
            10. Per i ruoli operativi del  Corpo nazionale dei vigili
          del  fuoco  sono fatti  salvi i  concorsi interni ai  sensi
          dell'art.  14, ultimo comma, della  legge 11 luglio   1980,
          n.    312, per la  copertura delle vacanze  al 31  dicembre
          1992.  Sono  altresi' prorogate  sino al  31 agosto    1994
          le   graduatorie   degli   idonei in  vigore  alla data  di
          entrata in vigore della presente legge.
            11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli  enti
          locali  con  popolazione non superiore  ai 15.000 abitanti,
          che     non  versino   nelle   situazioni   strutturalmente
          deficitarie  di  cui all'art. 45 del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono
          tenuti alla  rilevazione dei  carichi di  lavoro. Per   gli
          enti  locali con popolazione  superiore ai 15.000 abitanti,
          che si trovino nelle  stesse  condizioni,  la   rilevazione
          dei     carichi     di    lavoro  constituisce  presupposto
          indispensabile  per  la  rideterminazione  delle  dotazioni
          organiche.   La  metodologia   adottata  e'  approvata  con
          deliberazione  della giunta  che ne  attesta, nel  medesimo
          atto,   la congruita'. Non   sono,  altresi',  tenute  alla
          rilevazione  dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche
          di assistenza e beneficenza.
            12.  Le disposizioni  di cui  all'art.   132 del    testo
          unico    delle disposizioni  concernenti lo  statuto  degli
          impiegati civili  dello Stato,  approvato  con decreto  del
          Presidente  della Repubblica   10 gennaio 1957,  n.  3,  si
          applicano  anche  al  personale degli enti locali di cui al
          comma 11.
            13. Le   procedure indicate dall'art.    35  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,    n.  29,    e  successive
          modificazioni, si  applicano al personale di cui   all'art.
          12  della  legge  28  ottobre    1986, n. 730, e successive
          modificazioni, a richiesta  dell'ente presso cui lo  stesso
          presta servizio. A tal fine detto personale e' equiparato a
          quello di cui al predetto art. 35, comma 2, lettera a).
            14.  Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero
          deliberare lo stato di   dissesto di cui  all'art.  25  del
          decreto-legge  n.  66 del 1989, dichiareranno  eccedente il
          personale comunque in  servizio in sovrannumero    rispetto
          ai     seguenti    rapporti    medi, dipendentipopolazione,
          fermo    restando     l'obbligo     di     accertare     le
          compatibilita' di bilancio:
                               Comuni
=====================================================================
   Fascia demografica                    |    Rapporto medio
                                         | dipendenti popolazione
_________________________________________|___________________________
fino a 999 abitanti                                 1/95
da 1.000 a 2.999 abitanti                           1/100
da 3.000 a 9.999 abitanti                           1/105
da 10.000 a 59.999 abitanti                         1/95
da 60.000 a 249.999 abitanti                        1/80
oltre 249.999 abitanti                              1/60
                               Province
=====================================================================
   Fascia demografica                    |    Rapporto medio
                                         | dipendenti popolazione
_________________________________________|___________________________
fino a 299.999 abitanti                             1/520
da 300.000 a 499.999 abitanti                       1/650
da 500.000 a 999.999 abitanti                       1/830
da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti                   1/770
oltre 2.000.000 abitanti                           1/1000
            A  detto  personale   si applicano le disposizioni di cui
          ai commi da 47 a 52.
            15.  Sono  escluse  dalle   limitazioni    di   cui    al
          comma    14    le  istituzioni  pubbliche   di assistenza e
          beneficenza  (IPAB) non ancora  privatizzate  che  svolgano
          attivita'  di  assistenza  a  favore di anziani e disabili.
          Tale deroga, ai sensi  dell'art. 31, comma 6,  del  decreto
          legislativo  3  febbraio    1993,  n. 29, non opera qualora
          tali enti non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al
          medesimo art. 31, comma 1.
            16.  In deroga  a quanto  stabilito dai   commi 6    e  8
          del  presente  articolo,  alla scuola si  applica l'art. 4,
          all'amministrazione della  giustizia    si  applicano    le
          disposizioni  dei commi  da  1  a 4  del presente articolo,
          all'universita'  e agli   enti di ricerca si applica l'art.
          5. In   deroga a   quanto stabilito    dal  comma    8  del
          presente  articolo, alla sanita' si applica l'art. 8, commi
          da 1 a 8.
            17.  E'  fatta salva   l'applicazione   dell'art.   4-bis
          del    decreto  legislativo  20    maggio  1993,    n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236, nonche' quella dell'art. 24 della legge 28 febbraio
          1987, n. 56.
            18. Trascorsi   sessanta  giorni  dall'esperimento  delle
          procedure  di  mobilita',  e'    consentita l'assunzione di
          personale  per la copertura di  posti  relativi  a  profili
          professionali la cui dotazione non superi l'unita'.
            19.  Le  disposizioni    di  cui ai commi   da 5 a 8   si
          applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma
          degli organici e dei ruoli  dell'intera  amministrazione  o
          servizio considerati, indipendentemente dalla  qualifica  o
          dalla  funzione   nella  quale  si  verifica  la cessazione
          dal servizio.
            20.  Le    amministrazioni pubbliche   di cui al  comma 5
          del presente  articolo    assumono    personale    mediante
          concorsi    pubblici    aperti    a tutti, fatte   salve le
          ipotesi disciplinate  dall'art. 36,  comma 1, lettere b)  e
          c), e dall'art.   42 del decreto legislativo    3  febbraio
          1993, n. 29.
            21.  Le    commissioni  di    concorso sono   composte da
          tecnici esperti nelle materie di    concorso.  Non  possono
          farne    parte  componenti degli organi   di   governo   ed
          elettivi, degli  organismi  sindacali  e  di rappresentanza
          dei  dipendenti. Le  prove di esame  devono consentire  una
          adeguata verifica delle capacita' e delle attitudini.
            22.    La   graduatoria   concorsuale   viene   approvata
          dall'autorita' competente.    Tale    graduatoria    rimane
          efficace  per    un   termine   di diciotto mesi dalla data
          della pubblicazione per eventuali coperture di  posti   per
          i    quali   il   concorso   e'   stato    bandito,  e  che
          successivamente ed  entro tale   data dovessero    rendersi
          disponibili.    Non   si   da' luogo   a  dichiarazioni  di
          idoneita' al  concorso  con esclusione  delle procedure  di
          concorso relative  al personale   del comparto  scuola.  Le
          graduatorie dei  concorsi per titoli ed esami del personale
          docente,  approvate in data  successiva al 31  agosto 1992,
          conservano    validita' anche   per   gli anni   scolastici
          successivi   al 1994-1995 ai    fini  del  conferimento  di
          nomine  in  ruolo  in   un numero corrispondente a   quello
          delle cattedre  e dei posti  che risultavano accantonati  a
          tal    fine  al  1 settembre 1992 e  che, per effetto della
          riduzione   degli organici,   nonche' per    l'applicazione
          dell'art.    4, comma   1, della  legge  23  dicembre 1992,
          n.  498,  non sono  stati conferiti per le nomine nell'anno
          scolastico 1993-1994 e non potranno essere conferiti per le
          nomine nell'anno scolastico 1994-1995.
            23.  E'  fatto  divieto alle pubbliche amministrazioni di
          cui al comma 5 di assumere  personale a tempo determinato e
          di stabilire rapporti di lavoro  autonomo  per  prestazioni
          superiori a tre mesi.
            24.  La  disposizione  di  cui  al  comma 23 del presente
          articolo non si applica al  personale della scuola e   alle
          istituzioni  universitarie,  al  personale   militare e   a
          quello   dell'amministrazione giudiziaria, delle  forze  di
          polizia  e delle  agenzie per l'impiego di cui all'art.  24
          della  legge 28 febbraio   1987, n. 56;    non  si  applica
          inoltre  al  personale  civile necessario per la formazione
          del personale militare, per gli accertamenti sanitari della
          leva e per le strutture sanitarie militari ed al  personale
          a  contratto  assunto  ai  sensi  della  normativa  vigente
          presso  gli   uffici  diplomaticoconsolari   e  presso   le
          istituzioni culturali e scolastiche all'estero.
            25.  Per  effetto  della   disposizione    di   cui    al
          comma  24  le autorizzazioni di spesa  di cui alla legge 24
          dicembre    1976, n. 898, cosi' come modificata e integrata
          dalla  legge 2 maggio 1990, n. 104, sono ridotte per l'anno
          1994 di lire 14.700 milioni.
            26.    In    relazione    alle      proprie      esigenze
          funzionali   le amministrazioni pubbliche  di cui  al comma
          5     possono  rideterminare,  con    provvedimento      da
          publicare  nella   Gazzetta    Ufficale   della  Repubblica
          italiana,   la ripartizione territoriale dei  posti messi a
          concorso, ove non risulti gia'  intervenuta  l'assegnazione
          di sede.
            27.  Non  possono essere  stabiliti piu' di  due rapporti
          di lavoro autonomo   per   prestazioni   inferiori   a  tre
          mesi  con  la  medesima persona, nell'arco di un anno.
            28.  Le  assunzioni  effettuate in   violazione di quanto
          stabilito nei commi da 5 a 27  determinano  responsabilita'
          personali, patrimoniali e disciplinari a  carico di chi  le
          ha disposte  e sono nulle  di pieno diritto.
            29.  Le  amministrazioni  pubbliche  di cui   al comma 5,
          entro tre mesi dalla data  di    entrata  in  vigore  della
          presente      legge,  comunicano  al  Dipartimento    della
          funzione  pubblica  e al  Ministero  del   tesoro  l'elenco
          nominativo dei  propri  dipendenti  collocati fuori  ruolo,
          comandati    o    distaccati,    nonche'   dei   dipendenti
          di   altre amministrazioni  utilizzati  in   posizione   di
          comando    o    distacco,  indicando  la  data del relativo
          provvedimento, la sede e l'ufficio al quale  il  dipendente
          e'  assegnato,  i  motivi  del  provvedimento,  nonche'  la
          permanenza di tali motivi.
            30.   Il Dipartimento   della   funzione  pubblica,    di
          intesa  con    il  Ministero del tesoro e con   i Ministeri
          interessati.  esamina  i  motivi  dei    provvedimenti  che
          comportano  la    sospensione  delle    prestazioni  presso
          l'amministrazione di appartenenza.    Se  sono  cessate  le
          ragioni  di interesse pubblico per le quali i provvedimenti
          furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro
          interessato, su proposta del  Ministro  per    la  funzione
          pubblica di concerto  con il  Ministro del tesoro.
            31.  Le aspettative  ed  i permessi  sindacali retribuiti
          previsti  dagli  accordi  sindacali  di  comparto    per il
          pubblico impiego, in atto alla data  di entrata  in  vigore
          della   presente legge,  stipulati ai sensi della legge  29
          marzo 1983,  n.  93,    e  successive  modificazioni,  sono
          complessivamente  ridotti  del 50  per cento. E' vietato il
          cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o orari.
            32. In tutti i comparti del pubblico impiego  si  applica
          la  legge  20 maggio 1970,   n. 300.  Durante i periodi  di
          aspettativa  sindacale i dipendenti  pubblici iscritti   ai
          fondi  esclusivi dell'assicurazione generale   obbligatoria
          conservano    il  diritto   alle  prestazioni previdenziali
          a  carico dei   competenti enti    preposti  all'erogazione
          delle stesse.
            33.     L'effettiva    utilizzazione    dei      permessi
          sindacali  di  cui all'art.  23  della  legge   20   maggio
          1970,  n.  300,  deve  essere certificata   al   capo   del
          personale      dell'amministrazione      di appartenenza da
          parte della struttura  sindacale presso la  quale e'  stato
          utilizzato il permesso.
            34.  Il    Presidente del Consiglio   dei Ministri, entro
          cento giorni  dalla  data  di  entrata  in    vigore  della
          presente legge, da' attuazione a quanto  previsto dall'art.
          54  del    decreto  legislativo   3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni.
            35. Restano salve le competenze delle regioni  a  statuto
          speciale  in  materia,  che provvedono alle finalita' della
          presentelegge secondo le  disposizioni    dei    rispettivi
          statuti  e  delle  relative  norme  di attuazione.
            36.      Continuano   ad    applicarsi,   nel    triennio
          1994-1996,   le disposizioni dell'art. 7, commi 5 e 6,  del
          decreto  legge  19  settembre 1992, n. 384, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
             37. (Abrogato).
            38. I tre  giorni di permesso mensili di  cui    all'art.
          33, comma 3, della legge 5  febbraio 1992, n. 104, non sono
          computati  al  fine  del raggiungimento del  limite fissato
          dal  terzo comma dell'art.   37 del citato   testo    unico
          approvato   con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
          10  gennaio 1957, n. 3,  come sostituito dal comma  37  del
          presente articolo.
             39. (Abrogato).
            40.  Le  disposizioni di cui al comma 39 non si applicano
          nei casi di congedo straordinario  previsti  dall'art.  37,
          secondo  comma,  del testo unico   a   provato con  decreto
          del  Presidente della  Repubblica  10 gennaio 1957,  n.  3,
          nonche'  ai   lavoratori per i quali e' previsto il diritto
          all'esenzione dalla   spesa   sanitaria,   appartenenti  ad
          una  delle categorie   elencate all'art. 6  del decreto del
          Ministro della sanita' 1  febbraio 1991, pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale    n.  32  del  7    febbraio  1991,  e
          successive modificazioni ed  integrazioni, o affetti da una
          delle forme morbose comprese negli articoli  1, 2 e 3 dello
          stesso  decreto e  individuate con  decreto del    Ministro
          della  sanita'   nel  caso   in  cui  tali  forme   morbose
          richiedano  cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti.
            40-bis. Il dipendente  che non abbia fruito   dell'intero
          periodo  di  congedo staordinario  puo' essere collocato in
          aspettativa, ai sensi  dell'art.  68    del  testo    unico
          approvato    con decreto   del Presidente della  Repubblica
          10   gennaio   1957,   n.   3,   e   di   altre    analoghe
          disposizioni.  soltanto  per assenze continuative di durata
          superiore a sette giorni lavorativi.
            41. Le  disposizioni di  cui ai commi  37, 38 e    39  si
          applicano  a tutte le pubbliche amministrazioni ancorche' i
          rispettivi ordinamenti non facciano rinvio  al citato testo
          unico  approvato    con  decreto  del  Presidente     della
          Repubblica    10    gennaio  1957,   n.   3, e   successive
          modificazioni
            42. Salvo quanto previsto dal  secondo comma dell'art. 37
          del testo unico  approvato  con   decreto   del  Presidente
          della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3,  sono  abrogate
          tutte  le   disposizioni,   anche speciali,  che  prevedono
          la  possibilita' per  i  dipendenti  delle  amministrazioni
          pubbliche    cui   all'art.   1, comma   2,   del   decreto
          legislativo 3   febbraio  1993,    n.  29,    e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  di  essere collocati   in
          congedo  straordinario   oppure   in   aspettativa      per
          infermita'    per      attendere   alle     cure   termali,
          elioterapiche, climatiche e psammoterapiche.
            43. Il Governo e' delegato ad  emanare,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore   della  presente  legge,
          uno     o   piu'  decreti legislativi diretti  a riordinare
          la  disciplina  delle    indennita'  di  servizio  e  degli
          assegni   di  sede,  comunque    denominati,  spettanti  ai
          dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  in  servizio
          all'estero.
  44. Nell'emanazione dei  decreti legislativi di cui al  comma 43 il
Governo  si atterra'  ai seguenti  principi e  criteri direttivi  per
quanto concerne  il personale  dipendente dal Ministero  degli affari
esteri:
               a) contenimento complessivo della spesa;
            b) attribuzione delle indennita'  e  degli  assegni,  che
          mantengono  la  loro   natura non  retributiva,  sulla base
          degli  oneri connessi  al servizio all'estero;
            c) individuazione dei criteri per la  determinazione  del
          trattamento  economico  complessivo che, per le  componenti
          di cui alla lettera  b),  deve  essere    commisurato  alle
          necessita'  di    rappresentanza  derivanti  dalle funzioni
          esercitate, con   speciale  riguardo  alle  esigenze  delle
          singole   sedi,  ai carichi  di  famiglia,  al  costo della
          vita   con particolare   riferimento   a    quello    degli
          alloggi   e  del  personale domestico  e dei  servizi, agli
          oneri di  varia natura  derivanti da condizioni  ambientali
          o  di  disagio,  tenuto  conto  altresi'  dei meccanismi  e
          dei  livelli    che regolano la   stessa materia  nei Paesi
          della   Comunita'    europea    e  negli    altri     Paesi
          maggiormente   industrializzati;     previsione,  per    il
          trattamento  metropolitano del personale  istituzionalmente
          chiamato  a svolgere  periodico servizio presso gli  uffici
          all'estero,   di   specifiche   indennita'  collegate  alle
          effettive esigenze del servizio;
            d) previsione  di aggiornate   e puntuali   procedure  di
          controllo  e  verifica  sull'effettuazione  delle  spese di
          rappresentanza.
            45. Ad  analoghi principi  e criteri,  tenuto conto   dei
          rispettivi ordinamenti, saranno informati gli altri decreti
          legislativi  intesi a regolare la materia  per le categorie
          di  dipendenti non disciplinate dal comma 44.
            46. Gli schemi dei decreti legislativi di  cui  ai  commi
          43, 44 e 45.  sono trasmessi alla Camera dei  deputati e al
          Senato  della  Repubblica perche' su  di essi sia espresso,
          entro trenta giorni dalla  data di trasmissione, il  parere
          delle Commissioni permanenti  competenti per materia.
            47  Il Dipartimento  della funzione  pubblica,  acquisito
          il  parere  delle rappresentanze   sindacali anche  in base
          alle  comunicazioni da parte delle amministrazioni e  degli
          enti  pubblici  di  cui all'art. 1.   comma 2,  del decreto
          legislativo 3 febbraio  1993, n.  29, dichiara  l'eccedenza
          dei    dipendenti pubblici, in  conseguenza dell'attuazione
          delle operazioni    di  riordino    e  di    fusione  delle
          amministrazioni e degli enti  pubblici; delle operazioni di
          trasformazione  in  societa'  di  diritto  privato    delle
          amministrazioni e aziende  autonome e degli  enti  pubblici
          economici; della  determinazione dei carichi di lavoro, con
          le modalita' stabilite nel comma 5 del presente articolo.
            48.  I    dipendenti pubblici   che risultano   eccedenti
          sulla   base di criteri   di scelta   concordati  con    le
          organizzazioni         sindacali    sono    collocati    in
          disponibilita'. Ad essi   e' corrisposta, per    la  durata
          della    disponibilita'   un'indennita'   parti all'80  per
          cento   dello  stipendio  e    dell'indennita'  integrativa
          speciale,   con    esclusione  di  qualsiasi    emolumento,
          comunque  denominato,  ancorche'  connesso   a servizi    e
          funzioni  di   carattere  speciale.  L'indennita' non  puo'
          comunque essere di ammontare  superiore    a  L.  1.500.000
          lorde  mensili,  fatta salva la corresponsione, ove dovuta,
          dell'assegno per il nucleo familiare.   Il    periodo    di
          disponibilita'   e'   utile   ai  fini  del trattamento  di
          quiescenza   e   previdenza senza   oneri   a carico    del
          personale,    e    non    puo'    superare la   durata   di
          ventiquattro  mesi prorogabili per una sola volta e  con un
          trattamento inferiore del 20 per  cento rispetto  a  quello
          del  precedente  biennio sulla  base di criteri generali ed
          obiettivi fissati  con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri,  per ulteriori dodici mesi.  Tale proroga non
          puo' essere applicata a dipendenti   pubblici  che  abbiano
          rifiutato  la  proposta  di   trasferimento nel corso   del
          periodo di  collocamento in disponibilita'.
            49. Sono escluse dalla  collocazione in disponibilita' le
          categorie protette assunte in base alle vigenti norme.
            50.   Per il    collocamento    in  disponibilita',    il
          Governo,  con    il  regolamento    di cui   al   comma 52,
          determina  criteri di  priorita'.  Questi assicurano    che
          la  percentuale   degli appartenenti a  un sesso non  possa
          essere superiore  alla  percentuale  del personale    dello
          stesso     sesso   presente    nel  profilo   professionale
          dell'ufficio interessato. Si applica  la  legge  10  aprile
          1991, n. 125.
            51.    Il    dipendente   collocato    in  disponibilita'
          puo'  essere trasferito  ad   un   posto   vacante   presso
          un'altra    amministrazione secondo le  ordinarie procedure
          di mobilita'  volontaria o d'ufficio.   Il collocamento  in
          disponibilita'  cessa  dalla  data  di  effettiva  presa di
          servizio  presso  altra  amministrazione.   Nel   caso   di
          mancata  accettazione  del  trasferimento  da    parte  del
          dipendente ovvero quando  non  vi  siano  posti    vacanti,
          l'amministrazione di provenienza dispone la cessazione  del
          rapporto  di  servizio a decorrere dal  termine del periodo
          di  disponibilita'. Al dipendente  collocato a riposo   non
          si  applicano  i  limiti  di eta' per l'accesso ai pubblici
          concorsi.
            52. Entro  sessanta giorni   dalla data di    entrata  in
          vigore della presente legge,  il Ministro  per la  funzione
          pubblica,  con proprio decreto  da  adottarsi  di  concerto
          con   il  Ministro  del  tesoro, definisce le  modalita' di
          attuazione delle  disposizioni di  cui ai commi da  47 a 51
          del  presente  articolo,    anche  in  relazione    con  la
          disciplina  di   cui agli articoli 72,  73 e 74 del  citato
          testo  unico approvato   con decreto  del  Presidente della
          Repubblica 10  gennaio 1957, n. 3.
            53. L'art.  4, sesto comma, della  legge 6  agosto  1984,
          n.  425,  si  interpreta  nel    senso  che l'incremento di
          stipendio conseguente alla progressione economica  relativa
          al    servizio prestato nella qualifica di  appartenenza al
          30  giugno  1983, si  calcola  sulla base   degli  stipendi
          iniziali    tabellari  come  previsto  dall'art.   3, primo
          comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n. 425.
            54. All'art.   6, primo comma,   della legge    6  agosto
          1984,     n.  425,  sono  soppresse  le  parole  "sull'equo
          indennizzo".
            55. L'art. 7   della legge 6 agosto 1984,  n.    425,  si
          interpreta  nel  senso che  l'incremento relativo  all'anno
          1985  non si  considera ai fini della determinazione  dello
          stipendio  spettante al 1 gennaio 1986 e al 1 gennaio 1987,
          ferma restando  la  sua  corresponsione  in  aggiunta  allo
          stipendio rideterminato  ai sensi  dell'art. 2  della legge
          19  febbraio  1981, n.  27,  per ciascuno  degli anni  1986
          e 1987.  Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti  o in
          godimento, conseguenti  ad  interpretazioni    difformi  da
          quella  stabilita    dal presente comma, sono conservati ad
          personam e  riassorbiti  con  la  normale  progressione  di
          carriera    o  con  i    futuri  miglioramenti  dovuti  sul
          trattamento di quiescenza.
            56. Per  i consiglieri di Stato  e della Corte dei  conti
          di  nomina  governativa,      la    determinazione      del
          trattamento     economico       e'  effettuata    valutando
          esclusivamente  il   periodo  di   servizio   da  dirigente
          generale  dello Stato o di  altre pubbliche amministrazioni
          di  cui  al  terzo comma dell'art. 4   della legge 6 agosto
          1984, n. 425, o l'anzianita' convenzionale di  cinque  anni
          prevista  dal  quarto  comma  del  medesimo  articolo. Tale
          servizio e tale anzianita' convenzionale non sono utili per
          il  conseguimento del trattamento economico di cui all'art.
          4, decimo  comma,  della legge  6 agosto  1984,  n. 425,  e
          all'art. 21  della legge 27 aprile  1982, n. 186. A    tale
          ultimo  fine  non e' altresi'  consentita, nei confronti di
          tutto    il  personale,  la  valutazione  delle    maggiori
          anzianita'  convenzionali   riconosciute ai sensi dell'art.
          43 del regio decreto   30  settembre  1922,  n.    1290,  e
          successive  modificazioni,  e   dell'art. 1 della legge  24
          maggio 1970, n. 336.
            57.   Nei casi   di  passaggio    di  carriera    di  cui
          all'art.  202   del citato   testo   unico   approvato  con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica   10     gennaio
          1957,     n.  3,   ed  alle   altre  analoghe disposizioni,
          al personale con   stipendio  o  retribuzione  pensionabile
          superiore  a  quello    spettante nella nuova posizione  e'
          attribuito   un   assegno   personale   pensionabile,   non
          riassorbibile  e non rivalutabile, pari alla differenza fra
          lo   stipendio o  retribuzione  pensionabile  in  godimento
          all'atto   del passaggio  e  quello  spettante nella  nuova
          posizione.
            58.  L'assegno    personale  di  cui al   comma 57 non e'
          cumulabile con indennita' fisse e  continuative,  anche  se
          non  pensionabili,  spettanti  nella   nuova     posizione,
          salvo  che  per   la  parte  eventualmente eccedente.
            59.   L'art.   12, terzo    comma,    del    decreto  del
          Presidente   della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e'
          abrogato.
            60. Le disposizioni di cui all'art. 168  della  legge  11
          luglio  1980, n. 312, e alle  leggi 22 giugno 1988, n. 221,
          e  15 febbraio 1989, n.  51, si interpretano  nel senso che
          si applicano al  personale in esse  espressamente  previsto
          purche'  in  servizio presso le amministrazioni contemplate
          dalle norme stesse.
            61. L'art. 1 della legge 22   giugno  1988,  n.  221,  si
          interpreta  nel  senso che il riferimento all'indennita' di
          cui all'art. 3 della legge 19  febbraio 1981,  n   27,   e'
          da    considerare   relativo alle  misure vigenti alla data
          del  1    gennaio  1988,  espressamente  richiamata   dalla
          disposizione stessa.
            62. Ai  magistrati collocati fuori  ruolo e ai magistrati
          ai  quali  comunque    vengono    corrisposti    compensi o
          indennita'   di   qualsiasi genere  per  l'espletamento  di
          attivita' non istituzionali non compete l'indennita' di cui
          al comma 61, salvo il diritto di opzione.
            63.  I  pubblici  dipendenti  in posizione di comando, di
          fuori ruolo o  in  altre  analoghe  posizioni  non  possono
          cumulare   indennita',   compensi  o  emolumenti,  comunque
          denominati,    anche    se    pensionabili,     corrisposti
          dall'amministrazione  di   appartenenza con altri  analoghi
          trattamenti economici accessori   previsti da    specifiche
          disposizioni   di      legge   a   favore   del   personale
          dell'amministrazione  presso la quale i  predetti  pubblici
          dipendenti prestano servizio.
            64.  L'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984,
          n. 425, si interpreta  nel senso   che   esso si    applica
          anche  ai   provvedimenti giudiziali  passati  in giudicato
          in  data  successiva a  quella  di entrata in  vigore della
          stessa  legge 6 agosto  1984, n. 425,  e nei confronti   di
          tutto    il personale   interessato ancorche'   collocato a
          riposo  in    data  anteriore  al    1  luglio   1983.   Il
          riassorbimento  degli  importi  erogati   o da erogare   ai
          sensi dell'art. 10,  secondo comma, della  legge 6   agosto
          1984,    n. 425,   e' effettuato,  se necessario, anche sui
          miglioramenti dovuti a  qualsiasi titolo sul trattamento di
          quiescenza.
            65. Il Governo  emana, entro sessanta giorni dalla   data
          di  entrata in   vigore della  presente legge,  uno o  piu'
          regolamenti,  ai sensi dell'art.   17, comma    2,    della
          legge    23 agosto  1988,  n. 400,  per disciplinare  ferme
          di   tre   o     cinque   anni    ed      incentivare    il
          reclutamento  di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
          successive  modificazioni,    riservando    ai    volontari
          congedati    senza    demerito  l'accesso  alle    carriere
          iniziali. Nella  Difesa, nei Corpi   armati e  nel    Corpo
          militare   della  Croce rossa,  nell'Arma dei  carabinieri,
          nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato,
          l'accesso alle carriere  iniziali e' assicurato  in  misura
          non  superiore    al  60 per cento dei   posti disponibili.
          Nella Polizia di Stato  e nel Corpo nazionale dei    vigili
          del  fuoco la  predetta misura e' ridotta  al 35 per cento.
          La riserva di cui  all'art. 19 della predetta legge n.  958
          del  1986 e'  elevata  per tutte  le  categorie al  20  per
          cento.    I  regolamenti   attuativi sono   sottoposti   al
          parere  delle    competenti  Commissioni  permanenti  della
          Camera dei deputati e  del Senato della Repubblica.
            66.  Le  disposizioni  in materia   di rapporti di lavoro
          dipendente ed autonomo  contenute  nella   presente   legge
          costituiscono    norme    di  indirizzo per le regioni, che
          provvedono in materia nell'ambito della propria autonomia e
          nei limiti della propria capacita' di spesa".
            - La legge 23 agosto  1988,  n.  400,  reca:  "Disciplina
          dell'attivita'  di    Governo      e    ordinamento   della
          Presidenza   del  Consiglio  dei Ministri"; si  riporta  il
          testo del comma 2 dell'art. 17:
            "2.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari".
           Nota all'art. 1:
            -  Si  riporta    il  testo dell'art. 20, comma 4,  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59 (per il titolo vedi  nelle  note
          alle premesse):
            "4.    I    regolamenti    entrano      in    vigore   il
          sessantesimo  giorno successivo  alla   data   della   loro
          pubblicazione   nella  Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana.   Con effetto dalla  stessa data sono abrogate le
          norme, anche di legge regolatrici dei procedimenti".