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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1998, n. 422

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-12-1998
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Testo in vigore dal: 24-12-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 3, commi 133, 134, 138, da 143 a  149,  151,  186,
187 e 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti  deleghe  al
Governo ad  emanare  uno  o  piu'  decreti  legislativi  in  materia,
rispettivamente,  di  revisione  organica   e   completamento   della
disciplina delle sanzioni tributarie non penali,  di  semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti,  di  servizi  autonomi  di  cassa
degli uffici finanziari, di istituzione dell'imposta regionale  sulle
attivita' produttive, e  di  disciplina  tributaria  degli  enti  non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale; 
  Visti i decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237,  e  n.  241,  15
dicembre 1997, n. 446, 4 dicembre 1997, n. 460, e 18  dicembre  1997,
n. 472, recanti norme, rispettivamente, in materia di modifica  della
disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari,  di
semplificazione degli adempimenti dei  contribuenti,  di  istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di riordino  della
disciplina  tributaria   degli   enti   non   commerciali   e   delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, e  di  disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le  violazioni  di
norme tributarie; 
  Visti i decreti legislativi 23 marzo 1998, n. 56, 10  aprile  1998,
n. 137, e 5 giugno 1998, n. 203, con i quali, tra l'altro, sono state
dettate, rispettivamente, disposizioni integrative e  correttive  dei
citati decreti legislativi n. 237, n. 241, n. 446 e n. 472 del 1997; 
  Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in  vigore
dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della  legge
n. 662 del  1996,  nel  rispetto  degli  stessi  principi  e  criteri
direttivi e previo parere della commissione di cui al  comma  13  del
medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni  integrative
o correttive con uno o piu' decreti legislativi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 1998; 
  Acquisito il parere  della  Commissione  parlamentare  istituita  a
norma dell'articolo 3, comma 13, della  predetta  legge  n.  662  del
1996; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 30 ottobre 1998; 
  Sulla proposta del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
         Modifiche alla disciplina in materia di soppressione 
                    dei servizi autonomi di cassa 
  1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  237,  come  modificato
dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 marzo 1998,  n.  56,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nell'articolo 1, riguardante la  soppressione  degli  uffici  di
cassa degli uffici finanziari: 
  1) al comma 1, le parole: "e dal Dipartimento del territorio"  sono
soppesse; 
  2) al comma 2, le parole: "dai  suddetti  uffici"  sono  sostituite
dalle seguenti:  "dagli  uffici  dipendenti  dal  Dipartimento  delle
entrate e dal Dipartimento del territorio"; 
  b) nell'articolo 2, comma 1, lettera l), concernente la definizione
di entrate, dopo le parole: "di cui all'articolo 1" sono aggiunte  le
seguenti: ", comma 2"; 
  c) nell'articolo 3, comma 1, concernente  la  determinazione  delle
entrate,  le  parole  "dall'ufficio  finanziario   competente"   sono
sostituite dalle seguenti: "dall'ufficio dell'ente creditore"; 
  d) nell'articolo 4, comma  1,  riguardante  i  soggetti  incaricati
della riscossione, le  parole:  "nella  cui  circoscrizione  ha  sede
l'ufficio finanziario competente" sono soppresse; 
  e)  nell'articolo  6  concernente  la  riscossione  di  particolari
entrate, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  " 3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei  tributi  speciali
di  cui  alle  lettere  h)  ed  i)  del  comma  1  dell'articolo   2,
amministrati dal Dipartimento del  territorio,  e'  effettuata  dagli
uffici periferici dello stesso Dipartimento. 
  3-bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di
bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse  e
versate con le modalita' di cui all'articolo 4. 
  3-ter. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con  il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
sono  stabilite  le  modalita'  per  il   versamento   in   tesoreria
provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3,  e
sono  approvate  le  convenzioni  che  determinano  i  compensi  agli
intermediari. Gli  intermediari  provvedono  comunque  al  versamento
diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello  Stato  entro  il
terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione."; 
  f) nell'articolo 7, comma 2, concernente la  riscossione  coattiva,
le parole "amministrate da enti diversi da  quelli"  sono  sostituite
dalle seguenti: "diverse da quelle"; 
  g) nell'articolo 8, concernente i termini e  le  modalita'  per  il
versamento delle somme riscosse, ai commi 1 e 2, le parole:  "o  alle
casse degli enti territoriali competenti",  ovunque  ricorrano,  sono
soppresse; 
  h) l'articolo 9, riguardante il versamento agli enti diversi  dallo
Stato, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 9  (Versamento  agli  enti  diversi  dallo  Stato  ).  1.  Il
concessionario della riscossione e' tenuto ad eseguire  i  versamenti
delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli
aventi diritto entro il giorno ventisette  di  ciascun  mese  per  le
somme riscosse dall'uno al quindici dello stesso  mese  ed  entro  il
giorno dodici di ciascun  mese  per  le  somme  riscosse  dal  sedici
all'ultimo giorno del mese precedente."; 
  i) all'articolo 10, riguardante i pagamenti effettuati con i  fondi
della riscossione: 
    1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  " 2. Con decreto del Ministero delle finanze,  di  concerto  con  i
Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
delle comunicazioni, sono stabiliti i casi in cui i pagamenti di  cui
al comma 1 possono essere eseguiti dall'ufficio postale."; 
  2) nel comma 4, dopo le parole: "su apposito modello" sono inserite
le seguenti: ", approvato con il decreto di cui al comma 5,"; 
    3) il comma 5, e' sostituito dal seguente: 
  " 5. Con decreto del Ministero delle finanze,  di  concerto  con  i
Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
di grazia e  giustizia  e  delle  comunicazioni,  sono  stabilite  le
disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo  e  alle
regolazioni finanziarie per le attivita' svolte  tramite  gli  uffici
postali e sono approvate le convenzioni che  determinano  i  compensi
per le attivita' svolte dai medesimi uffici."; 
    l) dopo l'articolo 16 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 16-bis (Validita' degli atti compiuti ).  -  1.  Restanosalvi
gli effetti degli atti amministrativi e di esecuzione compiuti dal  1
gennaio 1998 per il recupero dei crediti erariali per pene pecuniarie
e spese processuali nonche'  per  imposte,  tasse,  diritti  e  spese
prenotati a debito.  I  procedimenti  di  riscossione  coattiva  gia'
iniziati dal concessionario del servizio di riscossione alla data  di
entrata in vigore del presente decreto, e per i quali e'  stato  gia'
eseguito il pignoramento, sono regolati dalle disposizioni  contenute
nel  titolo  II  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602.". 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 3, commi 133, 134, 138, da 143 a  149,  151,  186,
187 e 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti  deleghe  al
Governo ad  emanare  uno  o  piu'  decreti  legislativi  in  materia,
rispettivamente,  di  revisione  organica   e   completamento   della
disciplina delle sanzioni tributarie non penali,  di  semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti,  di  servizi  autonomi  di  cassa
degli uffici finanziari, di istituzione dell'imposta regionale  sulle
attivita' produttive, e  di  disciplina  tributaria  degli  enti  non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale; 
  Visti i decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237,  e  n.  241,  15
dicembre 1997, n. 446, 4 dicembre 1997, n. 460, e 18  dicembre  1997,
n. 472, recanti norme, rispettivamente, in materia di modifica  della
disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari,  di
semplificazione degli adempimenti dei  contribuenti,  di  istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di riordino  della
disciplina  tributaria   degli   enti   non   commerciali   e   delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, e  di  disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le  violazioni  di
norme tributarie; 
  Visti i decreti legislativi 23 marzo 1998, n. 56, 10  aprile  1998,
n. 137, e 5 giugno 1998, n. 203, con i quali, tra l'altro, sono state
dettate, rispettivamente, disposizioni integrative e  correttive  dei
citati decreti legislativi n. 237, n. 241, n. 446 e n. 472 del 1997; 
  Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in  vigore
dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della  legge
n. 662 del  1996,  nel  rispetto  degli  stessi  principi  e  criteri
direttivi e previo parere della commissione di cui al  comma  13  del
medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni  integrative
o correttive con uno o piu' decreti legislativi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 1998; 
  Acquisito il parere  della  Commissione  parlamentare  istituita  a
norma dell'articolo 3, comma 13, della  predetta  legge  n.  662  del
1996; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 30 ottobre 1998; 
  Sulla proposta del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
         Modifiche alla disciplina in materia di soppressione 
                    dei servizi autonomi di cassa 
  1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  237,  come  modificato
dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 marzo 1998,  n.  56,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nell'articolo 1, riguardante la  soppressione  degli  uffici  di
cassa degli uffici finanziari: 
  1) al comma 1, le parole: "e dal Dipartimento del territorio"  sono
soppesse; 
  2) al comma 2, le parole: "dai  suddetti  uffici"  sono  sostituite
dalle seguenti:  "dagli  uffici  dipendenti  dal  Dipartimento  delle
entrate e dal Dipartimento del territorio"; 
  b) nell'articolo 2, comma 1, lettera l), concernente la definizione
di entrate, dopo le parole: "di cui all'articolo 1" sono aggiunte  le
seguenti: ", comma 2"; 
  c) nell'articolo 3, comma 1, concernente  la  determinazione  delle
entrate,  le  parole  "dall'ufficio  finanziario   competente"   sono
sostituite dalle seguenti: "dall'ufficio dell'ente creditore"; 
  d) nell'articolo 4, comma  1,  riguardante  i  soggetti  incaricati
della riscossione, le  parole:  "nella  cui  circoscrizione  ha  sede
l'ufficio finanziario competente" sono soppresse; 
  e)  nell'articolo  6  concernente  la  riscossione  di  particolari
entrate, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  " 3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei  tributi  speciali
di  cui  alle  lettere  h)  ed  i)  del  comma  1  dell'articolo   2,
amministrati dal Dipartimento del  territorio,  e'  effettuata  dagli
uffici periferici dello stesso Dipartimento. 
  3-bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di
bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse  e
versate con le modalita' di cui all'articolo 4. 
  3-ter. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con  il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
sono  stabilite  le  modalita'  per  il   versamento   in   tesoreria
provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3,  e
sono  approvate  le  convenzioni  che  determinano  i  compensi  agli
intermediari. Gli  intermediari  provvedono  comunque  al  versamento
diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello  Stato  entro  il
terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione."; 
  f) nell'articolo 7, comma 2, concernente la  riscossione  coattiva,
le parole "amministrate da enti diversi da  quelli"  sono  sostituite
dalle seguenti: "diverse da quelle"; 
  g) nell'articolo 8, concernente i termini e  le  modalita'  per  il
versamento delle somme riscosse, ai commi 1 e 2, le parole:  "o  alle
casse degli enti territoriali competenti",  ovunque  ricorrano,  sono
soppresse; 
  h) l'articolo 9, riguardante il versamento agli enti diversi  dallo
Stato, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 9  (Versamento  agli  enti  diversi  dallo  Stato  ).  1.  Il
concessionario della riscossione e' tenuto ad eseguire  i  versamenti
delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli
aventi diritto entro il giorno ventisette  di  ciascun  mese  per  le
somme riscosse dall'uno al quindici dello stesso  mese  ed  entro  il
giorno dodici di ciascun  mese  per  le  somme  riscosse  dal  sedici
all'ultimo giorno del mese precedente."; 
  i) all'articolo 10, riguardante i pagamenti effettuati con i  fondi
della riscossione: 
    1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  " 2. Con decreto del Ministero delle finanze,  di  concerto  con  i
Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
delle comunicazioni, sono stabiliti i casi in cui i pagamenti di  cui
al comma 1 possono essere eseguiti dall'ufficio postale."; 
  2) nel comma 4, dopo le parole: "su apposito modello" sono inserite
le seguenti: ", approvato con il decreto di cui al comma 5,"; 
    3) il comma 5, e' sostituito dal seguente: 
  " 5. Con decreto del Ministero delle finanze,  di  concerto  con  i
Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
di grazia e  giustizia  e  delle  comunicazioni,  sono  stabilite  le
disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo  e  alle
regolazioni finanziarie per le attivita' svolte  tramite  gli  uffici
postali e sono approvate le convenzioni che  determinano  i  compensi
per le attivita' svolte dai medesimi uffici."; 
    l) dopo l'articolo 16 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 16-bis (Validita' degli atti compiuti ).  -  1.  Restanosalvi
gli effetti degli atti amministrativi e di esecuzione compiuti dal  1
gennaio 1998 per il recupero dei crediti erariali per pene pecuniarie
e spese processuali nonche'  per  imposte,  tasse,  diritti  e  spese
prenotati a debito.  I  procedimenti  di  riscossione  coattiva  gia'
iniziati dal concessionario del servizio di riscossione alla data  di
entrata in vigore del presente decreto, e per i quali e'  stato  gia'
eseguito il pignoramento, sono regolati dalle disposizioni  contenute
nel  titolo  II  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602.".