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DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 1998, n. 414

Disciplina sanzionatoria per le violazioni di disposizioni comunitarie in materia ortofrutticola, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2011)
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Testo in vigore dal:  4-12-1998 al: 18-8-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995/1997);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche agricole;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire otto milioni a lire quarantotto milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (legge comunitaria 1995-1997). L'art. 8 così recita:
"Art. 8 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).
- 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 1 46, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonché della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c)".
- Il D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 697, reca: "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione".
- Il D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 698, reca: "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi".
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, reca: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale".
Nota all'art. 1:
- L'art. 6, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 697/1996 (per il titolo si veda nelle note alle premesse), così recitano:
"Art. 6 (Obblighi dei fornitori). - 1. I soggetti che producono o commercializzano materiali di moltiplicazione di piante da frutto o le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, sono tenuti a:
a) richiedere l'autorizzazione al servizio fitosanitario regionale competente per territorio, presentando apposita domanda corredata della documentazione necessaria a comprovare che i loro prodotti rispondono, geneticamente e qualitativamente, alle condizioni prescritte dalla direttiva;
b) informare immediatamente il servizio fitosanitario nazionale della presenza straordinaria di eventuali organismi nocivi previsti nella direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali, ed adottare tutti i provvedimenti che esso propone;
c) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche;
d) accompagnare il prodotto commercializzato con il "documento di commercializzazione";
e) tenere un registro in cui annotare le varietà non brevettate e non iscritte nel registro nazionale con le loro descrizioni dettagliate e le corrispondenti denominazioni;
f) conformarsi a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della direttiva.
2. (Omissis).
3. I soggetti di cui al comma 2 sono comunque tenuti a:
a) tenere un registro o a conservare i documenti attestanti le operazioni di acquisto, di vendita e di consegna dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto;
b) possedere strutture atte alla conservazione in vivo del materiale di moltiplicazione delle piante da frutto".