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LEGGE 30 novembre 1998, n. 413

Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore.

note: Entrata in vigore della legge: 18-12-1998
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Testo in vigore dal: 18-12-1998
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Per consentire  ulteriori  interventi  finalizzati al  sostegno
dell'industria cantieristica  ed armatoriale, con  l'attuazione delle
misure  previste  dalla direttiva  90/684/CEE  del  Consiglio del  21
dicembre 1990, e' autorizzata l'assunzione nel triennio 1998-2000 di:
  a) limiti di impegno di  durata quindicennale per gli interventi di
cui agli articoli  3 e 4 del decreto-legge 24  dicembre 1993, n. 564,
convertito dalla legge  22 febbraio 1994, n. 132, in  ragione di lire
10.000  milioni annue  a decorrere  dall'anno 1999  e di  lire 60.000
milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
  b) limiti di impegno di durata  non superiore a dodici anni per gli
interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993,
n. 564, convertito  dalla legge 22 febbraio 1994, n.  132, in ragione
di lire  10.000 milioni annue  a decorrere  dall'anno 1999 e  di lire
30.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
  c) un  ulteriore limite di  impegno di durata quindicennale  per le
finalita' di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 31 luglio 1997,
n. 261, in ragione di lire 20.000 milioni annue a decorrere dall'anno
1998.
  2. All'articolo 5, comma 1, della  legge 31 luglio 1997, n. 261, il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La gestione finanziaria,
amministrativa e tecnica del Fondo  e' affidata ad una banca iscritta
all'albo  di cui  all'articolo  13  del testo  unico  delle leggi  in
materia  bancaria e  creditizia,  emanato con  decreto legislativo  1
settembre  1993,  n. 385,  prescelta  dal  Ministro del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione economica  mediante  procedure  di
evidenza pubblica ai sensi del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, ed in base a criteri  che tengano conto delle condizioni offerte
e dell'adeguatezza della struttura tecnicoorganizzativa ai fini della
prestazione del servizio".
  3. Al comma  2 dell'articolo 5 della legge 31  luglio 1997, n. 261,
e' aggiunto,  in fine,  il seguente  periodo: "Sono  altresi' ammessi
all'intervento della  garanzia del Fondo  i finanziamenti a  tasso di
mercato, ancorche'  inferiore a  quello di  cui alla  risoluzione del
Consiglio  della Organizzazione  per  la cooperazione  e lo  sviluppo
economico (OCSE) del  3 agosto 1981, e  successive modificazioni, nei
casi in  cui il credito  non sia assistito da  agevolazioni pubbliche
finalizzate a ridurre l'onere degli interessi".
  4. La durata massima delle  operazioni di finanziamento di cui alla
legge 31 dicembre 1991, n. 431,  deve intendersi pari alla durata del
limite di impegno  in relazione al quale le  medesime operazioni sono
autorizzate.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Per consentire  ulteriori  interventi  finalizzati al  sostegno
dell'industria cantieristica  ed armatoriale, con  l'attuazione delle
misure  previste  dalla direttiva  90/684/CEE  del  Consiglio del  21
dicembre 1990, e' autorizzata l'assunzione nel triennio 1998-2000 di:
  a) limiti di impegno di  durata quindicennale per gli interventi di
cui agli articoli  3 e 4 del decreto-legge 24  dicembre 1993, n. 564,
convertito dalla legge  22 febbraio 1994, n. 132, in  ragione di lire
10.000  milioni annue  a decorrere  dall'anno 1999  e di  lire 60.000
milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
  b) limiti di impegno di durata  non superiore a dodici anni per gli
interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993,
n. 564, convertito  dalla legge 22 febbraio 1994, n.  132, in ragione
di lire  10.000 milioni annue  a decorrere  dall'anno 1999 e  di lire
30.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
  c) un  ulteriore limite di  impegno di durata quindicennale  per le
finalita' di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 31 luglio 1997,
n. 261, in ragione di lire 20.000 milioni annue a decorrere dall'anno
1998.
  2. All'articolo 5, comma 1, della  legge 31 luglio 1997, n. 261, il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La gestione finanziaria,
amministrativa e tecnica del Fondo  e' affidata ad una banca iscritta
all'albo  di cui  all'articolo  13  del testo  unico  delle leggi  in
materia  bancaria e  creditizia,  emanato con  decreto legislativo  1
settembre  1993,  n. 385,  prescelta  dal  Ministro del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione economica  mediante  procedure  di
evidenza pubblica ai sensi del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, ed in base a criteri  che tengano conto delle condizioni offerte
e dell'adeguatezza della struttura tecnicoorganizzativa ai fini della
prestazione del servizio".
  3. Al comma  2 dell'articolo 5 della legge 31  luglio 1997, n. 261,
e' aggiunto,  in fine,  il seguente  periodo: "Sono  altresi' ammessi
all'intervento della  garanzia del Fondo  i finanziamenti a  tasso di
mercato, ancorche'  inferiore a  quello di  cui alla  risoluzione del
Consiglio  della Organizzazione  per  la cooperazione  e lo  sviluppo
economico (OCSE) del  3 agosto 1981, e  successive modificazioni, nei
casi in  cui il credito  non sia assistito da  agevolazioni pubbliche
finalizzate a ridurre l'onere degli interessi".
  4. La durata massima delle  operazioni di finanziamento di cui alla
legge 31 dicembre 1991, n. 431,  deve intendersi pari alla durata del
limite di impegno  in relazione al quale le  medesime operazioni sono
autorizzate.