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DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1993, n. 564

Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1994.
Decreto-Legge convertito dalla L.22 febbraio 1994, n. 132 (in G.U. 28/02/1994, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/1995)
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Testo in vigore dal:  1-1-1994

Art. 10

1. Per i lavori relativi alla costruzione delle unità di cui all'articolo 2 ed alla trasformazione delle medesime unità alle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4, semprechè tali lavori siano effettuati nei cantieri nazionali iscritti negli albi di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, o nei cantieri dei Paesi membri della Comunità europea, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.
2. Il contributo di cui al comma 1 è inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata "accordo OCSE".
3. Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera ed è concesso ad iniziative i cui contratti siano stati stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1994. Per le sole unità adibite in via esclusiva al trasporto di contenitori, il contributo è ragguagliato, oltrechè al prezzo contrattuale dell'opera, al prezzo contrattuale relativo all'acquisto di due mute di contenitori.
4. L'importo del contributo non può essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale, fissato semestralmente con proprio decreto del Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto.