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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1998, n. 374

Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'ISPE e dell'ISCO in un unico istituto denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), a norma dell'articolo 7, comma 6, della legge 3 aprile 1997, n. 94.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-11-1998
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 14-11-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la legge 3 aprile 1997, n. 94, e, in particolare, il comma 6
dell'articolo  7, il quale prevede che con regolamento da emanarsi ai
sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sia  disposta la fusione in un unico istituto, denominato Istituto di
studi  e  analisi  economica  (ISAE),  dell'Istituto  di studi per la
programmazione  economica  (ISPE)  e  dell'Istituto  di  studi per la
congiuntura (ISCO), che sono contestualmente soppressi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1958, n.
818;
  Vista  la  legge  30 luglio 1959, n. 616, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista  la  legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 maggio 1998;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 1998;
  Viste le osservazioni formulate dalla Corte dei conti con foglio di
rilievo  n.  13  del 13 agosto 1998 e ritenuto di dover modificare il
testo del regolamento in adesione ai predetti rilievi;
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri in ordine al
testo   come  sopra  riformulato,  adottata  nella  riunione  del  18
settembre 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di   concerto   con  i  Ministri  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Istituzione dell'ISAE
  1.  In  attuazione  dell'articolo  7, comma 6, della legge 3 aprile
1997,  n.  94,  e'  istituito l'Istituto di studi e analisi economica
(ISAE),  di seguito denominato anche Istituto, nel quale confluiscono
il  personale,  le  risorse  finanziarie  e  strumentali e i rapporti
attivi  e  passivi  dell'Istituto  di  studi  per  la  programmazione
economica  (ISPE) e dell'Istituto di studi per la congiuntura (ISCO),
che sono contestualmente soppressi.
  2. L'ISAE, con unica sede in Roma, e' un ente pubblico di ricerca e
sperimentazione, inserito nell'omonimo comparto di cui al decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30  dicembre 1993, n. 593,
dotato   di   autonomia  scientifica,  organizzativa,  finanziaria  e
contabile.  E' retto dal presente regolamento, nonche' da uno statuto
deliberato ed emanato ai sensi dell'articolo 11.
  3.  L'ISAE  e'  sottoposto  alla vigilanza e all'alta direzione del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di   seguito   indicato  anche  come  Ministro  vigilante,  il  quale
impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel
perseguimento    dei    compiti    istituzionali,    ferma   restando
l'indipendenza  nella  scelta  dei  metodi  e  nella  valutazione dei
risultati.
  4.  L'ISAE  e'  inserito nel sistema nazionale della ricerca di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' tato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -    La legge   3 aprile   1997, n  94, reca:  "Modifiche
          alla   legge 5 agosto   1978,   n.  468,    e    successive
          modificazioni   e      integrazioni,  recante     norme  di
          contabilita'  generale    dello  Stato    in  materia    di
          bilancio.    Delega   al   Governo    per  l'individuazione
          delle   unita' previsionali  di  base  del  bilancio  dello
          Stato".
            - Il  decreto del  Presidente della Repubblica  30 giugno
          1958,  n.    818,  reca: "Riconoscimento della personalita'
          giuridica  dell'Istituto  nazionale  per  lo  studio  e  la
          congiuntura (ISCO), con sede in Roma".
            -   La     legge  30     luglio  1959,  n.    616,  reca:
          "Disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio
          della congiuntura (I.S.CO)".
            -   La   legge   27   febbraio   1967,   n.   48,   reca:
          "Attribuzioni     e  ordinamento    del    Ministero    del
          bilancio    e    della    programmazione  economica       e
          istituzione     del    Comitato   dei    Ministri  per   la
          programmazione economica".
            -  L'art.  17,   comma   2,   della   legge   23   agosto
          1988,    n.    400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          riguarda  l'emanazione  di  regolamenti  per  la disciplina
          delle materie, non coperte da  riserva  assoluta  di  legge
          prevista  dalla  Costituzione, per le  quali le leggi della
          Repubblica,  autorizzando    l'esercizio  della    potesta'
          regolamentare    del Governo, determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti.
            -    La    legge   20   marzo    1975,   n.   70,   reca:
          "Disposizioni  sul riordinamento  degli  enti pubblici    e
          del  rapporto di  lavoro  del personale dipendente".
            -    Il    decreto  legislativo   3  febbraio   1993,  n.
          29,   reca:   "Razionalizzazione        dell'organizzazione
          delle       amministrazioni pubbliche   e  revisione  della
          disciplina  in   materia   di   pubblico impiego,  a  norma
          dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
           Note all'art. 1:
            -  Si  riporta  il  testo del comma   6 dell'art. 7 della
          legge 3 aprile 1997, n. 94 (Modifiche alla legge  5  agosto
          1978,  n.  468,  e successive modificazioni e integrazioni,
          recante  norme di contabilita' generale dello  Stato     in
          materia    di     bilancio.   Delega   al     Governo   per
          l'individuazione delle  unita'  previsionali  di  base  del
          bilancio dello Stato):
            "6.  Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          e  successive  modificazioni,  e'  disposta  la     fusione
          dell'Istituto    di studi  per la  programmazione economica
          (ISPE)  e dell'Istituto  nazionale   per lo   studio  della
          congiuntura (ISCO) in  un unico  Istituto, sottoposto  alla
          vigilanza    e  all'alta direzione    del    Ministro   del
          tesoro,     del     bilancio   e      della  programmazione
          economica,  denominato    Istituto   di   studi e   analisi
          economica   (ISAE), dotato    di    autonomia  scientifica,
          organizzativa,  finanziaria  e   contabile, al quale   sono
          attribuiti il  personale, le risorse   finanziarie  e    le
          sedi    dei  precedenti    istituti,  nonche'    i relativi
          rapporti  attivi  e  passivi.  Al  conseguimento  dei  fini
          istituzionali l'ISAE provvede:
            a)  con  il  contributo  dello  Stato,  il  cui   importo
          annuo  e' determinato con la legge finanziaria;
            b)  con i contributi di  amministrazioni ed enti pubblici
          e privati, nonche' di organizzazioni internazionali;
            c)  con  i  redditi  di  beni  costituenti   il   proprio
          patrimonio;
            d)   con   i  proventi    derivanti  dalle  attivita'  di
          promozione, consulenza  e collaborazione.  Dalla data    di
          entrata    in  vigore   del regolamento   sono abrogate  le
          norme, anche   di   legge, relative   ai soppressi  ISCO  e
          ISPE".
            -  Il  decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri
          30 dicembre 1993, n. 593,   reca: "Regolamento  concernente
          la    determinazione  e la composizione   dei  comparti  di
          contrattazione  collettiva  di  cui all'art. 45,  comma  3,
          del decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29".
            - Il  testo dell'art. 6 del  decreto legislativo 5 giugno
          1998, n.  204, recante: "Disposizioni per il coordinamento,
          la  programmazione  e  la    valutazione   della   politica
          nazionale    relativa     alla     ricerca  scientifica   e
          tecnologica,  a  norma  dell'art.  11, comma 1, lettera d),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' il seguente:
            "Art.  6 (Ambito   di applicazione e norme sugli enti  di
          ricerca).  -  1.    Fatto  salvo    quanto    previsto   da
          successivi    decreti  emanati    in conformita' ai criteri
          direttivi di cui all'art. 18, comma 1,  lettera  b),  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, o da specifiche disposizioni di
          legge, ai sensi del presente decreto per enti di ricerca si
          intendono gli  enti e  le istituzioni  pubbliche  nazionali
          di   ricerca di  cui all'art. 8 del  decreto del Presidente
          del Consiglio  dei Ministri 30 dicembre  1993,  n.  593,  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni.  Le norme   del
          presente  decreto,  ove  non  diversamente   disposto,   si
          applicano      anche   agli     osservatori    astronomici,
          astrofisici   e vesuviano,  all'Istituto per   la   ricerca
          scientifica  e   tecnologica sulla   montagna,  all'Agenzia
          spaziale  italiana  (ASI)   e   all'Ente nazionale  per  le
          energie  alternative    (ENEA)  e alle altre istituzioni di
          ricerca   di    cui      le    pubbliche    amministrazioni
          finanziano   il funzionamento ordinario. Sono fatte  salve,
          per quanto non altrimenti disposto dal   presente  decreto,
          le  competenze    delle  amministrazioni  dello  Stato  nei
          confronti degli enti di cui al presente comma.
            2. La  nomina dei presidenti   degli enti  di    ricerca,
          dell'Istituto  per  la  ricerca   scientifica e tecnologica
          sulla   montagna, dell'ASI e dell'ENEA  e'    disposta  con
          decreto    del  Presidente  del    Consiglio  dei Ministri,
          previa  deliberazione  del   Consiglio  dei  Ministri,   su
          proposta  del  Ministro  competente, sentite le commissioni
          parlamentari competenti,  fatte    salve  le  procedure  di
          designazione   previste   dalla  normativa     vigente  per
          specifici enti  ed istituzioni.  I presidenti degli enti di
          cui al presente comma possono restare  in  carica  per  non
          piu'  di   due mandati.  Il periodo svolto  in qualita'  di
          commissario straordinario e' comunque computato    come  un
          mandato  presidenziale.  I presidenti degli enti  di cui al
          presente comma, in  carica alla data di entrata  in  vigore
          del    presente  decreto,  la cui   permanenza nella stessa
          eccede i  predetti limiti,  possono terminare   il  mandato
          in corso.
            3.    Nei     casi   per   i    quali   la   legislazione
          vigente  prevede l'approvazione da parte  del CIPE di piani
          o programmi   degli enti di cui   al      comma    1,    la
          relativa  competenza  e'   trasferita  alle Amministrazioni
          dello       Stato    di    riferimento,      vigilanti    o
          finanziatrici, fatte salve eventuali eccezioni  determinate
          in  sede  di regolamento di  cui all'art.  1, comma 2,  del
          decreto    legislativo  5  dicembre  1997,  n.   430.   Per
          l'Istituto   nazionale  di  statistica  (ISTAT)  e  per  il
          sistema statistico nazionale restano  ferme le disposizioni
          del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
            4. Al fine di promuovere e  sostenere  la  ricerca  e  la
          collaborazione  in  campo  scientifico  e    tecnologico le
          pubbliche amministrazioni, ivi comprese  le universita'   e
          gli    enti di  ricerca, ferme  restando le disposizioni di
          cui all'art. 13, comma   1,  lettera  d),  della  legge  31
          dicembre  1996, n. 675, possono con autonome determinazioni
          comunicare  e  diffondere,  anche  a  privati  e    per via
          telematica, dati relativi ad attivita' di   studio  e    di
          ricerca,  a    laureati,  dottori    di  ricerca, tecnici e
          tecnologi, ricercatori,  docenti, esperti e  studiosi,  con
          esclusione     di   quelli    sensibili   o    attinenti  a
          provvedimenti giudiziari, di cui  agli  articoli  22  e  24
          della  predetta legge. I dati di cui  al presente comma non
          costituiscono documenti amministrativi ai sensi e  per  gli
          effetti  di  cui agli articoli dal 22  al 27 della legge  7
          agosto  1990,  n.  241.  I  predetti  dati  possono  essere
          successivamente trattati  per le  sole finalita'   in  base
          alle quali sono comunicati o diffusi.
            5.  Per    le  finalita'  di   cui all'art. 4,   comma 1,
          lettera  r), del decreto del Ministro  delle  comunicazioni
          25  novembre 1997, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.
          283  del 4  dicembre  1997,  e di   cui all'art.  3,  comma
          10,  del    decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
          settembre  1997,    n.  318,    i  relativi    obblighi  di
          contribuzione  sono assolti nei  limiti e con  le modalita'
          previste dall'art.   26, terzo comma,  della    convenzione
          approvata  con decreto  del Presidente della Repubblica  13
          agosto  1984,  n.   523. Il   Ministro   del tesoro,    del
          bilancio    e      della   programmazione   economica,   e'
          autorizzato   ad  apportare  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio".