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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1998, n. 309

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE, relativa ai requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazione di carni.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2007)
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Testo in vigore dal:  11-9-1998 al: 23-11-2007
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, e l'allegato C;
Vista la direttiva 94/65/CE, del Consiglio del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni e che abroga la direttiva 88/657/CEE, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 92/110/CEE;
Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 1998;
Ritenuto di non dover aderire alla richiesta del Consiglio di Stato di riformulazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c), considerato che il testo originario fornisce maggiori garanzie di tutela della salute dei consumatori, consentendo l'impiego delle carni congelate nel rispetto dei limiti temporali di conservazione ivi indicati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le norme applicabili alla produzione ed immissione sul mercato dell'Unione europea, nonché alle importazioni di carni macinate e di preparazioni di carni.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) alle carni macinate ed alle preparazioni di carni che sono prodotte, per la vendita diretta al consumatore finale, in esercizi per la vendita al minuto o in laboratori adiacenti ai punti di vendita;
b) alle carni, separate meccanicamente, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di carne da sottoporre a trattamento termico in stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche.
3. La produzione e l'immissione sul mercato di carni destinate ad essere utilizzate come materia prima per la produzione del trito di salumeria restano disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione così recita:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art. 17, comma 1, della suddetta legge così recita:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art. 4 così recita:
"Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). - 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.
2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'art. 3 della presente legge".
- L'allegato alla legge n. 146/1994 sopra citata così recita:
"Allegato C (art. 4, comma 1) ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE
IN VIA REGOLAMENTARE
(Omissis).
92/110/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1992, recante modifica della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni.
(Omissis)".
- La direttiva 94/65/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 368 del 31 dicembre 1994.
- La direttiva 88/657/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 382 del 31 dicembre 1988.
- La direttiva 92/110/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 394 del 31 dicembre 1992.
- Il D.P.R. 1 marzo 1992, n. 227, concerne il regolamento di attuazione della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi di carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni.
- Il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, riguarda la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali. L'art. 2, comma 3, così recita:
"3. La Conferenza Statoregioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano".
Note all'art. 1:
- Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, reca: "Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale".
- Il D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, reca: "Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche".