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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 8 ottobre 1997, n. 524

Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/2012)
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Testo in vigore dal:  5-9-1998 al: 3-2-2012
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IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della commissione speciale del 27 gennaio 1993, n. 1582/92;
Ritenuto opportuno uniformarsi a quanto prescritto nel richiamato parere n. 1582/92, modificando lo schema di regolamento in argomento, sia in modo da ridurre i termini, sia nell'esposizione degli stessi in tabelle;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 giugno 1996, n. 98/96;
Ritenuto necessario adeguarsi alle condizioni espresse nel richiamato parere n. 98/96, tenendo peraltro conto della peculiare struttura del disegno organizzativo del Ministero dei lavori pubblici, dei procedimenti ad esso afferenti, e dei termini come già rideterminati ed ulteriormente ridotti;
Ritenuto opportuno demandare ad un apposito regolamento integrativo la disciplina delle fasi endoprocedimentali del Ministero dei lavori pubblici in procedimenti destinati a concludersi con provvedimento di altre amministrazioni;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988.

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi centrali, decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Servizio tecnico centrale operante nell'ambito dello stesso, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa.
3. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, esso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 241/1990 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192) reca:
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o da ricevimento della domanda se il procedimento è ad
iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".