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LEGGE 30 luglio 1998, n. 266

Disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti.

note: Entrata in vigore della legge: 7-8-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/2010)
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Testo in vigore dal:  7-8-1998 al: 6-4-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo l'articolo 14 della legge 13 maggio 1997, n. 132, è inserito il seguente:
"Art. 14-bis (Norma transitoria). - 1. Possono essere nominati alla carica di componente di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti coloro che, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili alla data di entrata in vigore della presente norma transitoria:
a) hanno sostenuto con esito positivo l'esame di cui all'articolo 4;
b) hanno titolo, ai sensi dell'articolo 6, ad essere esonerati totalmente dall'esame di cui all'articolo 4, anche se sulla domanda di esonero non ha ancora deciso la commissione di cui all'articolo 1, commi 7 e 9;
c) hanno titolo ad essere iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'articolo 13 ed hanno presentato la relativa domanda nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Il soggetto nominato ai sensi del comma l dà comunicazione al Ministero di grazia e giustizia dell'avvenuta nomina entro il termine di sessanta giorni dalla stessa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La mancata comunicazione comporta la decadenza dalla carica.
3. Il mancato superamento della prova di esame, o la reiezione della domanda di esonero presentata ai sensi degli articoli l e 6, ovvero della domanda presentata ai sensi dell'articolo 13, comporta la decadenza dalla carica".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 132/1997 reca: "Nuove norme in materia di revisori contabili".
- Il testo del comma 2 dell'art. 209 del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) è il seguente:
"2. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il termine previsto dall'art. 13, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132, è prorogato fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".