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LEGGE 22 luglio 1998, n. 254

Rideterminazione del contingente dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia.

note: Entrata in vigore della legge: 15-8-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  15-8-1998 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La tabella annessa alla legge 26 gennaio 1982, n. 21, è sostituita da quella allegata alla presente legge.
2. Gli arruolamenti di personale dell'Arma dei carabinieri derivanti dall'aumento del contingente di cui al comma 1, a totale carico della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge 26 gennaio 1982, n. 21, non sono compresi nelle assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Andreatta, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Flick

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1982, n. 21, recante: "Autorizzazione al Ministero della difesa a stipulare una convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia", è il seguente:
"Art. 3. - Gli assegni, le competenze accessorie e le indennità comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dall'art. 1, nonché ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia".
- Il testo del comma 3 dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:
3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie".