stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 marzo 1998, n. 159

Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1998
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-6-1998
                             IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il regolamento  (CEE) del Consiglio n. 2078/92  del 30 giugno
1992, relativo  a metodi  di produzione  agricola compatibili  con le
esigenze  di protezione  dell'ambiente  e con  la  cura dello  spazio
naturale, modificato  da ultimo dal  regolamento (CE) n.  2772/95 del
Consiglio del 30 novembre 1995;
  Visto il regolamento (CE) n. 746/96 della Commissione del 24 aprile
1996,  recante  modalita'  di   applicazione  del  regolamento  (CEE)
2078/92, in particolare gli articoli 19  e 20 in materia di controlli
e regime delle decadenze;
  Visto il regolamento (CE, EURATOM)  n. 2988/95 del Consiglio del 18
dicembre 1995, relativo alla  tutela degli interessi finanziari delle
Comunita';
  Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre
1992, relativo all'istituzione di un  sistema integrato di gestione e
di  controllo  di taluni  regimi  di  aiuti comunitari  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il regolamento  (CEE) n.  3887/92 della  Commissione del  23
dicembre  1992,   recante  modalita'  di  applicazione   del  sistema
integrato  di gestione  e  di  controllo di  taluni  regimi di  aiuti
comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regolamento (CE) n. 1648/95 della Commissione del 6 luglio
1995 che modifica  il regolamento (CEE) n.  3887/92 recante modalita'
di applicazione del  sistema integrato di gestione e  di controllo di
taluni regimi di aiuti comunitari;
  Vista la legge 12 dicembre  1990, n. 428, in particolare l'articolo
4, comma 3;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317,  recante  norme  per l'attuazione  della  direttiva  92/102/CEE,
relativa all'identificazione ed alla registrazione degli animali;
  Visto il  decreto-legge 27  ottobre 1986,  n. 701,  convertito, con
modificazioni, dalla  legge 23  dicembre 1986,  n. 898,  e successive
modicazioni, recante misure urgenti in  materia di controlli di aiuti
comunitari;  sanzioni amministrative  e  penali in  materia di  aiuti
comunitari al settore agricolo;
  Vista  la  legge   23  agosto  1988,  n.   400,  sulla  "Disciplina
dell'attivita'  di   Governo  e  ordinamento  della   Presidenza  del
Consiglio",  e  in  particolare  l'articolo  17, commi  3  e  4,  che
disciplinano l'attivita' normativa ministeriale e interministeriale;
  Udito il parere  della Conferenza permanente per i  rapporti tra lo
Stato e  le regioni  e le  province autonome di  Trento e  di Bolzano
nella riunione dell'8 gennaio 1998;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per l'esame degli  schemi di atti normativi, nell'adunanza
del 9 febbraio 1998;
  Vista  la comunicazione  al Presidente  del Consiglio  dei Ministri
effettuata con nota 2076 del 31 marzo 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Verifiche istruttorie
  1. L'istruttoria delle domande di adesione al regime, svolta a cura
degli  organi  regionali  competenti,   accerta  la  sussistenza  dei
presupposti e  dei requisiti  richiesti dalla  normativa comunitaria,
nazionale  e   regionale  e  dallo  specifico   programma  zonale  di
attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92.
  2. Le verifiche istruttorie vengono svolte attraverso l'esame delle
domande  e dei  documenti integrativi  ad esse  allegati. In  caso di
documentazione  incompleta o  affetta  da errore  sanabile, nei  casi
previsti dalla normativa vigente in materia e dal programma regionale
di  applicazione   del  regolamento   (CEE)  n.   2078/92,  l'ufficio
istruttore,  ai sensi  della legge  8 agosto  1990, n.  241, richiede
all'interessato le integrazioni o le correzioni necessarie.
  3. A seguito delle verifiche istruttorie effettuate sulla totalita'
delle  domande,  anche a  mezzo  di  verifiche  incrociate e  con  le
modalita' di  cui all'articolo 19,  paragrafo 4, regolamento  (CE) n.
746/96, vengono  eseguiti controlli  sul posto  aventi ad  oggetto un
campione  delle aziende  agricole, secondo  un piano  di campionatura
elaborato dalla  competente amministrazione, che interessi  almeno il
5%  delle  aziende  richiedenti.  I  funzionari  incaricati  redigono
apposito  processo verbale  delle  attivita' compiute  nel corso  del
sopralluogo e degli elementi accertati della situazione di fatto.
  4.  I sopralluoghi  vengono effettuati  con le  modalita' precisate
all'articolo 3.
  5. Nel corso dell'istruttoria l'Azienda di Stato per gli interventi
sul  mercato  agricolo  supporta   il  competente  ufficio  regionale
attraverso il sistema integrato di  gestione e di controllo, ai sensi
dell'articolo 19, paragrafo  3, del regolamento (CE)  n. 746/96, allo
scopo  di  effettuare verifiche  incrociate  tendenti  a evitare  che
un'azienda benefici,  per il medesimo  anno di applicazione,  di piu'
aiuti  incompatibili tra  loro  o  riceva piu'  aiuti  per lo  stesso
intervento.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il testo  del  comma  3  dell'art.  4  della  legge  12
          dicembre   1990,   n.     428       (Disposizioni       per
          l'adempimento   di   obblighi   derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee) e' il seguente:
            "3.  Il  Ministro  dell'agricoltura  e   delle   foreste,
          nell'ambito  della  sua     competenza,     adotta,     con
          proprio       decreto,       provvedimenti   amministrativi
          direttamente    conseguenti     alle   disposizioni     dei
          regolamenti  e  delle  decisioni emanati  dalla   Comunita'
          economica  europea    in materia   di politica  agricola  e
          forestale,   al fine   di  assicurarne  l'applicazione  nel
          territorio nazionale".
            -  Il  testo  dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988, n.    400  (Disciplina    dell'attivita'    di
          Governo   e ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di "Regolamento",  sono    adottati
          previo    parere  del  Consiglio    di Stato, sottoposti al
          visto ed   alla registrazione della   Corte dei    conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
           Note all'art. 1:
            -    La legge  8 agosto  1990,  n. 241,  reca: "Norme  in
          materia  di procedimento  amministrativo e  di  diritto  di
          accesso ai  documenti amministrativi".
            -   Il   testo  del  regolamento  (CE)  n.  746/96  della
          Commissione, del 24 aprile  1996,  recante  modalita'    di
          applicazione   del   regolamento  (CEE)  n.  2078/92    del
          Consiglio   relativo a   metodi  di    produzione  agricola
          compatibili  con  le esigenze di protezione dell'ambiente e
          con la cura dello  spazio naturale,  e' pubblicato    nella
          G.U.C.E.  L 102  del 25 aprile 1996.