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DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1986, n. 701

Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti: comunitari alla produzione dell'olio di oliva.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1986, n. 898 (in G.U. 27/12/1986, n.299).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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Testo in vigore dal:  17-8-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rendere effettivi i controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (AGE-Control S.p.a.) svolge i compiti e assolve le pubbliche funzioni di controllo ad essa assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data 17 luglio 1984 e n. 27 della commissione in data 4 gennaio 1985.
((
1-bis. L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:
a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;
b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);
c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nonché sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021;
g) ogni altra attività di controllo a essa affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
))
2. La struttura dell'Agenzia, la sua organizzazione e la sua gestione, comprese la predisposizione e l'approvazione del bilancio e del programma di attività, la selezione e la formazione del personale e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della commissione delle Comunità europee, sono disciplinate dai predetti regolamenti CEE; per gli aspetti da questi non regolati si applicano le norme dell'ordinamento giuridico italiano sulle società per azioni.
3. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnati dai predetti regolamenti CEE e, in particolare, nell'esercizio dei controlli e nella esecuzione degli accessi previsti dall'articolo 2, n. 4, del citato regolamento CEE n. 27 del 1985, gli ispettori dell'AGE-Control esercitano i poteri propri della loro qualità di pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi doveri. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, quarto comma, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447.
4. Dal 1 gennaio 1987 la partecipazione all'AGE-Control è riservata a soggetti pubblici.
5. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'AGE-Control è disciplinato dal consiglio di amministrazione con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore industriale, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'AGE-Control. Al personale in servizio presso l'AGE-Control è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico e di esercitare attività professionali, commerciali o industriali.