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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 138

Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonchè delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/5/1998
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Testo in vigore dal: 27-5-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visti gli articoli da 6 a  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente,  fra  l'altro,  la
revisione delle tariffe d'estimo delle unita'  immobiliari  urbane  a
destinazione ordinaria, e della rendita catastale, ottenuta con stima
diretta, delle unita' immobiliari urbane a  destinazione  speciale  o
particolare,  nonche'  le  variazioni  delle  unita'  di  misura   di
consistenza delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria; 
  Visti gli articoli 34, comma 2, e 35 del testo unico delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917; 
  Visto l'articolo 3, comma 154, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, con il quale e' stata disposta la revisione generale delle  zone
censuarie,   delle   tariffe    d'estimo,    della    qualificazione,
classificazione e classamento di tutte le unita'  immobiliari  e  dei
relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie; 
  Visto il regolamento per la formazione del nuovo  catasto  edilizio
urbano, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1
dicembre 1949, n. 1142; 
  Visti l'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre  1989,  n.
427,  e  l'articolo  9,  comma  11,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che innovano  in
parte   i   criteri   per   la   revisione   della    qualificazione,
classificazione  e  classamento  delle  unita'  immobiliari   urbane,
previsti dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con  decreto
legislativo 8  aprile  1948,  n.  514,  e  dal  predetto  regolamento
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  1  dicembre
1949, n. 1142; 
  Visti gli articoli 30, 31 e 32 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650; 
  Visto l'articolo 2, comma 1-octies, del  decreto-legge  23  gennaio
1993, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
1993, n. 75; 
  Visto  l'articolo  9,  comma  11,  ultimo   periodo,   del   citato
decreto-legge n. 557 del 1993, come sostituito dall'articolo 1, comma
5, terzo periodo, del citato  decreto-legge  n.  250  del  1995,  che
prevede l'assunzione del metro quadrato come  parametro  unitario  di
consistenza delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria; 
  Visto il decreto del  Ministro  delle  finanze  23  dicembre  1992,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale  n.
6 del  9  gennaio  1993,  concernente  l'organizzazione  interna  del
Dipartimento del territorio; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 gennaio 1998; 
  Visto il parere della conferenza unificata Statocitta' ed autonomie
locali  reso,  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  3,  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 5 febbraio 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 febbraio 1998; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                   Revisione delle zone censuarie 
 
  1.  La  zona  censuaria  rappresenta  una  porzione   omogenea   di
territorio provinciale, che puo' comprendere un  solo  comune  o  una
porzione del medesimo, ovvero gruppi  di  comuni,  caratterizzati  da
similari caratteristiche ambientali e socioeconomiche. 
  2. L'ambito territoriale del comune ovvero  della  zona  censuaria,
qualora  costituisca  porzione   dello   stesso,   e'   ulteriormente
articolato in microzone, con le modalita' di cui all'articolo 2. 
  3. Gli uffici provinciali del dipartimento del territorio,  sentite
le amministrazioni provinciali, provvedono alla revisione delle  zone
censuarie esistenti, in  coerenza  con  le  indicazioni  fornite  dai
comuni in merito alle microzone. 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e' operato  il  rinvio.  Restano  invariati,  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - Il testo degli articoli 6, 7, 8, 9, 10  del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n. 604, e' il seguente: 
            "Art. 6 (Revisione degli estimi delle unita'  immobiliari
          urbane). -  Alle  revisioni,  parziali  e  generali,  delle
          tariffe  d'estimo  delle  unita'   immobiliari   urbane   a
          destinazione ordinaria, e con stima diretta, della  rendita
          catastale delle unita' immobiliari  urbane  a  destinazione
          speciale o particolare, previste dall'art. 33  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  597,
          provvede  l'amministrazione  del  catasto  e  dei   servizi
          tecnici erariali, secondo i criteri contemplati dalla legge
          11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo
          8 aprile 1948, n. 514, e dal regolamento per la  formazione
          del nuovo catasto edilizio urbano approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949,  n.  1142,  in
          quanto non contrastanti con le disposizioni  contenute  nel
          decreto anzidetto. 
            Ciascuna revisione, anche parziale, deve essere  disposta
          con apposito decreto ministeriale". 
            "Art.  7  (Estimo  catastale  delle  unita'   immobiliari
          urbane). L'estimo catastale edilizio urbano e' ordinato per
          tariffe d'estimo nei casi di unita'  immobiliari  urbane  a
          destinazione ordinaria e per  rendita  catastale,  ottenuta
          con stima diretta, nei casi di unita' immobiliari urbane  a
          destinazione speciale o particolare. 
            La  tariffa  di  estimo  e'  costituita  per  unita'   di
          riferimento ed in moneta legale e per ciascuna categoria  e
          classe,  dal  reddito  lordo  medio   ordinario   da   essa
          ritrattabile,  diminuito  delle  spese  di  riparazione   e
          manutenzione e di ogni altra spesa necessaria a produrlo. 
            Nessuna  detrazione  avra'  luogo  per  decime,   canoni,
          livelli, interessi passivi, nonche' per oneri tributari". 
            "Art. 8  (Elementi  economici  di  riferimento).  -  Agli
          effetti delle revisioni di cui al precedente art. 6  si  fa
          riferimento, per quanto riguarda gli elementi economici  da
          assumere a base per la determinazione delle  nuove  tariffe
          delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria  e
          della nuova  rendita  catastale  delle  unita'  immobiliari
          urbane a destinazione speciale o particolare, a quelli medi
          e ordinari dei periodi stabiliti nei decreti  del  Ministro
          per le finanze con  i  quali  sono  disposte  le  revisioni
          stesse". 
            "Art. 9 (Revisione della qualificazione,  classificazione
          e  classamento  delle  unita'  immobiliari  urbane).  -  Le
          revisioni del classamento delle unita' immobiliari urbane a
          destinazione ordinaria  e  delle  rendita  catastale  delle
          unita'  immobiliari  urbane  a  destinazione   speciale   o
          particolare,  previste  dall'art.  41   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono
          effettuate dalla amministrazione del catasto e dei  servizi
          tecnici erariali secondo i criteri indicati dalla legge  11
          agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo  8
          aprile 1948, n. 514, e dal regolamento  per  la  formazione
          del nuovo catasto edilizio urbano approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142. 
            Le stesse norme si  applicano  nelle  revisioni  generali
          della   qualificazione,    della    classificazione,    del
          classamento  e  della  rendita   catastale   delle   unita'
          immobiliari urbane a  destinazione  ordinaria,  speciale  e
          particolare, da disporre per tutto il territorio  nazionale
          con decreti del Ministro per le finanze". 
            Art.  10  (Variazioni  delle  unita'  di   misura   della
          consistenza). - In occasione delle revisioni generali degli
          estimi   o   di   quelle   della   qualificazione,    della
          classificazione e del classamento previste  dai  precedenti
          articoli 6 e 9, e' data  facolta'  all'amministrazione  del
          catasto e dei servizi tecnici erariali di  provvedere,  ove
          necessario, a mutare gli elementi  unitari  da  assumere  a
          base del computo delle consistenze delle unita' immobiliari
          urbane  stabiliti  negli  articoli  45   e   seguenti   del
          regolamento per la formazione del catasto  edilizio  urbano
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  1
          dicembre 1949, n. 1142, adottando quelli che meglio possano
          valere ad individuare tali consistenze". 
            - Il testo degli articoli 34, comma 2, e  35,  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con  D.P.R.  del
          22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente: 
            "Art.  34  (Reddito  dei  fabbricati  -  Determinazione).
          (Determinazione  del  reddito   dei   fabbricati).   -   1.
          (Omissis). 
            2. Le tariffe d'estimo  e  i  redditi  dei  fabbricati  a
          destinazione  speciale  o  particolare  sono  sottoposti  a
          revisione   quando   se   ne   manifesti   l'esigenza   per
          sopravvenute  variazioni  di  carattere  permanente   nella
          capacita' di reddito delle unita'  immobiliari  e  comunque
          ogni dieci anni. La revisione e' disposta con  decreto  del
          Ministro delle  finanze  previo  parere  della  commissione
          censuaria centrale e puo'  essere  effettuata  per  singole
          zone censuarie. Prima  di  procedervi  gli  uffici  tecnici
          erariali devono sentire i comuni interessati". 
            Art.  35   (Reddito   dei   fabbricati   -   Variazioni).
          (Variazioni del reddito dei fabbricati). -  1.  Se  per  un
          triennio  il  reddito  lordo  effettivo   di   una   unita'
          immobiliare differisce dalla rendita catastale  per  almeno
          il  50%  di  questa,   l'ufficio   tecnico   erariale,   su
          segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune  o  su
          domanda del contribuente, procede a verifica  ai  fini  del
          diverso classamento dell'unita' immobiliare, ovvero, per  i
          fabbricati a destinazione  speciale  o  particolare,  della
          nuova  determinazione  della  rendita.  Il  reddito   lordo
          effettivo e' costituito dai canoni di locazione  risultanti
          dai  relativi  contratti;  in  mancanza   di   questi,   e'
          determinato comparativamente  ai  canoni  di  locazione  di
          unita'  immobiliari  aventi  caratteristiche   similari   e
          ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati viciniori. 
            2. Se la verifica interessa un numero elevato  di  unita'
          immobiliari  di  una  zona  censuaria,  il  Ministro  delle
          finanze,  previo   parere   della   Commissione   censuaria
          centrale,  dispone  per  l'intera  zona  la  revisione  del
          classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a
          destinazione speciale o particolare". 
            - Il  testo  dell'art.  3,  comma  154,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, e' il seguente: 
            "154. Con uno o piu' regolamenti,  da  emanare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione
          unitaria con province  e  comuni,  anche  per  favorire  il
          recupero dell'evasione, e' disposta la  revisione  generale
          delle  zone  censuarie,  delle  tariffe   d'estimo,   della
          qualificazione, classificazione e classamento delle  unita'
          immobiliari  e   dei   relativi   criteri   nonche'   delle
          commissioni censuarie, secondo i seguenti principi: 
            a) attribuzione ai comuni di competenze  in  ordine  alla
          articolazione  del   territorio   comunale   in   microzone
          omogenee,    secondo     criteri     generali     uniformi.
          L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, e'
          deliberata  entro  il  31  dicembre  1997  e  puo'   essere
          periodicamente modificata; 
            b)  individuazione  delle  tariffe  d'estimo  di  reddito
          facendo riferimento, al fine di determinare la redditivita'
          media ordinariamente ritraibile dalla  unita'  immobiliare,
          ai  valori  e  ai  redditi  medi   espressi   dal   mercato
          immobiliare   con   esclusione   di   regimi   legali    di
          determinazione dei canoni; 
            c)   intervento   dei   comuni   nel   procedimento    di
          determinazione delle tariffe  d'estimo.  A  tal  fine  sono
          indette conferenze di servizi in applicazione dell'art.  14
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la
          determinazione delle stesse e' devoluta agli organi di  cui
          alla lettera d); 
            d) revisione della disciplina in materia  di  commissioni
          censuarie.  La   composizione   delle   commissioni   e   i
          procedimenti di  nomina  dei  componenti  sono  ispirati  a
          criteri di semplificazione e di rappresentativita'  tecnica
          anche delle regioni, delle province e dei comuni; 
            e)  attribuzione  della  rendita  catastale  alle  unita'
          appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri che
          tengono   conto   dei   caratteri   specifici   dell'unita'
          immobiliare, del fabbricato e della microzona ove  l'unita'
          e' sita". 
            - Il testo dell'art. 2, commi  3  e  4,  della  legge  30
          dicembre 1989, n. 427, e' il seguente: 
            Disposizione   per   il   finanziamento   di   interventi
          straordinari  per  l'aggiornamento  del  catasto   edilizio
          urbano e del catasto terreni. 
            "3. Il primo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 13
          aprile 1939, n. 652, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 1939, n. 1249, e' sostituito dal seguente: 
            ''Per  la  determinazione  della   rendita,   le   unita'
          immobiliari di gruppi  di  comuni,  comune  o  porzione  di
          comune, sono distinte,  a  seconda  delle  loro  condizioni
          estrinseche  ed  intrinseche,  in  categorie   e   ciascuna
          categoria in classi''". 
            "4. L'art. 11 del citato regio decreto-legge n.  652  del
          1939 e' sostituito dal seguente: 
            ''1. Per ciascun gruppo di comuni, comune o  porzione  di
          comune, la determinazione delle singole categorie e  classi
          e della relativa tariffa e' eseguita a  cura  degli  uffici
          tecnici erariali competenti per territorio, di concerto con
          le commissioni censuarie  provinciali,  sentito  il  parere
          delle commissioni censuarie distrettuali interessate. 
            2.  Contro  le  decisioni  delle  commissioni   censuarie
          provinciali l'amministrazione del  catasto  e  dei  servizi
          tecnici erariali puo' ricorrere alla Commissione  censuaria
          centrale''". 
            - Il testo dell'art. 9, comma 11, del  D.L.  30  dicembre
          1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 1994, n. 133, e' il seguente: 
            "11.  Per  l'espletamento  e  la  semplificazione   delle
          operazioni di revisione generale  di  classamento  previste
          dall'art. 2 del  decreto-legge  23  gennaio  1993,  n.  16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  1993,
          n. 75, si possono applicare le modalita' previste dal comma
          22 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.  853,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio
          1985, n. 17. Le  revisioni  del  classamento  delle  unita'
          immobiliari urbane,  previste  dal  citato  comma,  vengono
          effettuate anche per porzioni del  territorio  comunale.  A
          decorrere dal 1 gennaio 1997, come  parametro  unitario  di
          consistenza per il  classamento  delle  unita'  immobiliari
          appartenenti alle categorie dei gruppi  catastali  A  e  B,
          dovra' essere  assunto  il  metro  quadrato  catastale,  in
          conformita' alle norme di attuazione dell'art. 2, comma  1,
          del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge   24   marzo   1993,   n.   75,
          rispettivamente in sostituzione del vano  catastale  e  del
          metro cubo". 
            -  La  legge  11  agosto   1939,   n.   1249,   riguarda:
          "Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione
          del  relativo  reddito  e  formazione  del  nuovo   catasto
          edilizio urbano". 
            -  Il  D.Lgs.  8   aprile   1948,   n.   514,   riguarda:
          "Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano
          e   alla   legge   sulla   costituzione,   attribuzione   e
          funzionamento delle commissioni censuarie". 
            -  Il  D.P.R.  1  dicembre  1949,  n.   1142,   riguarda:
          "Approvazione del regolamento per la formazione  del  nuovo
          catasto edilizio urbano". 
            - Il testo degli articoli 30,  31  e  32  del  D.P.R.  26
          ottobre 1972, n. 650, e' il seguente: 
            "Art.  30  (Attribuzioni  delle   commissioni   censuarie
          distrettuali). - Le commissioni censuarie distrettuali,  su
          richiesta dell'amministrazione del catasto  e  dei  servizi
          tecnici erariali, devono prestare il  loro  concorso  nelle
          operazioni di formazione, di revisione e  di  conservazione
          del catasto terreni e  del  catasto  edilizio  urbano,  nei
          limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di  legge  e  di
          regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni. 
            In  materia  di  catasto  terreni  compete  ad  esse   di
          esaminare ed approvare i prospetti delle qualita' e  classi
          dei terreni dei comuni  del  proprio  distretto,  entro  il
          termine di  trenta  giorni  dalla  data  di  ricezione  dei
          prospetti stessi. 
            In materia di catasto edilizio urbano compete ad esse  di
          esaminare ed approvare per il  territorio  dei  comuni  del
          proprio  distretto,  il  quadro  delle  categorie  e  delle
          classi, entro lo stesso termine di cui al precedente comma. 
            Tanto in materia di catasto terreni quanto in materia  di
          catasto   edilizio   urbano,   le   commissioni   censuarie
          distrettuali devono presentare alle  commissioni  censuarie
          provinciali le loro osservazioni delle tariffe relative  ai
          comuni del proprio distretto, entro il  termine  di  trenta
          giorni dalla data di ricezione". 
            "Art.  31  (Attribuzione  delle   commissioni   censuarie
          distrettuali). - Le commissioni censuarie provinciali: 
            a) esaminano e approvano i prospetti delle tariffe per  i
          terreni e per le unita' immobiliari urbane dei comuni della
          propria provincia entro il termine  di  sessanta  giorni  a
          quello  concesso  alle  commissioni  distrettuali  per   la
          presentazione di osservazioni e reclami sui prospetti delle
          tariffe relative ai comuni del proprio distretto censuario;
          nel solo caso  di  revisione  generale  degli  estimi  tale
          approvazione resta condizionata, ai fini  di  perequazione,
          alla  ratifica  da  parte   della   commissione   censuaria
          centrale; 
            b) decidono in prima istanza sulle controversie sorte tra
          l'amministrazione  del  catasto  e  dei   servizi   tecnici
          erariali e le commissioni censuarie distrettuali in materia
          di prospetti delle qualita' e classi dei  terreni  e  delle
          categorie e classi delle unita' immobiliari  urbane,  entro
          il termine di sessanta giorni successivo a quello  concesso
          alle  commissioni  censuarie  distrettuali  per  l'esame  e
          l'approvazione dei prospetti stessi. 
            Le commissioni  censuarie  provinciali  si  sostituiscono
          alle commissioni censuarie distrettuali  che  non  adottano
          nei termini di tempo  stabiliti  le  decisioni  di  cui  al
          precedente articolo". 
            "Art.  32  (Attribuzioni  della   commissione   censuaria
          centrale). - La commissione censuaria centrale: 
            a) decide sui ricorsi inoltrati dall'amministrazione  del
          catasto e dei servizi tecnici erariali e dalle  commissioni
          distrettuali  contro   le   decisioni   delle   commissioni
          censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualita'
          e classi dei terreni, ai quadri delle  categorie  e  classi
          delle unita' immobiliari urbane ed ai rispettivi  prospetti
          delle tariffe d'estimo di singoli comuni, entro il  termine
          di novanta giorni  dalla  data  di  ricezione  dei  ricorsi
          stessi; 
            b) provvede  -  nel  caso  di  revisione  generale  delle
          tariffe d'estimo ed al fine di assicurare  la  perequazione
          degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale -
          alla ratifica, previe eventuali variazioni,  delle  tariffe
          relative alle qualita' e classi dei  terreni  e  di  quelle
          relative alle unita' immobiliari urbane, entro  il  termine
          di novanta giorni dalla data  di  ricezione  dei  prospetti
          delle tariffe  stesse,  gia'  approvate  dalla  commissione
          censuaria provinciale; 
            c) si sostituisce alle commissioni censuarie provinciali,
          che  non  adottano  nei  termini  di  tempo  stabiliti   le
          decisioni di cui al precedente articolo. 
            Le decisioni relative devono  essere  adottate  entro  il
          termine di novanta giorni dalla  data  di  ricezione  degli
          atti; 
            d)  da'  parere,  a  richiesta  dell'amministrazione  del
          catasto e dei servizi  tecnici  erariali,  in  ordine  alle
          operazioni  catastali  regolate  dai  decreti   emessi   in
          attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive
          modificazioni,  e  per  le  quali  il  parere   stesso   e'
          espressamente previsto; 
            e) da' parere, a richiesta degli  organi  competenti,  in
          merito alla utilizzazione degli elementi catastali disposta
          da  norme  legislative  e  regolamentari  che  disciplinano
          materie anche  diverse  dalle  funzioni  istituzionali  del
          catasto; 
            f)  svolge  la  consulenza  tecnica,  a  richiesta  della
          commissione centrale tributaria, in  merito  alle  vertenze
          nelle quali l'aspetto catastale assuma rilevanza; 
            g)   da'   parere,   a   richiesta   dell'amministrazione
          finanziaria,   sopra   ogni   questione   concernente    la
          formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei
          terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei
          relativi dati ai fini tributari. 
            La commissione censuaria centrale ha,  inoltre,  facolta'
          di proporre al Ministro per le finanze; 
            h)  di  affidare  a  singoli  componenti  l'incarico   di
          eseguire studi ed indagini particolari  per  l'espletamento
          dei compiti demandati alla commissione stessa, ivi compresi
          quelli derivanti da leggi speciali; 
            i) di  dare  incarico  a  professori  universitari  o  di
          istituti d'istruzione superiore ed a tecnici  di  specifica
          competenza  di  provvedere  alla   raccolta   di   elementi
          economici  attinenti  al  settore  agricolo  o   a   quello
          dell'edilizia e alla conseguente  compilazione  di  analisi
          estimali concernenti beni rustici o urbani". 
            - Il testo  dell'art.  2,  comma  1-octies  del  D.L.  23
          gennaio 1993, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 1993, n. 75, e' il seguente: 
            "1-octies.  Sono  soppresse  le   commissioni   censuarie
          distrettuali  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  650.  I  compiti  delle
          commissioni censuarie  distrettuali  sono  trasferiti  alle
          commissioni censuarie provinciali di cui  all'art.  19  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  650  del
          1972. Ai componenti delle commissioni censuarie provinciali
          compete per ogni seduta un  gettone  di  presenza  di  lire
          cinquantamila". 
            - Il testo dell'art. 1, comma 5, del D.L. 28 giugno 1995,
          n. 250, coordinato con la legge  di  conversione  8  agosto
          1995, n. 349, e' il seguente: 
            "5. Il termine del 1 gennaio 1995, previsto dall'art.  2,
          comma 1, secondo  periodo,  del  decreto-legge  23  gennaio
          1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          marzo 1993, n. 75, per l'efficacia della revisione generale
          delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite
          delle  unita'  immobiliari  urbane   e   dei   criteri   di
          classamento e' prorogato al 1  gennaio  1997.  Fino  al  31
          dicembre 1996 continuano ad applicarsi le tariffe  d'estimo
          e le rendite determinate  in  esecuzione  del  decreto  del
          Ministro delle finanze 20 gennaio  1990,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 31 del  7  febbraio  1990,  e  quelle
          stabilite con il decreto legislativo 28 dicembre  1993,  n.
          568, e successive modificazioni. Il terzo periodo del comma
          11 dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.  557,
          convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio  1994,
          n. 133, e' sostituito dai seguenti:  ''A  decorrere  dal  1
          gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle  unita'  immobiliari
          urbane  a  destinazione  ordinaria  sono  determinate   con
          riferimento al metro quadrato di superficie  catastale.  La
          suddetta superficie e' definita con il decreto del Ministro
          delle  finanze  previsto  dall'art.   2,   comma   1,   del
          decreto-legge 23  gennaio  1993,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75''". 
            - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, e' il seguente: 
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis). 
            2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari".