stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1991)
Testo in vigore dal:  1-1-1974

Art. 41

Reddito di capitale




Costituiscono reddito di capitale:

a) i redditi derivanti da capitali dati a mutuo o altrimenti
impiegati in modo che ne derivi un reddito in misura definita;

b) gli interessi e altri redditi derivanti da depositi e conti
correnti;

c) i redditi derivanti dalla partecipazione in società, enti,
associazioni e altre organizzazioni, escluse quelle indicate nell'art. 5, nonché i redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione in qualità di associato, salvo il disposto della lettera c) dell'articolo 49;

d) gli interessi, premi e altri redditi derivanti da obbligazioni
e titoli similari e da altri titoli diversi dalle azioni;

e) gli interessi moratori, anche se compresi in somme spettanti a
titolo di risarcimento di danni o di penale per inadempienza contrattuale;
f) i compensi per prestazioni di garanzie e di fideiussioni;

g) i premi, diversi da quelli su titoli, e le vincite delle
lotterie, dei concorsi a premio, dei giuochi e delle scommesse;

h) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui
agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

i) gli altri interessi non aventi natura compensativa e ogni
altra rendita o provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale.