stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1997, n. 522

Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-5-1998
nascondi
vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 12-5-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 12  febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni;
  Visto l'articolo 17, comma 19, della  legge 15 maggio 1997, n. 127,
il quale  stabilisce, tra l'altro,  che con regolamento,  da emanarsi
entro centottanta giorni dalla data  di entrata in vigore della legge
stessa,  sono   disciplinati  i   compiti,  l'organizzazione   ed  il
funzionamento  del Centro  tecnico per  l'assistenza ai  soggetti che
utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 1997;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  a)  per Autorita',  l'Autorita'  per  l'informatica nella  pubblica
amministrazione;
  b) per Centro,  il Centro tecnico previsto  dall'articolo 17, comma
19, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  c) per Rete, la Rete unitaria della pubblica amministrazione;
  d) per  amministrazioni, le  amministrazioni dello Stato,  anche ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali, di
cui  all'articolo 1,  comma 1,  del decreto  legislativo 12  febbraio
1993, n. 39;
  e) per soggetti  che utilizzano la rete, le  amministrazioni di cui
alla lettera d) e gli altri  soggetti pubblici e privati che ne hanno
titolo legale o convenzionale;
  f) per gestore,  l'organismo incaricato della prestazione  di uno o
piu' specifici servizi;
  g)  per  sicurezza,  l'insieme  delle misure  volte  ad  assicurare
l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza dei dati;
  h)  per  servizi,   servizi  relativi  al  trasporto   dei  dati  e
all'interoperabilita' della rete, regolati  dai contrattiquadro e dai
relativi  atti esecutivi  previsti dall'articolo  15, comma  1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            -  Il  testo    dell'art.  17, comma 19, della legge   15
          maggio 1997, n.  127 (Misure urgenti per    lo  snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione e di controllo), e' il seguente:
            "19.   Presso   l'Autorita'   per  l'informatica    nella
          pubblica  amministrazione    e'     istituito   un   Centro
          tecnico,    operante   con autonomia    amministrativa    e
          funzionale,    sotto  la    direzione    e    il  controllo
          dell'Autorita', per l'assistenza ai soggetti che utilizzano
          la Rete   unitaria della  pubblica  amministrazione.    Con
          regolamento  da  emanarsi entro   centottanta giorni  dalla
          data  di entrata  in vigore della presente legge  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono   disciplinati   i  compiti,  l'organizzazione  ed  il
          funzionamento   del   Centro   medesimo.   Il   Centro   si
          avvale    di  personale assunto   con contratto  di diritto
          privato, anche    a  tempo  determinato,  in  numero    non
          superiore   a   cinquanta   unita'.     In  sede  di  prima
          applicazione    i  compiti    del  Centro  sono      svolti
          dall'Autorita'   per     l'informatica    nella    pubblica
          amministrazione.  Dalla   data   di entrata in  vigore  del
          regolamento  di  cui  al presente comma, il Centro subentra
          nei  compiti  dell'Autorita'   inerenti   l'assistenza   ai
          soggetti  che utilizzano   la Rete unitaria della  pubblica
          amministrazione, ivi inclusi   i   procedimenti   di   gara
          ancora  in  corso.  Gli  oneri  di funzionamento del Centro
          gravano      sulle   disponibilita'   gia'   destinate   al
          finanziamento      del   progetto   intersettoriale  ''Rete
          unitaria   della   pubblica   amministrazione'',   di   cui
          all'articolo  2  del  decreto-legge 3 giugno 1996, n.  307,
          convertito  dalla  legge  30  luglio    1996,  n.  400,  da
          assegnare  con    le modalita'   ivi indicate  nella misura
          ritenuta congrua    dall'Autorita'     per    l'informatica
          nella        pubblica  amministrazione  in  relazione  alla
          progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti".
           Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e'   il
          seguente:
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore  di
          legge  e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            - Il decreto  legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,  reca:
          "Norme  in  materia   di sistemi  informativi automatizzati
          delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
          1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
            - Per  il testo dell'art. 17,   comma  19,  della  citata
          legge n. 127 del 1997 si veda nella nota al titolo.
            -  Il  testo  del  comma  2 dell'art.   17 della legge 23
          agosto 1988, n.   400   (Disciplina    dell'attivita'    di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "2.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari".
           Note all'art. 1:
            -  Per    il testo dell'art. 17,   comma 19, della citata
          legge n. 127 del 1997 si veda nella nota al titolo.
            - Il testo  del comma 1 dell'art. 1 del   citato  decreto
          legislativo n. 39 del 1993 e' il seguente:
            "1.      Le   disposizioni     del   presente     decreto
          disciplinano     la progettazione   lo   siluppo    e    la
          gestione    dei   sistemi   informativi automatizzati delle
          amministrazioni dello  Stato anche ad ordinamento  autonomo
          e     degli  enti    pubblici  non  economici    nazionali,
          denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo".
            - Il testo dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n.  59
          (Delega  al  Governo  per   il conferimento   di funzioni e
          compiti alle  regioni ed enti locali, per  la riforma della
          pubblica  amministrazione     e  per   la   semplificazione
          amministrativa), e' il seguente:
            "Art.    15.  -   1. Al   fine della  realizzazione della
          rete unitaria delle pubbliche amministrazioni,  l'Autorita'
          per  l'informatica  nella  pubblica  amministrazione     e'
          incaricata,    per  soddisfare   esigenze di coordinamento,
          qualificata competenza e    indipendenza  di  giudizio,  di
          stipulare,  nel rispetto delle vigenti  norme in materia di
          scelta del contraente,  uno o   piu'   contrattiquadro  con
          cui    i  prestatori   dei servizi   e   delle    forniture
          relativi     al      trasporto         dei      dati      e
          all'interoperabilita'   si   impegnano  a    contrarre  con
          le  singole amministrazioni alle condizioni ivi  stabilite.
          Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del  decreto
          legislativo 12 febbraio 1993, n  39,  in  relazione    alle
          proprie  esigenze,  sono  tenute    a  stipulare  gli  atti
          esecutivi    dei  predetti  contrattiquadro.  Gli      atti
          esecutivi  non sono   soggetti   al  parere  dell'Autorita'
          per  l'informatica  nella pubblica amministrazione  e,  ove
          previsto,    del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non
          ricomprese tra quelle di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del
          decreto    legislativo  12  febbraio    1993,  n. 39, hanno
          facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente
          comma.
            2.   Gli   atti,   dati   e  documenti   formati    dalla
          pubblica   amministrazione  e  dai  privati  con  strumenti
          informatici o telematici, i  contratti    stipulati   nelle
          medesime    forme,      nonche'   la   loro archiviazione e
          trasmissione  con  strumenti  informatici,  sono  validi  e
          rilevanti  a  tutti   gli effetti di legge. I criteri  e le
          modalita' di applicazione    del    presente  comma    sono
          stabiliti,    per  la    pubblica  amministrazione  e per i
          privati,  con  specifici  regolamenti  da   emanare   entro
          centottanta    giorni dalla   data   di  entrata in  vigore
          della presente legge ai sensi dell'art. 17,  comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400.  Gli schemi  dei  regolamenti
          sono    trasmessi  alla Camera dei   deputati e   al Senato
          della Repubblica   per l'acquisizione    del  parere  delle
          competenti Commissioni".