stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 3 giugno 1996, n. 307

Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonchè delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-6-1996.
Decreto-Legge convertito dalla L. 30 luglio 1996, n. 400 (in G.U. 02/08/1996, n.180).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/1996)
nascondi
Testo in vigore dal:  3-6-1996

Art. 2

1. Sono conservate nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, le somme iscritte al capitolo 1166 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio e destinate alle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché le disponibilità in conto competenza ed in conto residui, non impegnate entro il 31 dicembre 1995 e destinate dalle amministrazioni centrali dello Stato all'acquisto di beni e servizi informatici, finalizzate alla realizzazione di progetti intersettoriali in materia informatica.
2. È autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1996, di lire 50.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 100.000 milioni per l'anno 1998, per il finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, si provvederà ad assegnare alle amministrazioni interessate alle fasi di attuazione del progetto, nonché all'Autorità medesima, le somme di volta in volta necessarie.
3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.