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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1998, n. 99

Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/5/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/2010)
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Testo in vigore dal:  1-5-1998 al: 6-4-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l'attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili e, in particolare, l'articolo 14, il quale prevede che, su proposta del Ministro di grazia e giustizia sono emanati uno o più regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare l'iscrizione nel registro dei revisori contabili e la cancellazione, le modalità di svolgimento del tirocinio e dell'esame, e l'esercizio del potere di vigilanza;
Visto il concerto, espresso dai Ministri della funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento alle norme sul tirocinio dei revisori contabili, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 26 gennaio 1998, ed operati i necessari adattamenti formali e lessicali del testo, nonché la modifica delle disposizioni concernenti i compensi ai componenti della commissione centrale, in quanto implicati oneri a carico dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente regolamento:

Titolo

primo Disposizioni generali

Art. 1

Commissione centrale per i revisori contabili
1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la commissione centrale per i revisori contabili.
2. La commissione svolge attività consultiva in materia di:
a) tenuta del registro del tirocinio di cui all'articolo 5;
b) tenuta del registro dei revisori contabili;
c) esercizio del potere di vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 14 del D.Lgs. n. 88/1992 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) è il seguente:
"Art. 14 (Regolamento di esecuzione). - 1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sono emanati uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili e di cancellazione dallo stesso nonché le modalità di svolgimento del tirocinio e dell'esame e di esercizio del potere di vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.
2. Il regolamento concernente le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'art. 3, comma 3, è emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e delle partecipazioni statali".
- Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consigiio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.