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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1997, n. 511

Regolamento recante norme di organizzazione dell'Accademia navale.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-3-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2006)
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Testo in vigore dal:  12-3-1998 al: 29-12-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, recante ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, recante approvazione dello statuto dell'Accademia navale, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, che approva, tra l'altro, le tabelle relative agli insegnamenti propri alle lauree ed ai diplomi che sono rilasciati dalle università e dagli istituti universitari;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 168, concernente le norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militare, nonché della Guardia di finanza, presso le rispettive accademie e scuola di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente regolamento:

Capo

I Disposizioni generali

Art. 1

Compiti
1. L'Accademia navale è un istituto di formazione militare, con sede a Livorno, che provvede:
a) all'istruzione di base ed all'educazione dei giovani che aspirano a diventare ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;
b) all'istruzione professionale ed all'educazione dei giovani che chiedono di compiere il servizio militare come ufficiali di complemento della Marina militare;
c) al perfezionamento dell'istruzione professionale e navale degli ufficiali della Marina militare e di altre Forze armate e Corpi armati dello Stato;
d) all'istruzione integrativa professionale ed eticomilitare degli ufficiali dei vari Corpi direttamente reclutati a mezzo di pubblico concorso o di concorso interno.
2. L'Accademia navale partecipa inoltre, compatibilmente con le primarie esigenze didattiche, ad attività di studio e di ricerca a livello universitario nei settori della cultura di preminente interesse della Marina militare.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.