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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1997, n. 509

Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2018)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 19-4-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo  20, comma 8,  della legge  15 marzo 1997,  n. 59,
allegato 1, numeri 76 - 21;
  Visto il codice  della navigazione, approvato con  regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
  Visto il  regolamento di  esecuzione del codice  della navigazione,
approvato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  15 febbraio
1952, n. 328;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visti gli articoli 4 e 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  Visto l'articolo 40, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
  Visto il decreto del Ministro  dei trasporti e della navigazione 30
marzo 1994, n. 765;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 12  aprile 1996,
pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  210 del  7 settembre  1996,
recante   atto  di   indirizzo  e   coordinamento  per   l'attuazione
dell'articolo  40, comma  1, della  legge 22  febbraio 1994,  n. 146,
concernente  disposizioni  in  materia   di  valutazione  di  impatto
ambientale;
  Visti gli atti  normativi e di pianificazione  inerenti la materia,
approvati dalle regioni;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
  Sentita la  conferenza permanente per  i rapporti tra lo  Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione
del 9 ottobre 1997;
  Acquisito il  parere delle competenti commissioni  del Senato della
Repubblica e  della Camera  dei deputati,  rispettivamente in  data 7
ottobre e 15 ottobre 1997;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 14 novembre 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con  i   Ministri  dei  lavori   pubblici,  dei  trasporti   e  della
navigazione, delle  finanze, dell'ambiente e  per i beni  culturali e
ambientali;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
  1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il procedimento
di concessione  di beni  del demanio  marittimo per  la realizzazione
delle strutture dedicate alla nautica  da diporto di cui all'articolo
2,  lettere a)  e b),  il procedimento  di approvazione  dei relativi
progetti, nonche'  gli altri procedimenti che  risultano strettamente
connessi o strumentali.
  2. La connessione si ha  quando diversi procedimenti siano tra loro
condizionati  o  siano  tutti   necessari  per  la  realizzazione  di
strutture dedicate alla nautica da diporto.
  3.  La   concessione  di   beni  del   demanio  marittimo   per  la
realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui
all'articolo 2, lettera c), e' rilasciata conducendo secondo principi
di celerita' e snellezza le  procedure gia' operanti per le strutture
di interesse turisticoricreativo in applicazione dell'articolo 59 del
decreto del Presidente  della Repubblica 24 luglio 1977,  n. 616, del
decreto-legge 5 ottobre 1993,  n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4  dicembre  1993,   n.  494,  e  dell'articolo  8  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note al preambolo:
             - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga  le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore di
          legge  e i regolamenti.
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione.
            Nomina,  nei  casi  indicati  dalla  legge, i funziona ri
          dello Stato.
            Accredita  e  riceve  i    rappresentanti    diplomatici,
          ratifica    i trattati   internazionali, previa,  quando oc
          corra, l'autorizzazione delle Camere.
            Ha il comando delle Forze armate, presiede il Con  siglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la leg  ge, dichiara
          lo stato  di guerra deliberato dalle Ca mere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -  Si    riporta il testo   dell'art. 17,  comma 2, della
          legge  numero  400/1988  (Disciplina    dell'attivita'   di
          Governo  e   ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri).
            "2.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le  quali  le  leggi  della  Repubblica   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'   regolamentare del   Governo,
          determinano  le norme  generali regolatrici  della  materia
          e    dispongono   l'abrogazione delle  norme vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari".
            -  Si  riporta    il  testo dell'art. 20 della legge   n.
          59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di  funzioni
          e compiti alle regioni ed  enti  locali    per  la  riforma
          della  pubblica  amministrazione e   per la semplificazione
          amministrativa)   nonche'    dei   numeri    21   e      76
          dell'allegato 1 alla stessa legge:
            "Art.    20. -  1. Il  Governo,  entro il  31 gennaio  di
          ogni  anno, presenta al Parlamento un disegno  di legge per
          la delegiferazione di  norme    concernenti    procedimenti
          amministrativi,     anche     coinvolgenti  amministrazioni
          centrali, locali o    autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti  oggetto  della  disciplina,    salvo   quanto
          previsto  alla    lettera  a)  del  comma 5. In allegato al
          disegno  di legge e' presentata una relazione sullo   stato
          di   attuazione   della   semplificazione dei  procedimenti
          amministrativi.
            2. Con  lo stesso disegno  di legge di cui   al comma  1,
          il Governo individua i  procedimenti relativi a  funzioni e
          servizi  che,    per le loro   caratteristiche  e  per   la
          loro   pertinenza    alle    comunita'  territoriali,  sono
          attribuiti  alla  potesta'  normativa delle regioni e degli
          enti locali, e indica i principi che restano  regolati  con
          legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e
          secondo comma e 128 della Costituzione.
            3.    I  regolamenti    sono  emanati   con decreto   del
          Presidente  della Repubblica,  previa   deliberazione   del
          Consiglio  dei  Ministri,  su proposta  del Presidente  del
          Consiglio    dei  Ministri   - Dipartimento della  funzione
          pubblica,   di   concerto con   il  Ministro    competente,
          previa     acquisizione  del    parere    delle  competenti
          commissioni parlamentari e del  Consiglio di Stato.  A  tal
          fine    la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove
          necessario,  promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro
          competente,  riunioni  tra  le amministrazioni interessate.
          Decorsi trenta giorni   dalla richiesta  di  parere    alle
          commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
            4.    I      regolamenti    entrano    in   vigore     il
          sessantesimo  giorno successivo  alla   data   della   loro
          pubblicazione   nella  Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana.   Con effetto dalla  stessa data sono abrogate le
          norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
            5.  I  regolamenti  si  conformano  ai seguenti criteri e
          principi:
            a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e  di
          quelli  che  agli  stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in modo da  ridurre  il    numero  delle  fasi
          procedimentali    e  delle  amministrazioni  intervenienti,
          anche   riordinando    le   competenze     degli    uffici,
          accorpando  le  funzioni per settori omogenei,  sopprimendo
          gli organi che   risultino    superflui    e    costituendo
          centri   interservizi   dove raggruppare competenze diverse
          ma confluenti in una unica procedura;
            b)   riduzione dei   termini per   la  conclusione    dei
          procedimenti    e  uniformazione dei tempi di   conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
            c) regolazione uniforme   dei procedimenti  dello  stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
            d)     riduzione   del     numero    di      procedimenti
          amministrativi   e accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono    alla   medesima attivita', anche riunendo in
          una  unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda     ad
          esigenze      di     semplificazione   e     conoscibilita'
          normativa,  disposizioni  provenienti  da  fonti  di  rango
          diverso,  ovvero  che   pretendono particolari   procedure,
          fermo  restando l'obbligo  di porre in essere le  procedure
          stesse;
            e)    semplificazione   e accelerazione  delle  procedure
          di spesa   e contabili,   anche   mediante   adozione    ed
          estensione    alle    fasi   di integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di disposizioni  analoghe a quelle   di    cui
          all'art.    51,   comma   2,   del decreto   legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
            f)   trasferimento   ad   organi   monocratici    o    ai
          dirigenti  amministrativi  di funzioni anche   decisionali,
          che non richiedano, in ragione della    loro  specificita',
          l'esercizio  in    forma  collegiale,  e sostituzione degli
          organi  collegiali  con    conferenze  di  servizi  o   con
          interventi,    nei relativi   procedimenti,   dei  soggetti
          portatori  di interessi diversi;
            g)   individuazione   delle   responsabilita'   e   delle
          procedure  di verifica e controllo;
            h)    previsione, per   i casi  di  mancato rispetto  del
          termine  del procedimento, di  mancata o ritardata adozione
          del  provvedimento,  di  ritardato        o      incompleto
          assolvimento   degli    obblighi  e   delle prestazioni  da
          parte   della   pubblica amministrazione,   di  forme    di
          indennizzo  automatico  e forfettario a favore dei soggetti
          richiedenti il  provvedimento;  contestuale  individuazione
          delle   modalita'    di  pagamento  e    degli  uffici  che
          assolvono     all'obbligo  di  corrispondere  l'indennizzo,
          assicurando la   massima   pubblicita'   e conoscenza    da
          parte  del  pubblico  delle  misure  adottate  e la massima
          celerita' nella corresponsione dell'indennizzo stesso.
            6.    I    servizi  di    controllo    interno   compiono
          accertamenti   sugli effetti    prodotti   dalle      norme
          contenute      nei   regolamenti    di semplificazione e di
          accelerazione   dei procedimenti amministrativi  e  possono
          formulare   osservazioni   e    proporre  suggerimenti  per
          la modifica  delle  norme  stesse  e per  il  miglioramento
          dell'azione amministrativa.
            7. Le regioni a statuto   ordinario regolano  le  materie
          disciplinate  dai   commi da   1   a   6 nel  rispetto  dei
          principi desumibili  dalle disposizioni in  essi contenute,
          che  costituiscono    principi  generali   dell'ordinamento
          giuridico.  Tali    disposizioni operano   direttamente nei
          riguardi delle regioni fino   a  quando  esse  non  avranno
          legiferato  in    materia. Entro   un anno   dalla data  di
          entrata   in vigore   della presente legge,  le  regioni  a
          statuto  speciale e le province autonome di  Trento  e   di
          Bolzano   provvedono    ad      adeguare    i    rispettivi
          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge
          medesima.
            8. In sede di prima attuazione   della presente  legge  e
          nel  rispetto  dei principi, criteri e modalita'  di cui al
          presente articolo, quali norme  generali regolatrici,  sono
          emanati  appositi regolamenti  ai sensi e per  gli  effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per disciplinare i procedimenti di  cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
            a)  sviluppo  e programmazione del sistema universitario,
          di cui alla legge  7 agosto  1990, n.  245, e    successive
          modificazioni,    nonche' valutazione del medesimo sistema,
          di cui alla legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e  successive
          modificazioni;
            b)  composizione   e funzioni degli organismi  collegiali
          nazionali e locali di  rappresentanza e  coordinamento  del
          sistema  universitario, prevedendo   altresi' l'istituzione
          di un   Consiglio nazionale   degli  studenti,  eletto  dai
          medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
            c)  interventi  per  il  diritto allo studio e contributi
          universitari.  Le  norme   sono  finalizzate   a  garantire
          l'accesso   agli  studi universitari  agli studenti  capaci
          e   meritevoli privi   di mezzi,   a ridurre  il  tasso  di
          abbandono    degli studi, a determinare percentuali massime
          dell'ammontare complessivo  della  contribuzione  a  carico
          degli  studenti  in   rapporto al finanziamento   ordinario
          dello  Stato     per  le   universita',   graduando      la
          contribuzione     stessa,  secondo    criteri  di  equita',
          solidarieta'    e  progressivita'  in   relazione      alle
          condizioni  economiche   del  nucleo familiare,  nonche'  a
          definire  parametri    e  metodologie  adeguati    per   la
          valutazione  delle    effettive  condizioni  economiche dei
          predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
          soggette  a  revisione  biennale,  sentite  le   competenti
          commissioni parlamentari;
            d)  procedure  per il conseguimento del titolo di dottore
          di  ricerca,  di  cui    all'art.  73    del  decreto   del
          Presidente  della    Repubblica 11 luglio 1980,   n. 382, e
          procedimento di approvazione degli  atti dei  concorsi  per
          ricercatore  in deroga all'art. 5, comma  9, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537;
            e)    procedure   per l'accettazione   da   parte   delle
          universita'     di  eredita',     donazioni  e      legati,
          prescindendo      da   ogni     autorizzazione  preventiva,
          ministeriale o prefettizia.
            9. I  regolamenti di  cui al  comma 8,  lettere a),  b) e
          c),  sono  emanati  previo     parere   delle   commissioni
          parlamentari  competenti per materia.
            10.  In  attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al comma 8, lettera c),  il decreto   del Presidente    del
          Consiglio  dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
          dicembre  1991,  n. 390, e' emanato anche nelle more  della
          costituzione della Consulta  nazionale per il diritto  agli
          studi  universitari di   cui all'art.   6 della    medesima
          legge.
            11.  Con  il  disegno    di legge di cui al comma   1, il
          Governo propone annualmente   al   Parlamento   le    norme
          di     delega    ovvero    di delegificazione    necessarie
          alla    compilazione    di   testi    unici  legislativi  o
          regolamentari,  con  particolare  riferimento  alle materie
          interessate dalla attuazione    della  presente  legge.  In
          sede  di prima attuazione della presente  legge, il Governo
          e'  delegato ad emanare, entro il   termine di    sei  mesi
          decorrenti  dalla   data di  entrata in vigore  dei decreti
          legislativi   di    cui  all'art.    4,    norme  per    la
          delegificazione  delle  materie di cui all'art. 4, comma 4,
          lettera c), non coperte da    riserva  assoluta  di  legge,
          nonche'  testi unici delle leggi che disciplinano i settori
          di    cui  al  medesimo  art. 4, comma 4, lettera c), anche
          attraverso    le  necessarie  modifiche,   integrazioni   o
          abrogazioni  di  norme,  secondo i   criteri previsti dagli
          articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
                                                          "Allegato 1
                        (previsto dall'art. 20, comma 8)
             (Omissis).
            21.   Procedimento di   concessione di    beni  demaniali
          marittimi nel caso di piu' domande di concessione:
              art. 37 del codice della navigazione.
             (Omissis).
            76.   Procedimenti  di concessione  di  beni  del demanio
          marittimo utilizzati     per     finalita'      turistiche,
          ricreative    e   per   la realizzazione  e la  gestione di
          attivita' commerciali,  ricreative, sportive, turistiche  e
          per quelle relative ai porti:
              articoli 33-37 del codice della navigazione;
            articoli    5-21   del   regolamento   di esecuzione  del
          codice    della  navigazione,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
            decreto-legge     5     ottobre     1993,     n.     400,
          convertito,    con modificazioni, dalla  legge  4  dicembre
          1993, n. 494;
              legge 28 gennaio 1994, n. 84;
            decreto-legge      21     ottobre     1996,   n.     535,
          convertito,    con modificazioni, dalla legge  23  dicembre
          1996, n. 647".
            -   La   legge    n.  241/1990  reca:  "Nuove  norme   in
          materia  di procedimento  amministrativo e  di  diritto  di
          accesso ai  documenti amministrativi".
            -  Si riporta il  testo degli articoli 4 e 5  della legge
          n.  84/1994  (Riordino  della   legislazione   in   materia
          portuale):
            "Art.   4  (Classificazione  dei  porti). -  1.  I  porti
          marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie
          e classi:
            a)  categoria  I:  porti,  o  specifiche  aree  portuali,
          finalizzati  alla  difesa  militare  e alla sicurezza dello
          Stato;
            b) categoria  II, classe I:   porti,  o  specifiche  aree
          portuali, di rilevanza economica internazionale;
            c)  categoria  II,   classe II: porti, o specifiche  aree
          portuali, di rilevanza economica nazionale;
            d) categoria II, classe III:   porti, o  specifiche  aree
          portuali,    di    rilevanza    economica    regionale    e
          internazionale.
            2.  Il  Ministro della  difesa,   con   proprio  decreto,
          emanato    di concerto   con i   Ministri dei  trasporti  e
          della  navigazione e  dei lavori  pubblici,   determina  le
          caratteristiche  e   procede  alla individuazione dei porti
          o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria   I;
          con   lo   stesso   provvedimento   sono   disciplinate  le
          attivita' nei porti di I categoria e relative baie, rade  e
          golfi.
            3.  I  porti,  o  le specifiche aree portuali di cui alla
          categoria II,  classi  I,  II  e  III,  hanno  le  seguenti
          funzioni:
               a) commerciale;
               b) industriale e petrolifera;
               c) di servizio passeggeri;
               d) peschereccia;
               e) turistica e da diporto.
            4.  Le    caratteristiche  dimensionali,    tipologiche e
          funzionali dei porti di cui alla categoria II,   classi  I,
          II  e  III,  e l'appartenenza di   ogni scalo  alla  classi
          medesime  sono  determinate, sentite  le autorita' portuali
          o, laddove   non istituite,  le  autorita'  marittime,  con
          decreto del  Ministro  dei trasporti  e  della navigazione,
          con  particolare    riferimento  all'attuale   e potenziale
          bacino di  utenza internazionale o nazionale, tenendo conto
          dei seguenti criteri:
            a)  entita'  del  traffico  globale  e  delle  rispettive
          componenti;
            b)  capacita'  operativa  degli    scali  derivante dalle
          caratteristiche funzionali   e    dalle    condizioni    di
          sicurezza   rispetto   ai  rischi ambientali degli impianti
          e delle attrezzature, sia  per l'imbarco e lo  sbarco   dei
          passeggeri    sia    per   il   carico,   lo   scarico,  la
          manutenzione e il   deposito delle  merci  nonche'    delle
          attrezzature  e dei   servizi    idonei  al   rifornimento,
          alla      manutenzione,    alla  riparazione    ed     alla
          assistenza    in      genere    delle    navi    e    delle
          imbarcazioni;
            c)   livello     ed   efficienza     dei    servizi    di
          collegamento  con l'entroterra.
            5.  Ai    fini  di    cui  al comma   4 il Ministro   dei
          trasporti  e della navigazione predispone,  entro  sessanta
          giorni  dalla    data di entrata in  vigore  della presente
          legge,  uno  schema  di decreto,   che   e' trasmesso  alle
          regioni,  le  quali    esprimono  parere entro i successivi
          novanta giorni.   Decorso  inutilmente  tale    termine  si
          intende    che il parere sia  reso in senso  favorevole. Lo
          schema  di  decreto,    con  le   eventuali   modificazioni
          apportate   a   seguito   del   parere  delle  regioni,  e'
          successivamente  trasmesso alla Camera  dei deputati ed  al
          Senato della Repubblica  per l'espressione del parere,  nei
          termini previsti dai   rispettivi regolamenti,    da  parte
          delle  commissioni    permanenti  competenti per   materia;
          decorsi i  predetti termini il   Ministro dei  trasporti  e
          della navigazione adotta il decreto in via definitiva.
            6.  La    revisione  delle  caratteristiche dimensionali,
          tipologiche e funzionali  di cui   al   comma 4,    nonche'
          della  classificazione    dei singoli   scali, avviene   su
          iniziativa delle    autorita'  portuali    o,  laddove  non
          istituite,  delle  autorita' marittime, delle regioni o del
          Ministro dei trasporti e della navigazione con la procedura
          di cui al comma 5".
            "Art.  5  (Programmazione  e  realizzazione  delle  opere
          portuali. Piano regionale portuale). - 1. Nei porti  di cui
          alla categoria II, classi I,  II e  III, con  esclusione di
          quelli  aventi    le funzioni   di cui all'art. 4, comma 3,
          lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi
          comprese le  aree destinate alla   produzione  industriale,
          all'attivita'     cantieristica   e    alle  infrastrutture
          stradali  e ferroviarie, sono   rispettivamente  delimitati
          e  disegnati   dal piano regolatore portuale  che individua
          altresi' le caratteristiche  e la  destinazione  funzionale
          delle aree interessate.
            2.   Le   previsioni   del    piano  regolatore  portuale
          non   possono contrastare  con  gli  strumenti  urbanistici
          vigenti.
            3.  Nei porti   di cui al comma 1 nei  quali e' istituita
          l'autorita' portuale,  il piano   regolatore   e'  adottato
          dal  comitato    portuale, previa intesa con il comune o  i
          comuni interessati. Nei porti di cui al comma 1  nei  quali
          non  e' istituita l'autorita' portuale, il piano regolatore
          e'  adottato dall'autorita' marittima, previa intesa con il
          comune o   i comuni   interessati. Il   piano  e'    quindi
          inviato   per il parere al  Consiglio superiore  dei lavori
          pubblici, che   si esprime entro   quarantacinque    giorni
          dal    ricevimento   dell'atto.   Decorso inutilmente  tale
          termine,   il   parere   si   intende   reso    in    senso
          favorevole.
            4.  Il  piano    regolatore relativo a porti di cui  alla
          categoria II, classi I,  II e  III, esaurita  la  procedura
          di  cui    al comma   3, e' sottoposto,   ai   sensi  della
          normativa  vigente  in  materia,   alla procedura   per  la
          valutazione   dell'impatto     ambientale  ed    e'  quindi
          approvato dalla regione.
            5. Al piano  regolatore  portuale  dei  porti  aventi  le
          funzioni  di  cui all'art.   4,   comma 3,  lettera  b),  e
          alle relative  varianti,  e' allegato  un rapporto    sulla
          sicurezza  dell'ambito portuale  ai fini degli  adempimenti
          previsti  dal   decreto  del   Presidente  della Repubblica
          17  maggio 1988, n.  175, sui rischi di incidenti rilevanti
          connessi  con determinate  attivita'   industriali e    dal
          decreto    del Ministro   dell'ambiente 20   maggio   1991,
          pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 126 del  31  maggio
          1991".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 40  della  legge  n.
          146/1994  (Disposizioni      per     l'adempimento       di
          obblighi    derivanti dall'appartenenza   dell'Italia  alle
          Comunita'  europee   -  legge comunitaria 1993):
            "Art.    40  (Valutazione    di    impatto    ambientale.
          Procedimenti   integrati).     -  1.    In    attesa  della
          approvazione  della legge  sulla procedura  di  valutazione
          di  impatto   ambientale, il Governo, con atto di indirizzo
          e coordinamento da   adottare a norma dell'art.    9  della
          legge  9    marzo 1989,   n. 86, definisce,  entro sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  condizioni,  criteri  e  norme    tecniche      per
          l'applicazione  della  procedura    di  impatto  ambientale
          ai   progetti inclusi  nell'allegato II alla  direttiva del
          Consiglio 85/337/CEE, con  particolare    riferimento  alla
          necessita' di individuare  idonei  criteri  di   esclusione
          o    definire    procedure  semplificate  per   progetti di
          dimensioni  ridotte  o    durata  limitata,  realizzati  da
          artigiani o piccole imprese.
            2.    Qualora  per   un medesimo   progetto, oltre   alla
          valutazione   di  impatto  ambientale,    sia  previsto  il
          rilascio  di altri provvedimenti autorizzativi, si  procede
          alla     unificazione  e    all'integrazione  dei  relativi
          procedimenti   secondo  le    modalita'  definite,    entro
          novanta  giorni   dalla data   di entrata  in vigore  della
          presente    legge,  con  regolamento  adottato  ai    sensi
          dell'art.  17,  comma  2,    della legge 23 agosto 1988, n.
          400".
            -   Il decreto   del Ministro   dei trasporti    e  della
          navigazione  n.   765/1994 reca: "Regolamento di attuazione
          delle legge 7 agosto 1990, n 241, recante nuove norme    in
          materia  di  procedimento  amministrativo e di   diritto di
          accesso ai documenti   amministrativi,  relativamente  alla
          determinazione  dei  termini  entro  i quali debbono essere
          adottati     i     provvedimenti          di     competenza
          dell'amministrazione  dei    trasporti e della  navigazione
          e    degli    uffici    responsabili      della    relativa
          istruttoria ed emanazione".
           Note all'art. 1:
            -  Per    il testo dell'art.   20 della legge  n. 59/1997
          vedi  note al preambolo.
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  59  del  D.P.R.  n.
          616/1977 (Attuazione   della delega   di cui    all'art.  1
          della legge  22 luglio 1975, n. 382):
            "Art.  59  (Demanio    marittimo, lacuale e fluviale).  -
          Sono delegate alle regioni le funzioni  amministrative  sul
          litorale  marittimo,  sulle aree demaniali   immediatamente
          prospicienti,  sulle aree  del demanio lacuale e  fluviale,
          quando      la   utilizzazione   prevista  abbia  finalita'
          turistiche  e  ricreative.  Sono  escluse dalla  delega  le
          funzioni esercitate   dagli   organi   dello    Stato    in
          materia   di  navigazione marittima, di sicurezza nazionale
          e di polizia doganale.
            La delega di cui al comma precedente non  si  applica  ai
          porti  e  alle aree di   preminente interesse  nazionale in
          relazione  agli interessi della  sicurezza  dello  Stato  e
          alle      esigenze      della      navigazione   marittima.
          L'identificazione  delle aree predette e' effettuata, entro
          il 31   dicembre 1978,   con decreto del    Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri, di   concerto con i  Ministri per
          la difesa, per  la marina mercantile   e per   le  finanze,
          sentite   le      regioni   interessate.      Col  medesimo
          procedimento  l'elenco  delle  aree  predette  puo'  essere
          modificato".
            - Il D.L.  n. 400/1993, convertito, con    modificazioni,
          dalla  legge  n.   494/1993, reca:   "Disposizioni per   la
          determinazione  dei canoni relativi a concessioni demaniali
          marittime".
            -  Si   riporta  il  testo   dell'art.  8  del  D.L.   n.
          535/1996 (Disposizioni    urgenti    per      i     settori
          portuale,      marittimo, cantieristico   ed   armatoriale,
          nonche'  interventi  per  assicurare taluni    collegamenti
          aerei),    convertito, con   modificazioni,  dalla legge n.
          647/1996:
            "Art. 8 (Disposizioni in materia di demanio  marittimo  e
          di    barriere    architettoniche    negli    impianti   di
          balneazione). - 1. Per l'esercizio delle funzioni  delegate
          di  cui  all'art.  59  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24  luglio  1977,  n.  616,  le  amministrazioni
          regionali  possono  avvalersi delle  capitanerie di porto e
          degli    uffici  da  esse  dipendenti  in  conformita'   ad
          apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei
          trasporti   e     della  navigazione,  sulla  base  di  una
          convenzione tipo approvata dalla Conferenza permanente  per
          i  rapporti  tra   lo Stato,   le regioni   e   le province
          autonome di  Trento e   di Bolzano, che  escluda,  in  ogni
          caso, oneri a carico delle capitanerie, ulteriori  rispetto
          a   quelli   attuali. Tali  uffici  esercitano  le funzioni
          in  materia   di  demanio   marittimo  destinato   ad   uso
          turisticoricreativo     in     relazione  funzionale    con
          l'amministrazione regionale.   Fino   alla   data     della
          sottoscrizione   della  predetta convenzione  il   servizio
          continua    ad   essere     assicurato    dalle  competenti
          capitanerie di porto.
            2.-3. (Soppressi  dalla legge di  conversione 23 dicembre
          1996, n.  647).
            4.    All'esecuzione delle   opere   edilizie dirette   a
          realizzare  la visitabilita degli impianti di  balneazione,
          di  cui  all'art. 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
          n. 104, si applicano gli articoli  4  e  7  della  legge  9
          gennaio 1989, n. 13.
            5. Per  le concessioni  di zone  del demanio  marittimo e
          del  mare  territoriale  assentite per le finalita'  di cui
          all'art. 48  del  testo  unico  delle  leggi  sulla  pesca,
          approvato  con  regio  decreto  8  ottobre 1931, n. 1604, e
          successive  modificazioni, ed all'art. 27 -ter della  legge
          17  febbraio  1982,  n.  41,  introdotto dall'art. 21 della
          legge 10 febbraio 1992, n. 165, il canone annuo    per  gli
          anni  dal  1990  al  1993 compresi, e' fissato nelle stesse
          misure  indicate  dal  regolamento  di  attuazione    delle
          disposizioni  di    cui    all'art.    03, comma   2,   del
          decreto-legge 5 ottobre 1993,    n.  400,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4    dicembre  1993,  n. 494,
          adottato con  decreto n. 595 in data  15    novembre   1995
          del    Ministero  dei  trasporti   e  della navigazione, di
          concerto  con i Ministeri del tesoro   e delle  finanze  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 158 dell'8 luglio
          1996. Le eventuali somme  versate in eccedenza,  rispetto a
          quelle  dovute per gli anni predetti, sono compensate   con
          quelle da versare allo stesso titolo".