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LEGGE 10 febbraio 1992, n. 165

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.

note: Entrata in vigore della legge: 13/3/1992
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Testo in vigore dal:  13-3-1992

Art. 21

1. Dopo l'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'articolo 20 della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 27-ter. - (Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura). - 1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste dalle cooperative di pescatori, acquacoltori e loro consorzi, e da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente è inserito nel registro prefettizio della sezione "pesca". Tali concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
2. La concessione di beni del demanio marittimo è rilasciata dall'autorità competente ai sensi della legislazione vigente, acquisito, entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti per le iniziative di cui al comma 1, il parere di una conferenza dei servizi. La conferenza è convocata dall'autorità competente al rilascio della concessione e ad essa partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti ad esprimere il parere sul rilascio della concessione ai sensi della legislazione vigente.
3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni aventi ad oggetto acquacoltura in acque marine e salmastre".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FACCHIANO, Ministro della marina mercantile

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI