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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1998, n. 25

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonchè ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b) , della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-3-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2005)
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Testo in vigore dal:  4-3-1998 al: 1-4-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20, comma 8, lettera a), nonché i criteri di cui al medesimo articolo, comma 5;
Considerato che occorre dare attuazione alla predetta legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare all'articolo 20, comma 8, lettera a), con l'emanazione di apposito regolamento che disponga in materia di sviluppo e programmazione del sistema universitario e dei comitati regionali di coordinamento, al fine di semplificare e razionalizzare le procedure e di aggiornare ed integrare la composizione e le competenze dei predetti comitati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso il 12 settembre 1997, ai sensi dell'articolo 17, comma 102, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visti i pareri resi dalla settima commissione della Camera dei deputati il 2 ottobre 1997 e dalla settima commissione del Senato della Repubblica il 16 ottobre 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 novembre 1997 e del 23 gennaio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) per Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), l'organo così nominato e istituito ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
d) per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) per comitato regionale di coordinamento, il comitato di cui all'articolo 3;
f) per studenti, gli iscritti ai corsi di cui alla lettera g);
g) per corsi, i corsi attivati dalle università per il rilascio dei titoli di cui agli articoli 1 e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
h) per università o ateneo, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali, nonché le università e gli istituti di istruzione universitaria non statali legalmente riconosciuti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 8 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) prevede:
"8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle universita di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia".
- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- Il testo dell'art. 17, comma 102, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e il seguente:
"102. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:
a) sulla programmazione universitaria;".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede:
"23. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
La relazione è altresì trasmessa ai comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203".
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (riforma degli ordinamenti didattici universitari):
"Art. 1 (Titoli universitari). - 1. Le università rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario (DU);
b) diploma di laurea (DL);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR)".
"Art. 7 (Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali). - 1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 9, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero prevedono, nello statuto:
a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;
b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.
2. Trascorso il predetto termine qualora l'università non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.
3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata alle tipologie esistenti e a quelle già previste nel piano di sviluppo dell'università 1986-1990.
4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma 1, lettera b), o attivate ai sensi del comma 3, rimangono in funzione secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione postsecondaria.
5. Lo statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti".