stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1997, n. 504

Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-2-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  31-12-1998 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi 106 e 107, recante delega al Governo per l'adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense per il servizio di leva;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;
Sentite le rappresentanze del personale;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dei trasporti e della navigazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Formazione dei contingenti e disponibilità
1. I cittadini italiani maschi sono chiamati alla leva nel trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di età e comunque non prima del raggiungimento della maggiore età; si intende per primo trimestre il periodo gennaiomarzo, per secondo trimestre il periodo aprilegiugno, per terzo trimestre il periodo lugliosettembre, per quarto trimestre il periodo ottobredicembre.
2. I cittadini dichiarati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali delle Forze armate determinate nel quadro di una gestione unitaria delle risorse.
Decorso inutilmente tale periodo il cittadino ha diritto alla dispensa.
3. Per coloro che chiedono di prestare servizio in qualità di ausiliari di leva, il periodo di cui al comma 2 entro il quale deve iniziare il servizio di leva degli aspiranti ausiliari non prescelti, decorre dalla data in cui viene comunicata la relativa determinazione ai competenti uffici.
4. I cittadini che usufruiscono del beneficio del ritardo per motivi di studio sono chiamati alla visita di leva e assegnati agli enti secondo quanto indicato nei successivi articoli.
5. Le norme del presente decreto valgono anche per gli obiettori di coscienza. Il periodo di nove mesi complessivi previsto come limite massimo per l'impiego si applica anche agli obiettori di coscienza a partire dall'anno 2000. Tale termine comprende anche il periodo necessario per il riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, recante: "Leva e reclutamento obbligatorio, nella Marina e nell'Aeronautica", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 1964, n. 110, supplemento ordinario.
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 1, commi 106 e 107, è il seguente:
"106. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento delle norme di cui ai capi VIII e IX del titolo II del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al calo demografico, agli esuberi conseguenti alla ristrutturazione in chiave riduttiva dello strumento militare ed alla prevista introduzione del servizio civile nazionale".
"107. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema di decreto legislativo di cui al comma 106, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione".
Nota all'art. 1:
- La legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante: "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1972, n. 326.