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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1997, n. 498

Modifiche alla normativa concernente la posizione di ausiliaria del personale militare, a norma dell'articolo 1, commi 97, lettera g) , e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-2-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  11-2-1998 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi 97 e 99, recante delega al Governo per modificare la normativa relativa alla posizione di ausiliaria del personale delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;
Sentite le rappresentanze del personale;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Considerato che in materia la legge di delega n. 662 del 1996 non ha previsto alcun termine per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti e che, pertanto, deve applicarsi quanto previsto dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Considerato che le competenti commissioni parlamentari permanenti non hanno espresso il proprio parere in merito nei termini previsti o indicati e che, pertanto, il Governo ha facoltà ugualmente di esercitare la delega conferita dalla legge n. 662 del 1996, la cui scadenza è prevista per il giorno 31 dicembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, essendovi transitati nei casi previsti per legge, hanno manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio presso l'Amministrazione della difesa è disposto con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il competente Ministero, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, predispone appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni.
3. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, l'Amministrazione interessa, in ordine decrescente di età, gli ufficiali in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza.
4. Il richiamo in servizio degli ufficiali che accettano l'impiego è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.
5. Il personale collocato in ausiliaria transita anticipatamente nella riserva qualora non accetti l'impiego, ovvero revochi l'accettazione degli impieghi assegnati, per due volte.
6. L'Amministrazione che impiega il personale può variare la sede o la tipologia di impiego solo previo assenso dell'interessato. In caso di mancato assenso, il personale è nuovamente collocato in ausiliaria e ad esso si applica il disposto di cui al comma 5.
7. È abrogato il primo comma dell'articolo 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 55, comma primo, della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente: "Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1954, è il seguente:
"Art. 55. - La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti. Il richiamo in temporaneo servizio dell'ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto ministeriale previa adesione del Ministro per il tesoro".
- Il testo dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, concernente: "Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 355, e dall'art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997, è il seguente:
"Art. 3 (Ausiliaria). - 1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.
- Il testo dell'art. 3, comma 3, del succitato D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, è il seguente:
"3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale viene iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza ed in incarichi adeguati al ruolo ed al grado rivestito. Le norme di attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 97 e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, statuiranno l'accesso, la permanenza e le cause di esclusione dall'ausiliaria".