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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1997, n. 491

Regolamento recante istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/2/1998
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 6-2-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge  15 marzo 1997, n. 59, ed  in particolare l'articolo
20,  comma 8,  che prevede  l'emanazione di  appositi regolamenti  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare  alcune materie  in ambito universitario,  nonche' i
criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo;
  Considerato che  fra le  materie elencate  dal citato  articolo 20,
comma 8,  della legge n.  59 del 1997  e' prevista, alla  lettera b),
anche  l'istituzione   di  un  Consiglio  nazionale   degli  studenti
universitari,  eletto  dai  medesimi,  con compiti  consultivi  e  di
proposta;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti i  pareri della 7  commissione del Senato della  Repubblica e
della   VII   commissione   della  Camera   dei   deputati   espressi
rispettivamente il 1  luglio 1997 ed il 3 luglio  1997, e ritenuto di
adeguare il testo del regolamento al contenuto dei predetti pareri;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 luglio 1997;
  Viste le  deliberazioni del Consiglio dei  Ministri, adottate nelle
riunioni del 5 agosto 1997 e del 28 novembre 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con  il  Ministro  dell'universita'  e della  ricerca  scientifica  e
tecnologica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Istituzione e funzioni
  1.  Il Consiglio  nazionale degli  studenti universitari  (CNSU) e'
organo consultivo di rappresentanza  degli studenti iscritti ai corsi
di diploma,  di laurea, di  specializzazione e di  dottorato attivati
nelle  universita'  italiane,  nonche'  alle scuole  dirette  a  fini
speciali. Esso formula pareri e proposte al Ministro dell'universita'
e  della ricerca  scientifica  e tecnologica,  di seguito  denominato
Ministro:
  a) su  progetti di  riordino del sistema  universitario predisposti
dal Ministro;
  b) sui  decreti ministeriali  previsti dall'articolo 17,  comma 95,
della  legge 15  maggio 1997,  n. 127,  con i  quali sono  definiti i
criteri generali  per la  disciplina degli ordinamenti  didattici dei
corsi di diploma  universitario, di laurea e  di specializzazione, di
cui agli  articoli 2,  3 e 4  della legge 19  novembre 1990,  n. 341,
nonche'  le  modalita'  e  gli strumenti  per  l'orientamento  e  per
favorire la mobilita' degli studenti;
  c) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del
fondo per il finanziamento ordinario delle universita'.
  2. Oltre alle competenze di cui al comma 1 il CNSU:
  a)  elegge nel  proprio seno  i rappresentanti  degli studenti  nel
Consiglio universitario nazionale di  cui all'articolo 17, comma 104,
lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  b) puo'  formulare proposte e  puo' essere sentito dal  Ministro su
altre materie di interesse generale per l'universita';
  c)  presenta al  Ministro,  entro due  anni dall'insediamento,  una
relazione  sulla  condizione   studentesca  nell'ambito  del  sistema
universitario;
  d)  puo' rivolgere  quesiti al  Ministro  circa fatti  o eventi  di
rilevanza  nazionale   riguardanti  la  didattica  e   la  condizione
studentesca, cui e' data risposta entro sessanta giorni.
  3. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
  a) per  studenti, gli  iscritti ai  corsi e alle  scuole di  cui al
comma 1;
  b)  per universita'  o ateneo,  le  universita' e  gli istituti  di
istruzione  universitaria o  di  grado universitario,  statali e  non
statali, che rilasciano titoli con valore legale;
  c)  per Ministero,  il Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica e tecnologica.
  4.  Sono  eleggibili al  Consiglio  nazionale  degli studenti,  gli
studenti in possesso  del requisito di cui al comma  3, lettera a), i
quali siano  in corso,  ovvero fuori  corso da non  piu' di  due anni
accademici.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Il comma 8, dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
          59 (Delega al Governo per il conferimento di    funzioni  e
          compiti  alle regioni ed enti locali, per  la riforma della
          pubblica  amministrazione     e  per   la   semplificazione
          amministrativa), e' il seguente:
            "Art.  20.  -    8.  In  sede di prima attuazione   della
          presente legge e nel rispetto   dei principi,    criteri  e
          modalita'    di  cui    al presente articolo,   quali norme
          generali regolatrici,  sono emanati   appositi  regolamenti
          ai  sensi   e per gli effetti dell'art. 17,  comma 2, della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,    per  disciplinare   i
          procedimenti  di  cui  all'allegato  1 alla presente legge,
          nonche' le seguenti materie:
            a) sviluppo e programmazione del  sistema  universitario,
          di  cui  alla legge  7 agosto  1990, n.  245, e  successive
          modificazioni,  nonche' valutazione del  medesimo  sistema,
          di  cui  alla  legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
          modificazioni;
            b)  composizione   e funzioni degli organismi  collegiali
          nazionali e locali di  rappresentanza e  coordinamento  del
          sistema  universitario  prevedendo   altresi' l'istituzione
          di un   Consiglio nazionale   degli  studenti,  eletto  dai
          medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
            c)  interventi  per  il  diritto allo studio e contributi
          universitari.  Le  norme   sono  finalizzate   a  garantire
          l'accesso   agli  studi universitari  agli studenti  capaci
          e   meritevoli privi   di mezzi,   a ridurre  il  tasso  di
          abbandono    degli studi, a determinare percentuali massime
          dell'ammontare complessivo  della  contribuzione  a  carico
          degli  studenti  in   rapporto al finanziamento   ordinario
          dello  Stato     per  le   universita',   graduando      la
          contribuzione     stessa,  secondo    criteri  di  equita',
          solidarieta'    e  progressivita'  in   relazione      alle
          condizioni  economiche   del  nucleo familiare,  nonche'  a
          definire  parametri    e  metodologie  adeguati    per   la
          valutazione  delle    effettive  condizioni  economiche dei
          predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
          soggette  a  revisione  biennale,  sentite  le   competenti
          commissioni parlamentari;
            d)  procedure  per il conseguimento del titolo di dottore
          di  ricerca,  di  cui    all'art.  73    del  decreto   del
          Presidente  della    Repubblica 11 luglio 1980,   n. 382, e
          procedimento di approvazione degli  atti dei  concorsi  per
          ricercatore  in deroga all'art. 5, comma  9, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537;
            e)    procedure   per l'accettazione   da   parte   delle
          universita'     di  eredita',     donazioni  e      legati,
          prescindendo      da   ogni     autorizzazione  preventiva,
          ministeriale o prefettizia".
            - Il  comma 2,  dell'art. 17,   della legge  23    agosto
          1988,    n.  400  (Disciplina dell'attivita' di Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei   Ministri),
          prevede  che con   decreto del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione  del Consiglio  dei Ministri,  sentito
          il  Consiglio   di Stato,  sono emanati  i regolamenti  per
          la disciplina della   materia,  non  coperte    da  riserva
          assoluta    di  legge  prevista  dalla Costituzione, per le
          quali le leggi della Repubblica, autorizzando   l'esercizio
          della   potesta' regolamentare  del Governo, determinano le
          norme generali   regolatrici  della  materia  e  dispongono
          l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
          in vigore delle norme regolamentari.
           Note all'art. 1:
            -  Per  il   testo dell'art. 17, comma 2, della  legge 23
          agosto 1988, n. 400, si veda la nota alle premesse.
            - Il testo   dell'art. 17, comma  95,  della  legge    15
          maggio  1997,  n.   127 (Misure urgenti per  lo snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo), e' il seguente:
            "Art.    17. -  95. L'ordinamento  degli studi  dei corsi
          di diploma universitario, di laurea  e di  specializzazione
          di    cui  agli  articoli 2, 3 e 4 della legge 19  novembre
          1990, n.  341,  e'  disciplinato  dagli  atenei,    con  le
          modalita'  di    cui  all'art.   11, commi   1 e   2, della
          predetta  legge,   in conformita'   a   criteri    generali
          definiti,    nel  rispetto  della    normativa  comunitaria
          vigente in  materia, sentiti il  Consiglio    universitario
          nazionale  e  le  commissioni  parlamentari competenti, con
          uno  o piu'  decreti del Ministro  dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e   tecnologica, di   concerto    con
          altri  Ministri   interessati,  limitatamente   ai  criteri
          relativi  agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto
          e' previsto alla data di entrata in  vigore della  presente
          legge,  ovvero  da   disposizioni dei commi da 96 a 119 del
          presente articolo. I  decreti  di  cui  al  presente  comma
          determinano altresi':
            a)  la  durata,    il  numero  minimo di annualita' e   i
          contenuti minimi qualificanti  per  ciascun  corso  di  cui
          al    presente    comma,    con  riferimento   ai   settori
          scientificodisciplinari;
            b)    modalita' e   strumenti  per l'orientamento  e  per
          favorire  la mobilita' degli   studenti, nonche'   la  piu'
          ampia   informazione sugli ordinamenti  degli studi,  anche
          attraverso    l'utilizzo  di     strumenti  informatici   e
          telematici;
            c)  modalita'    di attivazione da   parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di ricerca, anche in deroga alle disposizioni  di cui    al
          capo    II del   titolo   III   del decreto  del Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
            -  Si riporta  il testo  degli articoli  2, 3  e 4  della
          legge  19 novembre    1990,  n.    341   (Riforma     degli
          ordinamenti   didattici universitari):
            "Art. 2 (Diploma universitario). - 1. Il corso di diploma
          si  svolge nelle  facolta',  ha una  durata  non  inferiore
          a   due anni   e   non  superiore    a  tre,    e  comunque
          corrispondente  a    quella  eventualmente  stabilita dalle
          norme della  Comunita'  economica  europea  per  i  diplomi
          universitari  di  primo  livello ed ha   il fine di fornire
          agli studenti adeguata  conoscenza di  metodi e   contenuti
          culturali   e scientifici orientata  al  conseguimento  del
          livello    formativo    richiesto     da  specifiche   aree
          professionali.
            2.   Le facolta'  riconoscono  totalmente o  parzialmente
          gli   studi compiuti   nello  svolgimento    dei  curricula
          previsti  per   i corsi  di diploma  universitario   e  per
          quelli  di   laurea  ai    fini  del proseguimento    degli
          studi    per  il    conseguimento,   rispettivamente, delle
          lauree   e dei    diplomi  universitari    affini,  secondo
          criteri  e  modalita'  dettati    con  i  decreti    di cui
          all'art. 9, comma  1, fermo restando in ogni caso l'obbligo
          di tale riconoscimento".
            "Art. 3  (Diploma di  laurea). -  1. Il corso  di  laurea
          si  svolge nelle facolta',  ha una  durata non  inferiore a
          quattro anni  e non superiore  a sei  ed ha   il fine    di
          fornire    agli studenti  adeguate conoscenze    di  metodi
          e    contenuti    culturali,  scientifici   e professionali
          di livello superiore.
            2. Uno specifico   corso di laurea, articolato  in    due
          indirizzi,  e'  preordinato    alla  formazione   culturale
          e   professionale     degli insegnanti,    rispettivamente,
          della    scuola   materna   e della   scuola elementare, in
          relazione alle norme   del  relativo  stato  giuridico.  Il
          diploma   di  laurea   costituisce  titolo   necessario,  a
          seconda dell'indirizzo seguito,  ai fini dell'ammissione ai
          concorsi  a  posti di insegnamento  nella scuola materna  e
          nella  scuola    elementare.  Il  diploma     di     laurea
          dell'indirizzo      per  la    formazione    culturale    e
          professionale  degli insegnanti  della scuola    elementare
          costituisce   altresi'   titolo     necessario  ai     fini
          dell'ammissione ai  concorsi per l'accesso   a   posti   di
          istitutore  o    istitutrice   nelle   istruzioni educative
          dello Stato.  I concorsi hanno funzione  abilitante. Ai due
          indirizzi  del   corso  di    laurea   contribuiscono     i
          dipartimenti   interessati;   per  il  funzionamento    dei
          predetti corsi sono utilizzati le strutture e,  con il loro
          consenso, i professori   ed i ricercatori di    tutte    le
          facolta'    presso cui   le   necessarie   competenze  sono
          disponibili.
            3. Entro   due anni dalla data    di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,    con   decreto    del  Presidente
          della  Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio
          dei  Ministri  su proposta  del Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme
          del Consiglio universitario nazionale  (CUN),  di  concerto
          con  il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentito il
          Consiglio nazionale  della  pubblica    istruzione  (CNPI),
          acquisito  il    parere  del  Consiglio  di  Stato,   viene
          definita la   tabella del corso   di  laurea  e    ne  sono
          precisati modalita'  e contenuti, comprese le  attivita' di
          tirocinio  didattico.  I Ministri dell'universita'  e della
          ricerca scientifica e tecnologica    e   della     pubblica
          istruzione      si   avvalgono     della commissione di cui
          all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989,  n.    168,
          integrata,  a tal fine,  da esperti nelle problematiche del
          corso di laurea stesso  e della scuola di  specializzazione
          di cui all'art.  4, comma 2, della presente legge.
            4.  Il   decreto del  Presidente della  Repubbbca di  cui
          al  comma 3 contiene  altresi' norme   per   la  formazione
          degli  insegnanti  della regione  Valle   d'Aosta  ai  fini
          di       adeguarla    alle     particolari  situazioni   di
          bilinguismo  di    cui agli   articoli 38,   39 e  40 dello
          statuto  speciale.  Apposite  convenzioni  possono   essere
          stipulate  dalla  regione Valle   d'Aosta, d'intesa   con i
          Ministeri  dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
          tecnologica   e   della   pubblica  istruzione,  con     le
          universita'   italiane   e    con    quelle    dei    Paesi
          dell'area linguistica francese.
            5.  Convenzioni  per    gli  insegnanti delle scuole   in
          lingua tedesca, delle scuole   in  lingua    slovena  e  di
          quelle  delle    localita' ladine possono  essere stipulate
          dalle  province autonome   di   Trento e   di  Bolzano    e
          dalla   regione   Friuli-Venezia  Giulia,  d'intesa  con  i
          Ministeri dell'universita' e della   ricerca scientifica  e
          tecnologica   e   della   pubblica  istruzione,  con     le
          universita'  italiane,  con  quelle  dei  Paesi   dell'area
          linguistica tedesca e con quelle slovene.
            6. Con lo stesso decreto del  Presidente della Repubblica
          di  cui  al  comma 3   o con altro decreto  adottato con le
          medesime  modalita', di concerto  altresi' con  i  Ministri
          di  grazia    e giustizia   e per  la funzione  pubblica  e
          con   gli  altri  Ministri  interessati,  sono  individuati
          i  profili  professionali per i quali, salvo le eventuali e
          opportune integrazioni,  il diploma di  laurea di   cui  al
          comma      2   e'   titolo  valido  per  l'esercizio  delle
          corrispondenti attivita', nonche' le qualifiche  funzionali
          del  pubblico  impiego  per  le  quali il diploma di laurea
          costituisce titolo per l'accesso.
            7. I  corsi di  laurea di cui  al comma 2  sono  attivati
          a  partire  dall'anno accademico   successivo a   quello di
          emanazione  del decreto del Presidente della Repubblica  di
          cui al comma 3.
            8.  Con decreto  del Ministro della pubblica  istruzione,
          emanato di  concerto  con  i    Ministri  per  la  funzione
          pubblica e  del tesoro entro un anno  dalla data di entrata
          in  vigore della presente  legge, sono stabiliti i tempi  e
          le  modalita'  per  il  graduale     passaggio   al   nuovo
          ordinamento,    anche  con   riferimento ai   diritti degli
          insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio".
            "Art.  4  (Diploma  di  specializzazione).    -   1.   Il
          diploma    di  specializzazione si consegue successivamente
          alla laurea, al termine di un corso  di studi di durata non
          inferiore   a  due  anni  finalizzato  alla  formazione  di
          specialisti    in settori professionali determinati, presso
          le  scuole  di  specializzazione  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
            2.    Con   una specifica   scuola   di  specializzazione
          articolata   in indirizzi,    cui      contribuiscono    le
          facolta'    ed      i    dipartimenti  interessati,  ed  in
          particolare  le  attuali  facolta'     di   magistero,   le
          universita'  provvedono  alla  formazione, anche attraverso
          attivita' di tirocinio   didattico,   degli      insegnanti
          delle    scuole    secondarie,  prevista  dalle  norme  del
          relativo   stato   giuridico.   L'esame   finale   per   il
          conseguimento  del  diploma ha valore di esame di  Stato ed
          abilita all'insegnamento  per  le  aree   disciplinari  cui
          si  riferiscono  i relativi  diplomi di  laurea. I  diplomi
          rilasciati  dalla scuola  di specializzazione costituiscono
          titolo  di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di
          insegnamento nelle scuole secondarie.
            3. Con  decreto del   Presidente della    Repubblica,  da
          adottare nel termine e con le modalita' di  cui all'art. 3,
          comma  3,  sono  definiti  la  tabella    della  scuola  di
          specializzazione  all'insegnamento di cui al comma 2    del
          presente  articolo,  la durata dei   corsi da fissare in un
          periodo  non inferiore ad un  anno ed i relativi  piani  di
          studio.  Questi  devono comprendere  discipline finalizzate
          alla  preparazione professionale    con  riferimento   alle
          scienze        dell'educazione      e   all'approfondimento
          metodologico   e      didattico   delle  aree  disciplinari
          interessate   nonche' attivita'   di tirocinio    didattico
          obbligatorio.   Con decreto del Ministro dell'universita' e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,    emanato  di
          concerto  con  il Ministro  della pubblica istruzione, sono
          stabiliti i   criteri  di    ammissione  alla    scuola  di
          specializzazione   all'insegnamento   e   le  modalita'  di
          svolgimento dell'esame  finale.  Si applicano  altresi'  le
          disposizioni di  cui all'art. 3, commi 7 e 8.
            4. Con lo stesso decreto del  Presidente della Repubblica
          di cui al comma 3  o con altro decreto    adottato  con  le
          medesime   modalita', di concerto  altresi' con  i Ministri
          di grazia  e giustizia  e per  la funzione  pubblica,  sono
          determinati  i diplomi di specializzazione di cui al  comma
          2    che  in relazione   a specifici  profili professionali
          danno   titolo  alla    partecipazione    agli  esami    di
          abilitazione,      per   l'esercizio  delle  corrispondenti
          professioni    ovvero  danno  titolo  per  l'accesso   alla
          dirigenza nel pubblico impiego".
            -  Il  testo    del  comma 104, lettera b), dell'art.  17
          della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente:
             "104. Il CUN e' composto da:
              a) (omissis);
            b) otto studenti eletti dal   Consiglio  nazionale  degli
          studenti,  di  cui all'art. 20,  comma 8, lettera b), della
          legge   15 marzo  1997,  n.    59,  fra  i  componenti  del
          medesimo".