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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 483

Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
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vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
    Capo I
    Norme generali
    per
    lo
    svolgimento dei concorsi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
    Capo II
    Procedure concorsuali
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
    Capo III
    Graduatoria - Nomina - Decadenza
  • 17
  • 18
  • 19
  • NORME GENERALI
    RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo I
    Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello
    dirigenziale del ruolo sanitario.
    Profilo professionale: Medici
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo I
    Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello
    dirigenziale del ruolo sanitario.
    Profilo professionale: Farmacisti
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo I
    Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello
    dirigenziale del ruolo sanitario.
    Profilo professionale: Veterinari
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo I
    Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello
    dirigenziale del ruolo sanitario.
    Profilo professionale: Biologo
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo I
    Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello
    dirigenziale del ruolo sanitario.
    Profilo professionale: Fisico
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo I
    Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello
    dirigenziale del ruolo sanitario.
    Profilo professionale: Psicologo
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo II
    Ruolo professionale - Concorsi, per titoli ed esami, per il livello
    dirigenziale del ruolo professionale.
    Profilo professionale: Avvocato
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo II
    Ruolo professionale - Concorsi, per titoli ed esami, per il livello
    dirigenziale del ruolo professionale.
    Profili professionali
    Ingegnere, Architetto, Geologo
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo III
    Ruolo tecnico - Concorsi, per titoli ed esami
    per il livello dirigenziale del ruolo tecnico
    Profilo professionale
    Analista - Statistico Sociologo
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo IV
    Ruolo amministrativo - Concorsi, per titoli ed esami, per il livello
    dirigenziale del ruolo amministrativo.
    Personale amministrativo laureato
    Profilo professionale: Dirigente amministrativo
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo V
    Norme finali e transitorie
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
Testo in vigore dal: 21-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,
n. 761, recante norme  sullo  stato  giuridico  del  personale  delle
unita' sanitarie locali; 
 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  recante  norme  sul  riordino  della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della  legge
23 ottobre 1992, n. 421, ed, in particolare, l'articolo 18, comma  1,
secondo il quale il Governo, con atto regolamentare, deve adeguare la
vigente disciplina concorsuale del personale del  Servizio  sanitario
nazionale alle disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
nonche' alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e
successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo, in particolare,
i requisiti specifici, compresi i limiti di eta' per l'ammissione  ai
concorsi, i titoli valutabili ed i criteri di valutazione,  le  prove
di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici,  le  proce-
dure concorsuali, le modalita' di nomina dei  vincitori,  nonche'  le
modalita' ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
487,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi  e  delle  altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi; 
 Considerato che con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e  con  il   decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, sono state apportate innovazioni, rispettivamente,  per
il personale laureato del ruolo sanitario, con l'articolazione  dello
stesso in due livelli dirigenziali, e  per  il  personale  dei  ruoli
professionale, tecnico e amministrativo,  con  l'articolazione  dello
stesso nell'unico livello di dirigente, nonche' per quel che  attiene
ai requisiti di accesso alle figure dirigenziali  dei  ruoli  stessi,
mentre  non  vi  sono  state  innovazioni  per   il   personale   non
dirigenziale dei quattro ruoli predetti; 
  Considerato che l'articolo 35 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del  comparto  "Sanita'"  ha  previsto  l'istituzione  di  una
commissione con il compito di acquisire ed elaborare gli elementi  di
conoscenza   sullo   stato   di   attuazione    del    processo    di
aziendalizzazione del Servizio sanitario nazionale e del  conseguente
nuovo sistema di organizzazione del lavoro nelle aziende ed enti,  ai
fini di una eventuale revisione  dell'ordinamento  professionale  del
comparto stesso, con riguardo  alle  verifiche  ed  alle  valutazioni
previste dal medesimo articolo 35; 
 Considerato  che  i  lavori  della  commissione   istituita   presso
l'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   nelle   pubbliche
amministrazioni non sono ancora definiti; 
 Ritenuto, pertanto, in relazione anche alle  esigenze  rappresentate
dalle regioni, di dare intanto attuazione al citato articolo  18  del
decreto legislativo n. 502 del 1992 per  la  disciplina  concorsuale,
limitatamente al personale laureato di livello dirigenziale dei ruoli
sanitario, tecnico, professionale ed amministrativo, rinviando ad  un
successivo provvedimento la disciplina relativa ai  singoli  concorsi
per  il  personale  non  dirigenziale,  al  fine  di  armonizzare  la
disciplina stessa con i lavori della citata commissione; 
 Sentita la conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
 Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,
recante  norme  sulla  disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla sezione 
 consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997; 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 novembre 1997; 
 Sulla proposta del Ministro della sanita'; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                  Requisiti generali di ammissione 
 1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
possono partecipare ai concorsi  coloro  che  possiedono  i  seguenti
requisiti generali: 
  a) cittadinanza italiana, salve le  equiparazioni  stabilite  dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea; 
  b) idoneita' fisica all'impiego: 
   1) l'accertamento della idoneita'  fisica  all'impiego  -  con  la
osservanza delle norme in tema di categorie protette - e' effettuato,
a  cura  dell'Unita'  sanitaria  locale   (U.s.l.)   o   dell'azienda
ospedaliera, prima dell'immissione in servizio; 
   2) il personale dipendente da pubbliche  ammininistrazioni  ed  il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed  enti  di  cui  agli
articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, e' dispensato dalla visita medica; ((4)) 
  c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere; 
  d)  iscrizione   all'albo   professionale,   ove   richiesta,   per
l'esercizio  professionale.  L'iscrizione  al   corrispondente   albo
professionale di  uno  dei  Paesi  dell'Unione  europea  consente  la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo  dell'iscrizione
all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 
 2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo nonche'  coloro  che  siano  stati  dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver  conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o  viziati
da invalidita' non sanabile. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L.
9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera d))
che, fermi restando  gli  obblighi  di  certificazione  previsti  dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti  a
sorveglianza  sanitaria,  e'  abrogata  la  disposizione  concernente
l'obbligo del certificato di idoneita' fisica  per  l'assunzione  nel
pubblico impiego di  cui  alla  lettera  b),  comma  1  del  presente
articolo.