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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1997, n. 479

Regolamento recante modifiche agli articoli 239 e 240, concernenti la revisione degli autoveicoli, del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-1-1998
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 30-1-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo
3, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica,
sono emanate norme regolamentari  per l'esecuzione e l'attuazione del
codice della strada;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 1997;
  Sulla proposta dei  Ministri dei lavori pubblici e  dei trasporti e
della navigazione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 239 del decreto  del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992,  n. 495,  come modificato  dal decreto  del Presidente
della  Repubblica  16  settembre  1996, n.  610,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) all'ultimo periodo del comma 3 le parole: "all'articolo 3, comma
1, lettera b), della legge 5  febbraio 1992, n. 122." sono sostituite
da: "all'articolo  1, comma 1,  lettera a), della legge  26 settembre
1996, n. 507,  riguardanti le attivita' indicate al  comma 2, lettera
a).";
  b) al comma 4, la lettera a) e' cosi' sostituita:
  " a)  deve avere la propria  officina nel territorio del  comune in
cui hanno  sede le altre imprese  con cui forma il  raggruppamento di
cui alla successiva lettera b). Detta officina puo' essere situata in
comune  diverso, anche  se  di  diversa provincia,  da  quello, o  da
quelli,  in   cui  hanno  sede   le  altre  imprese   costituenti  il
raggruppamento purche' tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed
almeno  uno  sia compreso  nell'ambito  della  provincia per  cui  il
consorzio  ha ottenuto  la concessione.  Qualora si  avvalgano di  un
unico centro attrezzato per le  revisioni, questo deve essere situato
in uno dei comuni predetti;";
  c) al comma  4, lettera d.3), le parole: "all'articolo  3, comma 1,
lettera b), della legge 5 febbraio  1992, n. 122" sono sostituite da:
"all'articolo 1, comma 1, lettera  a), della legge 26 settembre 1996,
n. 507".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            - Il  testo dell'art.  3 della legge  n. 122/1992,   come
          modificato dalla legge n. 507/1996, e' il seguente:
            "Art.  3.  -  1. Ai fini  dell'iscrizione nel registro di
          cui all'art.  2, l'impresa deve documentare la  sussistenza
          dei requisiti seguenti:
               a) (abrogata dalla legge n. 507/1996);
               b) (abrogata dalla legge n. 507/1996);
            c)  designazione  di un responsabile tecnico, anche nella
          persona del titolare  dell'impresa,  per   ciascuna   delle
          attivita'    per    il    cui  esercizio   e'     richiesta
          l'iscrizione  nell'apposita   sezione  del registro di  cui
          all'art.   2, in possesso    dei  requisiti    personali  e
          tecnicoprofessionali di cui all'art. 7;
            d)  sede dell'impresa   nella provincia cui si  riferisce
          il registro delle   imprese  esercenti    l'attivita'    di
          autoriparazione nel  quale viene chiesta l'iscrizione.
            2.    La perdita   di uno  o  piu' dei  requisiti  di cui
          al comma  1 comporta la cancellazione dal registro  di  cui
          all'art. 2".
            -  Il testo  dell'art.  1,  comma 1,  lettera  a),  della
          legge  n.  507/1996, e' il seguente:
            "1.    La   dotazione   delle    attrezzature   e   delle
          strumentazioni,    occorrenti        per        l'esercizio
          dell'attivita'  di    autoriparazione,    e'  stabilita  ed
          aggiornata con  decreto del   Ministero dei    trasporti  e
          della navigazione,  sentite le organizzazioni sindacali  di
          categoria   maggiormente   rappresentative,   con   cadenza
          biennale".