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LEGGE 26 settembre 1996, n. 507

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.

note: Entrata in vigore della legge: 1-10-1996
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Testo in vigore dal:  1-10-1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, è stabilita ed aggiornata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale";
b) al comma 1 dell'articolo 3 le lettere a) e b) sono abrogate;
c) il comma 4 dell'articolo 13 è abrogato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 122/1992, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 2 (Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione). - 1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Il registro è articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attività di cui al comma 3 dell'art. 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'art. 4.
2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, di tutela dagli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni.
3. Ciascuna impresa può essere iscritta in una o più sezioni del registro di cui al comma 1, in relazione all'attività effettivamente esercitata. Non è consentito esercitare attività di autoriparazione che non siano di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui al comma 1 in cui l'impresa è iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale.
3-bis. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, è stabilita ed aggiornata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale".
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge n. 122/1992, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 2, l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti:
a)-b) (abrogate);
c) designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'art. 2, in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'art. 7;
d) sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione".
- Il testo dell'art. 13 della legge n. 122/1992, così come da ultimo modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 13 (Disposizioni transitorie). - 1. In sede di prima applicazione, sono iscritte nel registro di cui all'art. 2 le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività di cui all'art. 1, e le attività specializzate ad esse assimilabili, essendo iscritte nel registro delle ditte di cui all'art. 50 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 2011 del 1934 ovvero nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della citata legge n. 443 del 1985.
2. Le imprese di cui al comma 1 designano, entro centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro di cui all'art. 2, il responsabile tecnico di cui all'art. 7, purché in possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 del medesimo art. 7.
3. Nel caso delle imprese artigiane iscritte nell'albo di cui all'art. 5 della citata legge n. 443 del 1985, e in sede di prima applicazione della presente legge, il responsabile tecnico può essere designato, anche in difetto dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 dell'art. 7, nella persona del titolare, ovvero nelle persone di un socio o di un familiare partecipante alla impresa o di un dipendente la cui partecipazione diretta al processo di lavorazione per almeno tre anni negli ultimi cinque anni sia attestata mediante dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. (Abrogato).
4-bis. Le imprese di cui al comma 1 che abbiano avviato le procedure necessarie per conseguire le prescritte autorizzazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 hanno titolo a rimanere iscritte al registro fino all'avvenuto rilascio delle medesime".