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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1997, n. 465

Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2009)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 6-1-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto l'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visti  l'articolo  2  della  legge  23  ottobre 1992, n. 421, ed il
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi nelle adunanze del 22 settembre
1997 e del 3 novembre 1997;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  maggiormente
rappresentative,  nonche'  l'Associazione  nazionale  comuni italiani
(A.N.C.I.) e l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 novembre 1997;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri  per  la  funzione  pubblica  e  gli  affari regionali e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
             Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
                dei segretari comunali e provinciali

  1.  L'Agenzia  autonoma  per  la  gestione  dell'albo dei segretari
comunali  e  provinciali,  di  seguito  denominata Agenzia, istituita
dall'articolo  17,  comma  76, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di
seguito  denominata  legge,  ha  personalita'  giuridica  di  diritto
pubblico  ed  e'  dotata  di  autonomia  organizzativa,  gestionale e
contabile.
  2.  L'Agenzia,  fino  all'attuazione  dei  decreti  legislativi  in
materia  di  riordino,  accorpamento  e soppressione dei Ministeri in
attuazione  della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero dell'interno.
  3. L'Agenzia ha sede centrale in Roma.



          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Note  alle premesse:
          - Il  testo del  comma 5  dell'art. 87  della Costituzione,
          e'  il    seguente:  "Promulga le leggi ed  emana i decreti
          aventi valore di legge e i regolamenti".
            -  Il  testo   del comma 2, dell'art. 17, della  legge 23
          agosto 1988, n.  400,  e'  il  seguente:  "2. Con   decreto
          del  Presidente  della Repubblica, previa deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri,  sentito il consiglio di   Stato,
          sono  emanati  i  regolamenti    per  la  disciplina  delle
          materie,  non    compete  da    riserva assoluta   di legge
          prevista dalla   Costituzione,  perle   quali  le     leggi
          della       Repubblica,  autorizzando    l'esercizio  della
          potesta' regolamentare  del Governo, determinano  le  norme
          generali      regolatrici   della   materia   e  dispongono
          l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
          in vigore delle  norme regolamentari".   - Il    testo  del
          comma  78   dell'art. 17 della  legge  15 maggio  1997,  n.
          127,  e'  il seguente:  "78.  Con regolamento  da  emanarsi
          entro  tre   mesi   dalla data  di entrata  in vigore della
          presente legge, ai   sensi dell'art. 17, comma    2,  della
          legge  23  agosto 1988,  n. 400, su  proposta del  Ministro
          competente sentite le    organizzazioni  sindacali    e  le
          rappresentanze    degli  enti locali    e   salvo    quanto
          previsto    dalla   presente    legge,   sono  disciplinati
          l'organizzazione,    il    funzionamento   e  l'ordinamento
          contabile   dell'Agenzia,  l'amministrazione   dell'albo  e
          la    sua  articolazione    in    sezioni    e  in    fasce
          professionali,    l'iscrizione  all'albo   degli   iscritti
          all'albo   provvisorio,  le  modalita'  di svolgimento  dei
          concorsi  per    l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le
          fasce  professionali, il procedimento disciplinare    e  le
          modalita' di  utilizzazione dei  segretari  non chiamati  a
          ricoprire  sedi   di segreteria.    Le  abrogazioni   e  le
          modificazioni  previste    dal regolamento   hanno  effetto
          decorsi  centoventi    giorni  dalla   data di entrata   in
          vigore del  regolamento  stesso.   Il regolamento    dovra'
          conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a)  individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia
          nel limite massimo costituito  dal personale  del  Servizio
          segretari    comunali  e  provinciali  dell'amministrazione
          civile dell'interno;
            b)  reclutamento del  personale da  destinare all'Agenzia
          mediante utilizzo   delle    procedure   in   materia    di
          mobilita',    ricorrendo prioritariamente, anche in  deroga
          alle disposizioni dell'ordinamento speciale,  al  personale
          dell'amministrazione   civile    dell'interno,  utilizzando
          anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;
            c)   previsione      di  un  esame     di  idoneita'  per
          l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei  corsi
          promossi dalla Scuola superiore  per  la  formazione  e  la
          specializzazione     dei     dirigenti    della    pubblica
          amministrazione   locale ovvero   dalla sezione    autonoma
          della    Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno
          di cui al comma 79;
            d)  disciplina  dell'ordinamento  contabile  dell'Agenzia
          anche    in deroga   alle disposizioni   sulla contabilita'
          generale  dello    Stato,  fermo  restando    l'obbligo  di
          sottoporre  il    rendiconto  della gestione finanziaria al
          controllo della Corte dei conti;
            e)  utilizzazione   in via prioritaria  dei segretari non
          chiamati a ricoprire  sedi di  segreteria  per le  esigenze
          dell'Agenzia e  per incarichi di  supplenza e di  reggenza,
          ovvero per   l'espletamento  di  funzioni    corrispondenti
          alla   qualifica  rivestita   presso  altre amministrazioni
          pubbliche con oneri retributivi  a loro carico". - Il testo
          dell'art. 2   della   legge   23 ottobre   1992,    n.  421
          recante:   "Delega  al Governo  per la  razionalizzazione e
          la revisione  delle discipline in materia di sanita',    di
          pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale",
          e' il seguente:
            "Art.  2.  - 1. Il  Governo della  Repubblica e' delegato
          a emanare entro novanta giorni   dalla data di  entrata  in
          vigore   della   presente   legge  uno  o     piu'  decreti
          legislativi,    diretti        al    contenimento,     alla
          razionalizzazione    e al   controllo  della spesa  per  il
          settore   del pubblico    impiego,     al     miglioramento
          dell'efficienza    e    della produttivita',  nonche'  alla
          sua  riorganizzazione;  a  tal fine  e' autorizzato a:
            a) prevedere, con  uno o piu' decreti, salvi  i    limiti
          collegati  al  perseguimento   degli    interessi  generali
          cui     l'organizzazione    e  l'azione    delle  pubbliche
          amministrazioni    sono    indirizzate, che   i rapporti di
          lavoro e di  impiego dei dipendenti  delle  amministrazioni
          dello  Stato  e  degli  altri  enti di cui agli articoli 1,
          primo comma, e 26, primo comma,  della legge 29 marzo 1983,
          n.  93, siano ricondotti sotto  la disciplina  del  diritto
          civile  e  siano regolati  mediante contratti   individuali
          e   collettivi;  prevedere    una   disciplina  transitoria
          idonea  ad assicurare   la graduale sostituzione del regime
          attualmente in   vigore nel settore   pubblico  con  quello
          stabilito  in  base al  presente articolo;  prevedere nuove
          forme    di  partecipazione  delle  rappresentanze      del
          personale    ai fini   dell'organizzazione del lavoro nelle
          amministrazioni;
            b)  prevedere criteri  di   rappresentativita' ai    fini
          dei    diritti  sindacali      e   della     contrattazione
          compatibili    con  le    norme  costituzionali;  prevedere
          strumenti  per  la    rappresentanza  negoziale della parte
          pubblica, autonoma  ed obbligatoria, mediante  un  apposito
          organismo  tecnico,  dotato  di    personalita'  giuridica,
          sottoposto alla vigilanza della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri  ed  operante  in  conformita' alle direttive
          impartite  dal  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri;
          stabilire che l'ipotesi  di contratto collettivo, corredata
          dai    necessari    documenti    indicativi   degli   oneri
          finanziari,   sia trasmessa   dall'organismo tecnico,    ai
          fini    dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo
          che  dovra' pronunciarsi in senso positivo o negativo entro
          un termine   non superiore a quindici  giorni,  decorso  il
          quale  l'autorizzazione   si intende  rilasciata; prevedere
          che la legittimita'  e    la   compatibilita'     economica
          dell'autorizzazione   governativa   siano   sottoposte   al
          controllo  della Corte dei conti, che dovra'   pronunciarsi
          entro   un  termine certo,  decorso  il quale  il controllo
          si intende effettuato senza rilievi;
            c) prevedere l'affidamento delle controversie  di  lavoro
          riguardanti  i   pubblici  dipendenti, cui  si  applica  la
          disciplina di   cui   al presente  articolo,    escluse  le
          controversie  riguardanti  il personale di cui alla lettera
          e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della  presente
          lettera,  alla  giurisdizione del giudice ordinario secondo
          le disposizioni che regolano  il  processo  del  lavoro,  a
          partire  dal  terzo  anno successivo   alla emanazione  del
          decreto legislativo  e comunque non prima del    compimento
          della  fase  transitoria  di    cui  alla  lettera  a);  la
          procedibilita'   del   ricorso   giurisdizionale      resta
          subordinata   all'esperimento   di     un  tentativo     di
          conciliazione,   che, in   caso di  esito    positivo    si
          definisce mediante  verbale  costituente  titolo esecutivo.
          Sono  regolate con legge,  ovvero, sulla base della legge o
          nell'ambito dei  principi dalla   stessa posti,   con  atti
          normativi o amministrativi, le seguenti materie:
            1)   le responsabilita'  giuridiche attinenti  ai singoli
          operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
            2) gli organi, gli uffici, i modi di  conferimento  della
          titolarita' dei medesimi;
            3)   i  principi  fondamentali  di  organizzazione  degli
          uffici;
            4)  i  procedimenti di   selezione   per   l'accesso   al
          lavoro  e  di avviamento al lavoro;
            5)  i   ruoli e  le dotazioni organiche  nonche' la  loro
          consistenza complessiva.   Le dotazioni   complessive    di
          ciascuna  qualifica   sono definite   previa   informazione
          alle   organizzazioni   sindacali interessate  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale;
            6)   la   garanzia   della  liberta'  di  insegnamento  e
          l'autonomia professionale nello svolgimento  dell'attivita'
          didattica, scientifica e di ricerca;
            7)   la   disciplina   della   responsabilita'   e  delle
          incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed  altre attivita'
          e i casi di   divieto di cumulo  di  impieghi  e  incarichi
          pubblici;
            d)  prevedere  che    le pubbliche amministrazioni e  gli
          enti pubblici di cui  alla    lettera  a)  garantiscano  ai
          propri   dipendenti parita' di trattamenti  contrattuali  e
          comunque trattamenti  non  inferiori   a quelli  prescritti
          dai contratti collettivi;
            e)   mantenere    la  normativa  vigente,  prevista   dai
          rispettivi ordinamenti,    per     quanto     attiene    ai
          magistrati    ordinari    e amministrativi, agli avvocati e
          procuratori dello Stato, al personale militare   e    delle
          Forze    di      polizia,    ai   dirigenti   generali   ed
          equiparati,  al  personale  delle  carriere  diplomatica  e
          prefettizia;
            f)   prevedere  la  definizione  di criteri  di  unicita'
          di  ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli  delle
          carriere diplomatica e prefettizia e  le relative modalita'
          di    accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei
          dirigenti   di piu' elevato livello,  con  la  garanzia  di
          specifiche  obiettive  capacita'   professionali; prevedere
          una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso  alle
          qualifiche  dirigenziali  di  primo livello anche  mediante
          norme di riordino della Scuola superiore    della  pubblica
          amministrazione,  anche    in relazione alla   funzione  di
          accesso,  senza oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio
          dello  Stato, prevedendo  figure  di  vertice con  distinte
          responsabilita'           didatticoscientifiche           e
          gestionaliorganizzative;
               g) prevedere:
            1) la separazione  tra i compiti di direzione politica  e
          quelli di direzione    amministrativa;  l'affidamento    ai
          dirigenti    - nell'ambito delle scelte di  programma degli
          obiettivi  e    delle  direttive  fissate  dal     titolare
          dell'organo  -   di   autonomi   poteri di   direzione,  di
          vigilanza  e di  controllo,  in particolare   la   gestione
          di    risorse  finanziarie attraverso l'adozione di  idonee
          tecniche di bilancio, la gestione delle   risorse  umane  e
          la  gestione  di    risorse  strumentali;  cio'  al fine di
          assicurare    economicita',  speditezza  e  rispondenza  al
          pubblico interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
            2)    la    verifica  dei   risultati  mediante  appositi
          nuclei  di valutazione  composti  da dirigenti  generali  e
          da esperti,   ovvero attraverso      convenzioni        con
          organismi      pubblici       o     privati particolarmente
          qualificati nel controllo di gestione;
            3)  la  mobilita',  anche   temporanea, dei    dirigenti,
          nonche'    la rimozione dalle funzioni e il  collocamento a
          disposizione  in  caso  di  mancato   conseguimento   degli
          obiettivi prestabiliti della gestione;
            4)  i  tempi  e  i  modi per  l'individuazione,  in  ogni
          pubblica amministrazione,  degli   organi  e  degli  uffici
          dirigenziali      in  relazione     alla     rilevanza    e
          complessita' delle  funzioni   e   della quantita'    delle
          risorse    umane, finanziarie,  strumentali assegnate; tale
          individuazione  dovra'     comportare  anche      eventuali
          accorpamenti  degli   uffici   esistenti;  dovranno  essere
          previsti   i   criteri   per l'impiego   e   la    graduale
          riduzione  del   numero   dei   dirigenti   in servizio che
          risultino in eccesso rispetto agli  uffici  individuati  ai
          sensi della presente norma;
            5) una apposita,  separata area di contrattazione  per il
          personale  dirigenziale   non  compreso  nella  lettera e),
          cui     partecipano      le   confederazioni      sindacali
          maggiormente    rappresentative  sul  piano nazionale  e le
          organizzazioni  sindacali    del  personale     interessato
          maggiormente    rappresentative    sul    piano  nazionale,
          assicurando  un adeguato riconoscimento delle    specifiche
          tipologie   professionali;   la   definizione         delle
          qualifiche      dirigenziali    e      delle       relative
          attribuzioni;       l'istituzione      di      un'area   di
          contrattazione  per  la dirigenza medica,   stabilendo  che
          la  relativa    delegazione  sindacale  sia    composta  da
          rappresentanti  delle    organizzazioni  sindacali      del
          personale  medico  maggiormente  rappresentative  sul piano
          nazionale;
            h)  prevedere procedure  di   contenimento e    controllo
          della    spesa  globale  per i dipendenti pubblici,   entro
          limiti  massimi  globali,  per  ciascun  comparto    e  per
          ciascuna  amministrazione o   ente; prevedere, nel bilancio
          dello Stato e nei bilanci delle  altre  amministrazioni  ed
          enti,  l'evidenziazione    della spesa   complessiva per il
          personale, a preventivo  e  a consuntivo;   prevedere    la
          revisione  dei  controlli amministrativi dello  Stato sulle
          regioni, concentrandoli  sugli atti fondamentali      della
          gestione        ed    assicurando      l'audizione      dei
          rappresentanti     dell'ente     controllato,     adeguando
          altresi'      la composizione degli   organi di   controllo
          anche  al fine  di garantire l'uniformita' dei  criteri  di
          esercizio del controllo stesso;
            i)    prevedere    che   nei    limiti   di   cui    alla
          lettera   h)  la contrattazione sia nazionale e decentrata;
            l)  definire procedure   e   sistemi di    controllo  sul
          conseguimento  degli  obiettivi    stabiliti  per le azioni
          amministrative,  nonche'   sul   contenimento   dei   costi
          contrattuali  entro  i limiti predeterminati dal Governo  e
          dalla normativa  di  bilancio,  prevedendo negli    accordi
          contrattuali   del pubblici  dipendenti la  possibilita' di
          prorogare l'efficacia     temporale     del      contratto,
          ovvero    di    sospenderne l'esecuzione parziale o  totale
          in caso di  accertata esorbitanza dai limiti  di  spesa;  a
          tali  fini,    prevedere che il Nucleo di valutazione della
          spesa  relativa  al   pubblico  impiego  istituito   presso
          il  Consiglio    nazionale  dell'economia    e del   lavoro
          dall'art.   10 della legge 30   dicembre  1991,  n.    412,
          operi,  su  richiesta   del Presidente del  Consiglio   dei
          Ministri  o  delle   organizzazioni  sindacali, nell'ambito
          dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente,  con  compiti
          sostitutivi  di  quelli    affidatigli  dal  citato art. 10
          della legge 30 dicembre 1991,   n. 412,  di    controllo  e
          certificazione dei  costi del lavoro  pubblico  sulla  base
          delle   rilevazioni  effettuate  dalla Ragioneria  generale
          dello  Stato,  dal  Dipartimento della   funzione  pubblica
          e  dall'Istituto  nazionale  di  statistica;  per  il  piu'
          efficace  perseguimento    di  tali obiettivi,   realizzare
          l'integrazione funzionale del Dipartimento  della  funzione
          pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;
            m)   prevedere,  nelle  ipotesi  in cui  per  effetto  di
          decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per
          il pubblico impiego ecceda  i   limiti   prestabiliti   dal
          Governo,    che    il    Ministro    del  bilancio  e della
          programmazione  economica  ed  il    Ministro  del   tesoro
          presentino,   in   merito,  entro     trenta  giorni  dalla
          pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione    al
          Parlamento  impegnando Governo e Parlamento a  definire con
          procedura  d'urgenza  una    nuova  disciplina  legislativa
          idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;
            n)  prevedere  che, con riferimento  al settore pubblico,
          in deroga all'art. 2103   del  codice  civile,  l'esercizio
          temporaneo  di  mansioni superiori   non   attribuisce   il
          diritto  all'assegnazione  definitiva delle   stesse,   che
          sia     consentita    la    temporanea  assegnazione    con
          provvedimento  motivato    del  dirigente   alle   mansioni
          superiori  per  un periodo   non eccedente  tre mesi  o per
          sostituzione del   lavoratore assente  con    diritto  alla
          conservazione    del      posto   esclusivamente   con   il
          riconoscimento    del      diritto       al     trattamento
          corrispondente  all'attivita'  svolta  e  che  comunque non
          costituisce   assegnazione   alle   mansioni      superiori
          l'attribuzione   di   alcuni   soltanto dei  compiti propri
          delle  mansioni   stesse;   definendo   altresi'   criteri,
          procedure e modalita' di detta assegnazione;
            o)   procedere alla  abrogazione  delle  disposizioni che
          prevedono  automatismi  che  influenzano  il    trattamento
          economico fondamentale ed accessorio,  e   di  quelle   che
          prevedono    trattamenti  economici accessori,  settoriali,
          comunque  denominati,  a   favore di   pubblici  dipendenti
          sostituendole     contemporaneamente  con    corrispondenti
          disposizioni  di  accordi contrattuali  anche  al  fine  di
          collegare    direttamente      tali   trattamenti      alla
          produttivita'   individuale  e    a  quella      collettiva
          ancorche'   non  generalizzata   ma   correlata all'apporto
          partecipativo,     raggiunte     nel    periodo,   per   la
          determinazione  delle  quali   devono   essere   introdotti
          sistemi    di  valutazione   e   misurazione,   ovvero allo
          svolgimento    effettivo    di  attivita'   particolarmente
          disagiate        ovvero   obiettivamente   pericolose   per
          l'incolumita'    personale  o  dannose    per  la   salute;
          prevedere  che  siano comunque   fatti salvi  i trattamenti
          economici   fondamentali ed  accessori    in      godimento
          aventi   natura  retributiva   ordinaria  o corrisposti con
          carattere di generalita'  per  ciascuna  amministrazione  o
          ente;    prevedere  il    principio  della  responsabilita'
          personale dei dirigenti in caso di  attribuzione  impropria
          dei trattamenti economici accessori;
            p)    prevedere  che    qualunque  tipo   di incarico   a
          dipendenti   della pubblica  amministrazione  possa  essere
          conferito  in  casi  rigorosamente predeterminati; in   oni
          caso, prevedere che   l'amministrazione, ente,  societa'  o
          persona  fisica che hanno conferito al personale dipendente
          da  una   pubblica   amministrazione   incarichi   previsti
          dall'art.  24 della legge 30  dicembre 1991, n.  412, entro
          sei mesi  dall'emanazione dei decreti  legislativi di   cui
          al  presente   articolo,   siano tenuti  a comunicare  alle
          amministrazioni  di  appartenenza   del  personale medesimo
          gli   emolumenti  corrisposti  in  relazione   ai  predetti
          incarichi,   allo   scopo   di  favorire    la     completa
          attuazione  dell'anagrafe  delle prestazioni prevista dallo
          stesso art. 24;
            q)     al     fine     del     contenimento    e    della
          razionalizzazione    delle  aspettative  e   dei   permessi
          sindacali  nel  settore  pubblico,  prevedere l'abrogazione
          delle  disposizioni  che   regolano la   gestione   e    la
          fruizione    di    dette    prerogative,  stabilendo    che
          contemporanemente  l'intera  materia  venga    disciplinata
          nell'ambito  della contrattazione collettiva,  determinando
          i   limiti massimi   delle  aspettative    e  dei  permessi
          sindacali   in   un   apposito  accordo  stipulato  tra  il
          Presidente del  Consiglio dei  Ministri o  un suo  delegato
          e       le   confederazioni   sindacali        maggiormente
          rappresentative     sul  piano  nazionale,  da recepire con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  previa
          deliberazione    del   Consiglio   dei     Ministri;   tali
          limiti  massimi dovranno essere determinati tenendo   conto
          della  diversa  dimensione  e  articolazione  organizzativa
          delle  amministrazioni, della consistenza numerica      del
          personale     nel    suo   complesso    e  del    personale
          sindacalizzato,  prevedendo   il  divieto  di  cumulare   i
          permessi sindacali   giornalieri;  prevedere    che    alla
          ripartizione    delle  aspettative    sindacali    tra   le
          confederazioni  e  le  organizzazioni sindacali      aventi
          titolo        provveda,       in       relazione       alla
          rappresentativita' delle medesime accertata  ai sensi della
          normativa vigente  nel  settore  pubblico,  la   Presidenza
          del    Consiglio   dei Ministri   -    Dipartimento   della
          funzione   pubblica,      sentite    le  confederazioni  ed
          organizzazioni  sindacali  interessate;  prevedere  che  le
          amministrazioni   pubbliche  forniscano  al    Dipartimento
          della  funzione  pubblica   il  numero  complessivo  ed   i
          nominativi   dei beneficiari    dei  permessi    sindacali;
          inoltre  prevedere, secondo  i tempi definiti  dall'accordo
          di    cui  sopra,    che  ai    dipendenti  delle pubbliche
          amministrazioni si applichino,  in materia di aspettative e
          permessi sindacali,  le disposizioni della  legge 20 maggio
          1970, n.  300,  e   successive   modificazioni;   prevedere
          che,   oltre   ai  dati relativi ai permessi sindacali,  le
          pubbliche amministrazioni debbano annualmente  fornire alla
          Presidenza  del Consiglio   dei Ministri    -  Dipartimento
          della    funzione    pubblica   gli    elenchi  nominativi,
          suddivisi   per   qualifica,   del   personale   dipendente
          collocato     in  aspettativa,    in  quanto    chiamato  a
          ricoprire una   funzione  pubblica  elettiva    ovvero  per
          motivi    sindacali. I   dati riepilogativi   degli elenchi
          sono  pubblicati  in  allegato   alla   relazione   annuale
          da  presentare  al Parlamento   ai sensi dell'art. 16 della
          legge 29 marzo 1983, n. 93;
            r) prevedere,  al    fine  di  assicurare  la    migliore
          distribuzione  del  personale nelle   sedi di  servizio sul
          territorio nazionale,  che le amministrazioni e   gli  enti
          pubblici  non   possano procedere   a nuove assunzioni, ivi
          comprese quelle riguardanti le categorie protette, in  caso
          di    mancata  rideterminazione    delle  piante  organiche
          secondo  il  disposto  dell'art.  6 della legge 30 dicembre
          1991, n. 412, ed in caso di   accertata  possibilita'    di
          copertura      dei   posti     vacanti  mediante  mobilita'
          volontaria,  ancorche'   realizzabile  a    seguito   della
          copertura    del fabbisogno   di   personale nella  sede di
          provenienza;  prevedere  norme  dirette  ad  impedire    la
          violazione  e  l'elusione degli obblighi   temporanei    di
          permanenza   dei   dipendenti    pubblici   in  determinate
          sedi,    stabilendo in  sette anni  il relativo  periodo di
          effettiva  permanenza nella  sede di   prima  destinazione,
          escludendo  anche  la  possibilita'  di  disporre  in  tali
          periodi comandi o distacchi presso   sedi   con   dotazioni
          organiche    complete;    prevedere   che   i trasferimenti
          mediante  mobilita' volontaria, compresi quelli  di cui  al
          comma    2  dell'art. 4 della   legge 29 dicembre 1988,  n.
          554,  siano  adottati  con  decreto  del  Presidente    del
          Consiglio  dei  Ministri  e che il personale eccedente, che
          non  accetti la mobilita' volontaria,  sia  sottoposto    a
          mobilita'    d'ufficio   e, qualora   non   ottemperi,  sia
          collocato in  disponibilita' ai   sensi dell'art.   72  del
          testo  unico  delle   disposizioni concernenti  lo  statuto
          degli impiegati  civili dello Stato approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
            s)  prevedere  che,  fatte salve le disposizioni di leggi
          speciali, la disciplina  del trasferimento  di azienda   di
          cui    all'art.  2112   del codice civile  si applica anche
          nel caso di transito  dei dipendenti degli enti  pubblici e
          delle   aziende municipalizzate o   consortili  a  societa'
          private per  effetto di  norme di  legge, di  regolamento o
          convenzione,  che  attribuiscano  alle stesse  societa'  le
          funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
            t)    prevedere   una   organica regolamentazione   delle
          modalita'   di accesso all'impiego  presso    le  pubbliche
          amministrazioni,  espletando,  a cura  della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,    concorsi  unici  per   profilo
          professionale  abilitanti   all'impiego presso le pubbliche
          amministrazioni, ad eccezione  delle  regioni,  degli  enti
          locali  e  loro  consorzi,    previa   individuazione   dei
          profili  professionali,   delle procedure   e   tempi    di
          svolgimento   dei   concorsi,  nonche'  delle modalita'  di
          accesso alle  graduatorie   di   idonei da   parte    delle
          amministrazioni      pubbliche,  prevedendo    altresi'  la
          possibilita', in determinati casi, di provvedere attraverso
          concorsi per soli titoli o di   selezionare   i   candidati
          mediante    svolgimento     di     prove  psicoattitudinali
          avvalendosi  di sistemi  automatizzati;  prevedere altresi'
          il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;
            u)  prevedere    per  le categorie   protette di   cui al
          titolo    I  della  legge    2  aprile    1968,  n.    482,
          l'assunzione,    da  parte   dello Stato, delle   aziende e
          degli enti    pubblici,  per    chiamata  numerica    degli
          iscritti    nelle liste  di collocamento  sulla base  delle
          graduatorie stabilite   dagli   uffici   provinciali    del
          lavoro  e  della  massima occupazione;
            v)  al fine  d assicurare  una migliore  efficienza degli
          uffici  e delle  strutture delle  amministrazioni pubbliche
          in relazione   alle rispettive   inderogabili      esigenze
          funzionali,    prevedere    che  il personale  appartenente
          alle   qualifiche  funzionali   possa   essere  utilizzato,
          occasionalmente    e con  criteri di flessibilita',  per lo
          svolgimento di mansioni relative a profili professionali di
          qualifica funzionale immediatamente inferiore;
            z)  prevedere,  con  riferimento  al  titolo  di  studio,
          l'utilizzazione,  anche  d'ufficio,   del personale docente
          soprannumerario  delle scuole di  ogni ordine  e grado   in
          posti    e  classi    di  concorso    diversi  da quelli di
          titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il
          passaggio  di  ruolo  del     predetto  personale   docente
          soprannumerario  e' consentito    purche'    in    possesso
          di    idonea    abilitazione     e specializzazione,    ove
          richiesta,    secondo  la  normativa  vigente; prevedere il
          passaggio del personale   docente in soprannumero    e  del
          personale  amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato
          presso gli uffici  scolastici   regionali  e   provinciali,
          a   domanda,  nelle qualifiche   funzionali, nei    profili
          professionali  e nelle  sedi che presentino  disponibilita'
          di  posti,  nei  limiti  delle  dotazioni organiche     dei
          ruoli          dell'amministrazione       centrale        e
          dell'amministrazione    scolastica      periferica      del
          Ministero dellapubblica istruzione previste cumulativamente
          dalle  tabelle  A  e B allegate  al decreto  del Presidente
          del Consiglio  dei Ministri  27 luglio   1987,   pubblicato
          nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 33
          dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;
            aa) prevedere    per  il  personale    docente  di  ruolo
          l'istituzione  di  corsi   di riconversione  professionale,
          con  verifica finale,  aventi valore abilitante,  l'accesso
          ai  quali  avvenga  sulla    base  dei  titoli  di   studio
          posseduti  al  fine di  rendere  possibile   una   maggiore
          mobilita' professionale all'interno del  comparto scuola in
          relazione   ai     fenomeni    di    diminuzione      della
          popolazione    scolastica    e    ai  cambiamenti     degli
          ordinamenti  e  dei  programmi  di  insegnamento; prevedere
          nell'ambito  delle trattative  contrattuali l'equiparazione
          della mobilita'  professionale (passaggi  di cattedra  e di
          ruolo)   a   quella   territoriale   ed  il  supera-  mento
          dell'attuale ripartizione  tra  i  posti  riservati    alla
          mobilita'  e quelli  riservati alle immissioni in ruolo nel
          senso di rendere  disponibili per le  immissioni  in  ruolo
          solo  i posti che residuano dopo le operazioni di mobilita'
          in ciascun anno scolastico;
            bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle
          dotazioni organiche  aggiuntive per  le scuole  materne   e
          per    gli  istituti   e scuole d'istruzione  secondaria ed
          artistica, fino  al raggiungimento del  3 per  cento  della
          consistenza  organica,    a  modifica    di quanto previsto
          dall'art.  13, primo comma,  della legge 20 maggio    1982,
          n.   270,   e   successive   modificazioni e  integrazioni;
          sopprimere,    con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94,
          i commi decimo e undicesimo  dell'art.  14  della    citata
          legge  20  maggio 1982, n.   270, e prevedere norme dirette
          alla progresiva abolizione delle  attuali disposizioni  che
          autorizzano  l'impiego    del   personale della   scuola in
          funzioni  diverse     da     quelle     di        istituto;
          conseguentemente    dovra'   essere prevista    una   nuova
          regolamentazione   di  tutte   le  forme   di utilizzazione
          del  personale della   scuola per    garantirne  l'impiego,
          anche  attraverso  forme di reclutamento   per concorso, in
          attivita' di particolare utilita'   strettamente  attinenti
          al  settore    educativo  e  per fini   di istituto   anche
          culturali previsti   da leggi   in vigore.    Tale    nuova
          regolamentazione   potra'   consentire   una  utilizzazione
          complessiva di personale non superiore alle mille unita';
            cc)    prevedere    che    le  dotazioni    dell'organico
          aggiuntivo      siano   destinate     prevalentemente  alla
          copertura  delle supplenze   annuali.   Cio'    nell'ambito
          delle    quote  attualmente    stabilite  per    le diverse
          attivita' di  cui all'art. 14 della  legge 20 maggio  1982,
          n. 270, e successive modificazioni;
            dd)      procedere   alla     revisione    delle    norme
          concernenti   il conferimento delle  supplenze annuali    e
          temporanee  per    il personale docente,    amministrativo,
          tecnico   ed  ausiliario   prevedendo  la possibilita'   di
          fare    ricorso    alle supplenze   annuali   solo per   la
          copertura dei posti effettivamente vacanti   e  disponibili
          ed  ai  quali  non  sia   comunque assegnato   personale ad
          altro titolo  per l'intero anno scolastico,  stabilendo  la
          limitazione  delle supplenze temporanee al solo periodo  di
          effettiva permanenza delle  esigenze di servizio; procedere
          alla revisione della  disciplina che regola l'utilizzazione
          del  personale    docente  che    riprende  servizio   dopo
          l'aspettativa  per  infermita'  o per motivi di   famiglia;
          nelle sole classi terminali dei  cicli  di  studio  ove  il
          docente  riprenda  servizio  dopo il 30 aprile ed a seguito
          di un periodo di  assenza non inferiore a  novanta  giorni,
          viene confermato il supplente  a garanzia della continuita'
          didattica  e i docenti di ruolo che non riprendano servizio
          nella propria classe sono impiegati per supplenze o per  lo
          svolgimento di altri compiti;
            ee)  procedere  alla revisione, nell'ambito  dell'attuale
          disciplina del   reclutamento del   personale   docente  di
          ruolo,  dei criteri  di costituzione e  funzionamento delle
          commissioni  giudicatrici  al fine di realizzare  obiettivi
          di accelerazione, efficienza   e  contenimento  complessivo
          della  spesa  nello svolgimento delle procedure di concorso
          mediante un piu'  razionale accorpamento delle classi    di
          concorso ed il maggior  decentramento possibile delle  sedi
          di  esame,   nonche' un piu' frequente  ricorso alla scelta
          dei  componenti delle commissioni fra il  personale docente
          e  direttivo in quiescenza, anche  ai sensi del decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  10  giugno  1986,
          pubblicato    nella  Gazzetta   Ufficiale n.   190 del   18
          agosto   1986, e successive  modificazioni, ed  assicurando
          un   adeguato compenso   ai  componenti  delle  commissioni
          stesse  nei casi in cui  essi non optino per  l'esonero dal
          servizio di  insegnamento. La   corresponsione  dei  citati
          compensi  deve  comunque comportare  una adeguata  economia
          di spesa   rispetto     agli   oneri    eventualmente    da
          sostenere  per  la sostituzione del personale esonerato dal
          servizio di insegnamento;
            ff)  procedere  alla revisione, nell'ambito  dell'attuale
          disciplina del  reclutamento  del personale   docente    di
          ruolo,  delle   relative procedure   di  concorso, al  fine
          di  subordinarne l'indizione  alla previsione di  effettiva
          disponibilita'  di    cattedre  e  di  posti  e, per quanto
          riguarda  le accademie ed  i conservatori, di  subordinarne
          lo svolgimento ad, una previa selezione per soli titoli;
            gg)   prevedere l'individuazione    di    parametri    di
          efficacia    della  spesa  per  la  pubblica  istruzione in
          rapporto  ai  risultati  del  sistema   scolastico      con
          particolare    riguardo    alla   effettiva fruizione   del
          diritto allo studio ed in  rapporto anche  alla  mortalita'
          scolastica,  agli    abbandoni   e   al   non   adempimento
          dell'obbligo,  individuando strumenti efficaci per il  loro
          superamento;
            hh)   prevedere   criteri  e    progetti  per  assicurare
          l'attuazione della legge  10 aprile   1991,   n.   125,  in
          tutti  i  settori del  pubblico impiego;
            ii)    prevedere    l'adeguamento    degli    uffici    e
          della       loro  organizzazione  al  fine   di   garantire
          l'effettivo  esercizio dei diritti dei cittadini in materia
          di  procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai
          documenti  amministrativi,  ai  sensi  della legge 7 agosto
          1990, n. 241;
            ll)  i    dipendenti  delle   pubbliche   amministrazioni
          eletti    al Parlamento nazionale, al Parlamento  europeo e
          nei consigli regionali sono   collocati   in    aspettativa
          senza  assegni   per  la  durata  del mandato. Tale periodo
          e' utile    ai  fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  del
          trattamento di quiescenza e di previdenza;
            mm)    al  fine    del  completamento   del processo   di
          informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e   della
          piu'   razionale   utilizzazione  dei  sistemi  informativi
          automatizzati, procedere alla revisione della normativa  in
          materia  di    acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo
          altresi'    la    definizione  dei    relativi     standard
          qualitativi  e    dei  controlli    di  efficienza   e   di
          efficacia;   procedere alla    revisione  delle    relative
          competenze  e    attribuire    ad   un apposito   organismo
          funzioni  di  coordinamento  delle      iniziative   e   di
          pianificazione   degli   investimenti   in      materia  di
          automazione,       anche   al   fine        di    garantire
          l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
            2.  Le  disposizioni del presente  articolo e dei decreti
          legislativi in  esso  previsti   costituiscono     principi
          fondamentali      ai     sensi  dell'art.     117     della
          Costituzione.   I  principi  desumibili  dalle disposizioni
          del  presente   articolo   costituiscono   altresi' per  le
          regioni a statuto speciale e per  le province  autonome  di
          Trento  e  di Bolzano    norme  fondamentali    di  riforma
          economicosociale  della Repubblica.
            3. Restano salve   per la Valle d'Aosta  le    competenze
          statutarie  in  materia,    le norme   di attuazione   e la
          disciplina sul  bilinguismo.  Resta  comunque   salva,  per
          la    provincia    autonoma  di    Bolzano,   la disciplina
          vigente sul  bilinguismo  e la  riserva proporzionale    di
          posti nel pubblico impiego.
            4.    Entro sessanta   giorni dalla   data di  entrata in
          vigore della presente legge   il Governo    trasmette  alla
          Camera    dei  deputati    e al Senato della Repubblica gli
          schemi  dei decreti legislativi di cui al  comma    1    al
          fine    dell'espressione   del   parere    da  parte  delle
          Commissioni permanenti competenti  per la materia di    cui
          al  presente articolo.  Le Commissioni  si esprimono  entro
          quindici  giorni dalla data di trasmissione.
            5. Disposizioni correttive, nell'ambito  dei  decreti  di
          cui  al  comma  1,   nel rispetto   dei principi  e criteri
          direttivi determinati  dal medesimo comma 1 e previo parere
          delle Commissioni  di  cui  al  comma  4,  potranno  essere
          emanate,  con  uno   o piu' decreti legislativi, fino al 31
          dicembre  1993". -  Il  D.Lgs.  3  febbraio  1993, n.   29,
          reca:   "Razionalizzazione     dell'organizzazione    delle
          amministrazioni pubbliche  e  revisione  della   disciplina
          in    materia    di   pubblico impiego, a norma dell'art. 2
          della   legge 23 ottobre 1992, n. 421".  -  La    legge  15
          marzo  1997,   n.   59, reca:   "Delega al  Governo per  il
          conferimento di funzioni  e compiti alle regioni ed    enti
          locali,  per  la riforma  della pubblica  amministrazione e
          per  la semplificazione amministrativa".
           Note all'art. 1:
            - Il testo del comma  76  dell'art.  17  della  legge  15
          maggio  1997, n.   127,  recante:  "Misure  urgenti per  lo
          snellimento      dell'attivita'   amministrativa   e    dei
          procedimenti  di  decisione e di controllo" e' il seguente:
          "76.  E'  istituita  l'Agenzia autonoma  per  la   gestione
          dell'albo  dei   segretari comunali   e provinciali  avente
          personalita'  giuridica    di    diritto     pubblico     e
          sottoposta    alla   vigilanza   del Ministero dell'interno
          fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia   di
          riordino,    accorpamento e  soppressione dei  Ministeri in
          attuazione della legge 15 marzo 1997,  n. 59. L'Agenzia  e'
          gestita  da  un consiglio di amministrazione,  nominato con
          decreto del Presidente del   Consiglio   dei   Ministri   e
          composto    da    due   sindaci   nominati dall'ANCI, da un
          presidente  di  provincia  designato    dall'UPI,  da   tre
          segretari  comunali e  provinciali eletti tra gli  iscritti
          all'albo e da due   esperti  designati    dalla  Conferenza
          Stato-Citta'  e autonomie locali.  Il consiglio  elegge nel
          proprio    seno un  presidente e  un vicepresidente. Con la
          stessa  composizione    e  con  le  stesse  modalita'  sono
          costituiti     i   consigli    di  amministrazione    delle
          sezioni regionali".
            - La legge   15 marzo 1997, n.    59,  reca:  "Delega  al
          Governo  per  il  conferimento di funzioni   e compiti alle
          regioni ed  enti locali, per la  riforma    della  pubblica
          amministrazione e per  la semplificazione amministrativa".