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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1997, n. 457

Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 (in G.U. 28/02/1998, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2022)
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Testo in vigore dal:  31-12-1997 al: 28-1-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di pervenire all'istituzione del registro internazionale di immatricolazione delle navi, al fine di fornire agli operatori nazionali parità di condi zioni sui mercati internazionali, nonché di emanare disposizioni finalizzate alla ri strutturazione delle autorità portuali, allo sviluppo dei trasporti ed all'incremento dell'occupazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

Istituzione del Registro internazionale
1. È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.
2. Il Registro internazionale di cui al comma l è diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'artico1o 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 143 del codice della navigazione;
c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'articolo 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7.