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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1997, n. 456

Proroga di termini relativi al settore universitario ed alla ricerca scientifica.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1998.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1998)
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Testo in vigore dal:  1-1-1998 al: 1-3-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare taluni termini relativi al settore universitario ed alla ricerca scientifica, concernenti, rispettivamente, il completamento delle operazioni di rimozione delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del monte Aquila, il mandato del Consiglio per le ricerche astronomiche (CRA) e dei direttori degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), nonché le procedure di espropriazione ed esecuzione delle opere relative alla realizzazione della seconda università di Roma "Tor Vergata";
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

1. Per consentire il completamento delle operazioni di rimozione delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del monte Aquila, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1999.
2. Il termine di scadenza del mandato del Consiglio per le ricerche astronomiche e dei direttori degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del settore di cui agli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 luglio 1998.
Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dai predetti organi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 121, con esclusivo riferimento al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia è prorogato fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18, comma 1, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 luglio 1998. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino alla data di entrata in vigore nel presente decreto.
4. Il termine previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito, da ultimo, al 31 dicembre 1997 dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2000.