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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 443

Regolamento concernente la previsione, a seguito del provvedimento di diniego del rimborso IVA con contestuale riconoscimento del credito, delle possibilità di computare il medesimo in detrazione in un periodo successivo.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/2001)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e  successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'articolo 3, comma 137, lettera c), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, che autorizza il Governo all'emanazione del regolamento
concernente  la  previsione,  in presenza di provvedimento di diniego
del  rimborso  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  con  contestuale
riconoscimento  del  credito,  della  possibilita'  di  computare  il
medesimo  in  detrazione nella liquidazione periodica successiva alla
comunicazione dell'ufficio, ovvero nella dichiarazione annuale;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 23 ottobre 1997;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              E m a n a
il seguente regolamento:

                               Art. 1
      Computo in detrazione di crediti non ammessi al rimborso

  1.  L'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  che  a seguito
dell'esame  della  richiesta  di rimborso ne accerta la non spettanza
per  difetto  dei  presupposti stabiliti dall'articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, procede alla
notifica del provvedimento di diniego con contestuale indicazione del
credito  spettante.  Il  relativo  credito  e' portato in detrazione,
successivamente   alla   notificazione,   in   sede  di  liquidazione
periodica, ovvero nella dichiarazione annuale (( . . . )).
  2.   La  procedura  prevista  dal  comma  1  si  applica  anche  ai
provvedimenti  di diniego della richiesta di rimborso per crediti non
riportati nella dichiarazione annuale.
  3.  In  caso  di  proposizione di ricorso da parte del contribuente
avverso  il  provvedimento  di diniego di rimborso con riconoscimento
del  credito,  gli  effetti  del provvedimento impugnato sono sospesi
fino  alla  definizione  della controversia. Il credito e' portato in
detrazione   nella   liquidazione  periodica  o  nella  dichiarazione
annuale, successivamente alla sentenza divenuta definitiva.
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma
4)  che  "Gli  effetti  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo 11
decorrono dalle liquidazioni relative al 2002."