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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1997, n. 432

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/2021)
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Testo in vigore dal:  2-1-1998 al: 9-3-2021
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Considerata l'esigenza di determinare un aggiornamento delle tariffe massime necessarie per far fronte alle spese per le operazioni di controllo e di certificazione del materiale di moltiplicazione della vite di cui all'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 1969;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, nonché la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;
Sulla proposta del Ministro per le politiche agricole;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. Le spese relative alle operazioni di controllo e di certificazione sono corrisposte dai vivaisti all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano e saranno determinate dal Ministro per le politiche agricole in misura non superiore a:
a) L. 100.000 per ogni ettaro di piante madri per portainnesti e marze;
b) L. 8 per ogni talea coltivata.
2. Le somme indicate alle lettere a) e b) del comma 1, possono essere aggiornate annualmente con decreto del Ministro per le politiche agricole in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente ed accertata dall'Istituto nazionale di statistica.
3. L'aggiornamento di cui al comma 2 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1997

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pinto, Ministro per le politiche agricole

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1997

Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 13 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto

ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 68/193/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968 è pubblicata nella GUCE n. 93/15 del 17 aprile 1968.
- Il D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, reca: "Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite".
L'art. 1 recita: "In applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 68/193 del 9 aprile 1968, pubblicata nella ''Gazzetta Ufficialè' delle Comunità europee n. 93/15 del 17 aprile 1968, la produzione a scopo di vendita dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, come precisati nell'art. 2 della direttiva medesima, in appresso denominati ''materiali di moltiplicazioné' e la vendita di essi a imprenditori vivaistici e ad agricoltori residenti in Paesi della Comunità economica europea, sono regolate dalle disposizioni del presente decreto".
- La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive l'art. 15 del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, nella versione antecedente alla sostituzione ad opera del decreto qui pubblicato:
"Art. 15. - Le spese relative alle operazioni di controllo e di certificazione sono corrisposte dai vivaisti all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto e verranno determinate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura, in misura non superiore a:
a) L. 15.000 per ettaro di piante madri;
b) L. 3 per ogni barbatella innestata;
c) L. 1 per ogni barbatella non innestata".