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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1997, n. 414

Attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-12-1997
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 18-12-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 21 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
integrazioni e modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 settembre 1997;
  Acquisito  il   parere  della   commissione  parlamentare   di  cui
all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 14 novembre 1997;
  Sulla  proposta del  Ministro del  tesoro  e del  bilancio e  della
programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
      Attivita' informatiche in materia finanziaria e contabile
  1.  In  relazione al  carattere  di  riservatezza,  ed al  fine  di
assicurare  la  sicurezza  e  la  continuita'  di  talune  specifiche
attivita'  informatiche   dello  Stato   in  materia  di   finanza  e
contabilita' pubblica, possono  essere individuati, nell'ambito delle
funzioni  di  consulenza, indirizzo,  programmazione,  coordinamento,
controllo  e  reperimento  delle risorse  strumentali,  ivi  compreso
l'espletamento   delle  procedure   di  gara,   particolari  servizi,
determinati ai sensi del comma 2,  il cui esercizio e' riservato allo
Stato.
  2.  Con decreto  del  Ministro  del tesoro,  del  bilancio e  della
programmazione economica,  da emanarsi entro  sei mesi dalla  data di
entrata  in   vigore  del  presente  decreto   legislativo,  sentita'
l'Autorita' per l'informatica  nella pubblica amministrazione (AIPA),
sono  individuate, sulla  base  dei criteri  di cui  al  comma 1,  le
specifiche attivita'  informatiche riservate allo Stato,  da svolgere
mediante un organismo a struttura  societaria, con unica ed esclusiva
funzione di  servizio per lo  Stato, che opera secondo  gli indirizzi
strategici stabiliti dall'Amministrazione. La relativa partecipazione
azionaria e' interamente posseduta,  anche indirettamente, dal Tesoro
dello Stato.  L'organismo societario  previsto dal presente  comma e'
equiparato, per gli effetti di cui al decreto legislativo 12 febbraio
1993,  n.  39,  e   successive  modificazioni,  alle  amministrazioni
pubbliche  previste  dall'articolo 1,  comma  1,  del citato  decreto
legislativo n. 39 del 1993.
  3. Alle eventuali successive modifiche del decreto emanato ai sensi
del  comma 2  si  provvede  con ulteriori  decreti  del Ministro  del
tesoro, del  bilancio e della programmazione  economica, nel rispetto
dei criteri stabiliti nel presente articolo.
  4. In  attesa dell'emanazione  del decreto  di cui  al comma  2, la
societa' ivi prevista puo', in via eccezionale e transitoria e per un
periodo massimo di diciotto mesi dalla  data di entrata in vigore del
presente  decreto  legislativo,  affidare  direttamente  a  fornitori
esterni   servizi  informatici   essenziali  ed   indispensabili  per
l'esercizio delle  funzioni istituzionali  del Ministero  del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, al fine prioritario di
garantire  la continuita'  e l'efficienza  dei servizi  stessi ed  il
pieno assolvimento delle funzioni di supporto ai processi decisionali
del Governo nelle materie di competenza.
  5. Le  attivita' informatiche  di cui al  comma 1  sono strutturate
secondo  criteri  di piena  integrazione  tecnica  e funzionale,  nel
rispetto delle  forme di  integrazione previste  dall'ordinamento con
altri sistemi  esterni e in  modo da assicurarne  l'inserimento nella
rete unitaria della pubblica amministrazione.
  6. Le  Camere hanno  accesso al  sistema informativo  unificato del
Ministero del tesoro, del  bilancio e della programmazione economica,
sulla  base di  protocolli  d'intesa da  definirsi  tra i  rispettivi
Presidenti  e   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 19 novembre 1997
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Ciampi,  Ministro  del tesoro,  del
                                  bilancio e    della  programmazione
                                  economica
 Visto, il Guardasigilli: Flick
          Avvertenza:
            Il  testo della  nota  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.
          1092,  al  solo  fine  di  facilitare    la lettura   della
          disposizione di  legge  alla quale  e' operato  il   rinvio
          e    della    quale    restano    invariati il   valore   e
          l'efficacia.
           Nota all'art. 1:
            - Il testo del  comma  1  dell'art.    1  del  D.Lgs.  12
          febbraio  1993,  n.   39   (Norme   in materia  di  sistemi
          informativi automatizzati  delle amministrazioni pubbliche,
          a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della  legge  23
          ottobre   1992,   n. 421)   e'   il   seguente:   "1.    Le
          disposizioni   del      presente  decreto  disciplinano  la
          progettazione, lo sviluppo e   la  gestione    dei  sistemi
          informativi    automatizzati  delle  amministrazioni  dello
          Stato,  anche  ad  ordinamento    autonomo,  e  degli  enti
          pubblici    non    economici        nazionali,   denominate
          amministrazioni ai fini del decreto medesimo".