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LEGGE 3 aprile 1997, n. 94

Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato.

note: Entrata in vigore della legge: 9-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
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  • STRUTTURA E FORMAZIONE
    DEL BILANCIO DELLO STATO
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Testo in vigore dal:  9-4-1997

Art. 9

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 5, e 7, comma 4.