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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1997, n. 404

Regolamento recante le modalità per la determinazione delle piante organiche degli ordini, dei collegi professionali e dell'ente autonomo "La Triennale" di Milano.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-12-1997
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 11-12-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto l'articolo 3,  commi 5 e 6, della legge  24 dicembre 1993, n.
537;
  Visto l'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  Visto l'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto l'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione dell'11 luglio 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con  i Ministri  del  tesoro, di  grazia  e giustizia  e  per i  beni
culturali e ambientali;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. In deroga  alle disposizioni previste dall'articolo  3, comma 5,
della legge 24  dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo  22, comma 18,
della  legge  23 dicembre  1994,  n.  724,  gli  ordini e  i  collegi
professionali con un numero di  iscritti non superiore a 8.000 unita'
(seguivano  alcune parole  non  ammesse al  "Visto"  della Corte  dei
conti) non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro.
  2. Per gli ordini e collegi professionali con un numero di iscritti
superiore  a 8.000  unita' (seguivano  alcune parole  non ammesse  al
"Visto" della Corte  dei conti) la rilevazione dei  carichi di lavoro
viene effettuata sulla base di una metodologia approvata con delibera
del  consiglio  direttivo  che  ne attesta,  nel  medesimo  atto,  la
congruita'.
  3. Gli enti di cui ai commi 1 e 2 procedono, in ogni caso, di norma
con cadenza  triennale, alla determinazione della  dotazione organica
necessaria ad assicurare l'espletamento  delle funzioni e dei compiti
loro attribuiti,  anche prevedendo  contingenti di personale  a tempo
parziale. Agli  stessi non  si applica la  disposizione dell'articolo
22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
  4. Le delibere dei consigli direttivi concernenti la determinazione
della dotazione organica sono sottoposte alla definitiva approvazione
dei  rispettivi  consigli  e  federazioni  nazionali.  Questi  ultimi
trasmettono  le  relative delibere  al  Ministero  vigilante ed  alla
Presidenza del  Consiglio dei Ministri -  Dipartimento della funzione
pubblica. Le delibere si  intendono esecutive qualora, entro quindici
giorni   dalla  ricezione,   il  Ministero   vigilante  non   formuli
osservazioni o rilievi.
  5. Le  dotazioni organiche  che comprendano  posizioni dirigenziali
(seguivano  alcune parole  non  ammesse al  "Visto"  della Corte  dei
conti) sono approvate dall'amministrazione vigilante di intesa con il
Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi.
           Note all'art. 1:
            -  Il  testo  dell'art.  3,   comma  5,  della  legge  n.
          537/1993 (Interventi correttivi  di finanza pubblica)    e'
          il  seguente:    "5.  Le pubbliche amministrazioni   di cui
          all'art. 1,  comma 2,  del decreto legislativo  3  febbraio
          1993,  n.  29,  provvedono  entro   il 31 dicembre 1994  e,
          successivamente,   con   cadenza biennale,   alla  verifica
          dei  carichi  di    lavoro,  che  deve  essere   effettuata
          con  specifico riferimento alla quantita'  totale di atti o
          di operazioni, prodotti  nella  media    degli  ultimi  tre
          anni,  ai tempi standard  di esecuzione delle attivita'  e,
          ove  rilevi, al grado  di copertura  del servizio  reso  in
          rapporto   alla   domanda      espressa  o  potenziale.  Il
          Dipartimento della  funzione   pubblica,   entro     trenta
          giorni    dall'invio    della  documentazione    richiesta,
          verifica  la congruita'  delle metodologie  utilizzate  per
          determinare i carichi di lavoro".
            -  Il    testo dell'art. 22,  commi 18 e  20, della legge
          n. 724/1994  (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica) e' il seguente:
            "18. Le  disposizioni di cui  all'art. 3,  comma 5, della
          legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  limitatamente    alla
          verifica di  congruita'  del  Dipartimento  della  funzione
          pubblica  delle  metodologie  di rilevazione dei carichi di
          lavoro, si  applicano  alle  amministrazioni  indicate  nel
          comma  1  dell'art.  6  del  decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni   ed  integrazioni,
          ed  agli    enti  pubblici non economici   vigilati   dalle
          predette amministrazioni.   L'esito    delle  verifiche  di
          congruita' delle  metodologie di rilevazione dei carichi di
          lavoro  e'    comunicato    al Ministero   del   tesoro. Le
          metodologie adottate dalle   altre  amministrazioni,    ivi
          compresi  gli    enti  locali per i quali   si applicano le
          disposizioni di cui  al decreto-legge 11 ottobre  1994,  n.
          574, sono approvate con deliberazione dei competenti organi
          delle  amministrazioni    stesse  che    ne attestano   nel
          medesimo atto la congruita'.
            19. (Omissis).
            20.  I  contingenti di  personale  da  destinare a  tempo
          parziale previsti  dall'art.  2,  comma   1, del    decreto
          del   Presidente  del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989,
          n. 117, non possono superare il limite percentuale  del  25
          per cento".