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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 1989, n. 117

Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/4/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/1989)
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Testo in vigore dal:  2-4-1989

Art. 2

Determinazione delle piante organiche del rapporto a tempo parziale
1. La determinazione delle unità di personale da destinare al tempo parziale non può superare il 20 per cento - aumentato al 40 per cento per le amministrazioni di comuni con meno di 10.000 abitanti - della dotazione organica di personale a tempo pieno di ciascun profilo professionale per il quale è consentita la riduzione dell'orario di lavoro ai sensi del presente decreto nell'ambito della dotazione organica stessa e, in ogni caso, entro i limiti della spesa massima annua prevista per la dotazione organica medesima.
2. Il contingente determinato ai sensi del comma 1 è destinato al personale di ruolo a tempo pieno che richiede la trasformazione del rapporto di lavoro.
3. I posti eventualmente non coperti dal personale di ruolo in servizio, sono conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.
Nota all'art. 2:
Il testo dell'art. 7, comma 3, della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego) è il seguente: "Per il reclutamento dei lavoratori a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia di reclutamento di personale a tempo pieno".