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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1997, n. 386

Regolamento recante la disciplina per l'approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore universitario.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/11/1997
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 22-11-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, ed in particolare gli articoli 54 e 57;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
163, ed in particolare gli articoli 16, 35 e 40;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 2;
  Vista la legge  15 marzo 1997, n. 59, ed  in particolare l'articolo
20,  comma  8, lettera  d),  che  dispone  sia emanato,  quale  norma
generale, un apposito regolamento per disciplinare il procedimento di
approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 luglio 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 1 ottobre 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro  per  la funzione  pubblica,  di  concerto con  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'approvazione degli  atti delle  commissioni giudicatrici  dei
concorsi  a  posti  di   ricercatore  universitario,  di  ricercatore
astronomo  e   di  ricercatore  geofisico  e'   di  competenza  delle
universita',   degli  osservatori   astronomici   ed  astrofisici   e
dell'osservatorio vesuviano.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - Si riporta il testo degli articoli 54 e 57  del  D.P.R.
          n. 382/1980 (Riordinamento  della  docenza   universitaria,
          relativa    fascia   di formazione  nonche' sperimentazione
          organizzativa e  didattica) come modificato   dall'art.   2
          del   regolamento  qui  pubblicato (le  parti abrogate sono
          riportate in corsivo, tra parentesi quadre):
            "Art.   54   (Accesso   al    ruolo    dei    ricercatori
          universitari).    - L'accesso   al ruolo   dei  ricercatori
          universitari avviene  mediante concorsi decentrati,  presso
          le  singole  sedi  universitarie  banditi  dai  rettori per
          gruppi di discipline determinati su parere  vincolante  del
          Consiglio universitario nazionale.
            Il    concorso consiste  in due  prove scritte  una delle
          quali puo' essere eventualmente  sostituita da   una  prova
          pratica  ed    una orale intese ad   accertare l'attitudine
          alla  ricerca  degli    aspiranti,  con  riferimento   alle
          discipline del  raggruppamento in cui  il candidato intende
          specializzarsi,  in   un  giudizio   su  eventuali   titoli
          scientifici  presentati  dai candidati  o nella valutazione
          di quelli didattici.
            Per  singoli raggruppamenti  il  Consiglio  universitario
          nazionale  determina altresi' i programmi relativi alle due
          prove scritte e alla prova  orale    e  la     ripartizione
          del    punteggio      riservato    alla  commissione per la
          valutazione delle prove scritte, della prova  orale  e  dei
          titoli    scientifici e didattici, riservando in ogni  caso
          il 50 per cento dei punti alla  valutazione    delle  prove
          scritte  ed  orali  ed  il 30 per cento a quella dei titoli
          scientifici".
            "Art. 57 (Nomina dei vincitori).  -    Al  termine  delle
          prove  di  esame  la commissione giudicatrice compila   una
          graduatoria sulla base della somma dei  voti riportati  dai
          candidati  nelle prove  scritte, nella prova  orale e   del
          punteggio assegnato  per i  titoli  e designa  i vincitori,
          nell'ordine   della graduatoria, in numero  non superiore a
          quello dei posti messi a concorso.
            Delle operazioni svolte viene redatta una  circostanziata
          relazione.
            (Gli  atti del  concorso sono  approvati con  decreto del
          Ministro  della  pubblica    istruzione  e  pubblicati  nel
          Bollettino   ufficiale   del   Ministero   della   pubblica
          istruzione).
            I vincitori sono  nominati, con decreto del rettore,  per
          il gruppo di discipline messo a concorso.
            La    nomina dei   ricercatori, a   seguito dei  concorsi
          liberi  e dei giudizi di idoneita',  puo'  essere  disposta
          anche in corso d'anno".
            -  Si  riporta il  testo degli articoli  16, 35 e  40 del
          D.P.R. 10 marzo   1982, n.   163    (Riordinamento    degli
          osservatori  astronomici, astrofisici e vesuviano):
            "Art. 16  (Reclutamento dei  ricercatori astronomi).  - I
          posti  di ricercatore   astronomo   sono  coperti  mediante
          pubblici  concorsi decentrati presso i singoli osservatori.
            Il concorso consiste  in una prova scritta, in una  prova
          pratica  e  in  una  prova    orale,  intese  ad  accertare
          l'attitudine   alla ricerca e la  capacita'   professionale
          richiesta   per    l'espletamento   delle funzioni  cui  si
          riferisce il posto.
            Per  l'ammissione  al  concorso  e' richiesto il possesso
          della laurea.
            La commissione del concorso, nominata dal  direttore,  e'
          composta  da  tre    membri,    di    cui    un  professore
          straordinario  o  ordinario  di discipline   afferenti   al
          posto    messo  a  concorso,  un  astronomo straordinario e
          un astronomo  o professore associato   sorteggiati  in  una
          lista  indicata  dal  C.R.A.  comprendente  tre  nominativi
          per ciascuna delle predette componenti.
            Il      direttore    dell'osservatorio      nomina     il
          segretario        della  commissione   fra   il   personale
          amministrativo dell'osservatorio stesso.
            I   concorsi     sono  banditi    dal  direttore,  previa
          autorizzazione del Ministro della  pubblica istruzione.  Il
          bando    di  concorso determina, in relazione   ai posti da
          coprire, il  tipo di laurea  richiesto per l'ammissione e i
          programmi di esame, previo parere del C.R.A.
            La nomina  dei vincitori,  nel limite dei  posti messi  a
          concorso,  viene  disposta  con   decreto   del   direttore
          dell'osservatorio".
            "Art. 35  (Reclutamento dei  ricercatori geofisici).  - I
          posti   di  ricercatore  geofisico  sono  coperti  mediante
          pubblico concorso.
            Il concorso consiste  in una prova scritta, in una  prova
          pratica  e  in  una  prova    orale,  intese  ad  accertare
          l'attitudine   alla ricerca e la  capacita'   professionale
          richiesta   per    l'espletamento   delle funzioni  cui  si
          riferisce il posto.
            Per  l'ammissione  al  concorso  e' richiesto il possesso
          della laurea.
            La    commissione   del     concorso,     nominata    dal
          direttore  dell'osservatorio,    e'    composta    di    un
          geofisico   straordinario   o ordinario    designato    dal
          consiglio    direttivo,  di  un  professore straordinario o
          ordinario di discipline    attinenti  al  posto    messo  a
          concorso  sorteggiato  in una  lista di  tre nominativi  di
          professori ordinari  e straordinari   e di   un  professore
          associato  o  geofisico associato sorteggiato in  una lista
          comprendente i  nominativi di due professori associati    e
          due    geofisici associati. I   nominativi delle liste sono
          indicati dal CO.NA.G.
            Il     direttore    dell'osservatorio      nomina      il
          segretario         della   commissione   tra  il  personale
          amministrativo dell'osservatorio stesso.
            I  concorsi    sono  banditi     dal  direttore,   previa
          autorizzazione  del Ministro della  pubblica istruzione. Il
          bando  di concorso determina, in relazione    ai  posti  da
          coprire, il  tipo di laurea  richiesto per l'ammissione e i
          programmi di esame, previo parere del CO.NA.G.
            La nomina  dei vincitori,  nel limite dei  posti messi  a
          concorso,   viene   disposta   con  decreto  del  direttore
          dell'osservatorio".
            "Art. 40 (Stato  giuridico del personale di ricerca).   -
          Per  quanto  non   previsto   dal presente  decreto  ed  in
          quanto  compatibili,  si applicano: agli  astronomi e    ai
          geofisici   ordinari ed  associati le corrispondenti  norme
          di    stato  giuridico     previste  per     i   professori
          universitari   ordinari   ed  associati,  ivi  compresa  la
          nomina   ad ordinario   e la   conferma  in    ruolo  degli
          associati; ai  ricercatori astronomi  e geofisici  le norme
          di   stato      giuridico  previste     per  i  ricercatori
          universitari, ivi compresa la conferma e i congedi.
            Le commissioni  per i giudizi ad  ordinario e di conferma
          in  ruolo sono   nominate,   su  proposta  del  C.R.A.  per
          il  personale  degli osservatori    astronomici    e    del
          CO.NA.G.      per      il      personale  dell'osservatorio
          vesuviano,   dal Ministro della   pubblica  istruzione  tra
          il    corrispondente    personale  ordinario    di  ricerca
          degli osservatori   assicurando   la   presenza   in  dette
          commissioni  di  un professore universitario ordinario".
            -    Il comma   2 dell'art.   17   della legge  23 agosto
          1988, n.   400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio  dei Ministri)
          prevede  che con decreto  del Presidente della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del Consiglio  dei Ministri, sentito
          il Consiglio  di Stato,  sono emanati  i regolamenti    per
          la  disciplina  delle    materie,  non coperte   da riserva
          assoluta   di legge prevista  dalla  Costituzione,  per  le
          quali  le leggi della Repubblica, autorizzando  l'esercizio
          della  potesta' regolamentare  del Governo, determinano  le
          norme  generali    regolatrici  della  materia e dispongono
          l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
          in vigore delle norme regolamentari.
            - Si riporta il testo del  comma  8  dell'art.  20  della
          legge  15  marzo  1997, n.   59 (Delega  al Governo  per il
          conferimento di  funzioni e compiti alle   regioni ed  enti
          locali,  per  la riforma   della pubblica amministrazione e
          per la semplificazione amministrativa):
            "8. In sede di prima attuazione della  presente  legge  e
          nel  rispetto  dei principi, criteri e modalita'  di cui al
          presente articolo, quali norme  generali regolatrici,  sono
          emanati  appositi regolamenti  ai sensi e per  gli  effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per disciplinare i procedimenti di  cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
            a)  sviluppo  e programmazione del sistema universitario,
          di cui alla legge  7 agosto  1990, n.  245, e    successive
          modificazioni,    nonche' valutazione del medesimo sistema,
          di cui alla legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e  successive
          modificazioni;
            b)  composizione   e funzioni degli organismi  collegiali
          nazionali e locali di  rappresentanza e  coordinamento  del
          sistema  universitario, prevedendo   altresi' l'istituzione
          di un   Consiglio nazionale   degli  studenti,  eletto  dai
          medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
            c)  interventi  per  il  diritto allo studio e contributi
          universitari.  Le  norme   sono  finalizzate   a  garantire
          l'accesso   agli  studi universitari  agli studenti  capaci
          e   meritevoli privi   di mezzi,   a ridurre  il  tasso  di
          abbandono    degli studi, a determinare percentuali massime
          dell'ammontare complessivo  della  contribuzione  a  carico
          degli  studenti  in   rapporto al finanziamento   ordinario
          dello  Stato     per  le   universita',   graduando      la
          contribuzione     stessa,  secondo    criteri  di  equita',
          solidarieta'    e  progressivita'  in   relazione      alle
          condizioni  economiche   del  nucleo familiare,  nonche'  a
          definire  parametri    e  metodologie  adeguati    per   la
          valutazione  delle    effettive  condizioni  economiche dei
          predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
          soggette  a  revisione  biennale,  sentite  le   competenti
          commissioni parlamentari;
            d)  procedure  per il conseguimento del titolo di dottore
          di  ricerca,  di  cui    all'art.  73    del  decreto   del
          Presidente  della    Repubblica 11 luglio 1980,   n. 382, e
          procedimento di approvazione degli  atti dei  concorsi  per
          ricercatore  in deroga all'art. 5, comma  9, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537;
            e)    procedure   per l'accettazione   da   parte   delle
          universita'     di  eredita',     donazioni  e      legati,
          prescindendo      da   ogni     autorizzazione  preventiva,
          ministeriale o prefettizia".