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DECRETO-LEGGE 3 novembre 1997, n. 380

Proroga di termini relativi alle dichiarazioni da parte di operatori nel settore delle armi chimiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/11/1997.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/1998)
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Testo in vigore dal:  4-11-1997 al: 3-1-1998

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93, con la quale è stata autorizzata la ratifica della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993 ed entrata in vigore il 29 aprile 1997;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini previsti dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 4 della legge 4 aprile 1997, n. 93, per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, dei dati e delle informazioni necessari per le dichiarazioni iniziali e per quelle previsionali relative all'anno 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art 1.
1. Il termine per la presentazione dei dati e delle informazioni necessari per le dichiarazioni iniziali, previsto dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 4 della legge 4 aprile 1997, n. 93, da parte dei soggetti indicati al comma 1 del citato articolo 6, che non vi abbiano ancora provveduto, è differito al 15 dicembre 1997.
2. È prorogato al 15 dicembre 1997, per i soggetti di cui al comma 1, il termine relativo alla presentazione dei dati e delle informazioni necessari per le dichiarazioni previsionali per l'anno 1998 per i composti chimici delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, ratificata con legge 18 novembre 1995, n. 496.