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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 29 agosto 1997, n. 338

Regolamento recante individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-10-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/2015)
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Testo in vigore dal:  22-10-1997 al: 3-2-2015
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IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

di concerto con
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica
Considerato che in relazione al servizio espletato negli edifici sedi di uffici giudiziari ed alla conseguente esigenza di prevenire pericoli di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi, fuga, si rende necessario adattare a tali specifiche esigenze l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato altresì che l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive, nonché delle misure cautelari detentive, deve avvenire in strutture aventi caratteristiche preordinate ad offrire il massimo della tutela contro i pericoli di fuga, di aggressione, di attentati alla incolumità del personale di vigilanza e dei detenuti, di sabotaggi di sistemi, apparecchiature ed impianti, di atti auto ed eteroaggressivi, di autolesionismo o di autosoppressione;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 giugno 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 /1988 (nota n. 5192 del 3 luglio 1997);

Adotta

il seguente rego1amento:

Art. 1

Edifici e strutture giudiziarie
1. Negli edifici sedi di uffici giudiziari, ivi comprese le strutture adibite ad aule per grandi udienze, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate nel rispetto delle caratteristiche strutturali ed organizzative preordinate a realizzare il massimo della tutela contro i pericoli di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti ed apparecchiature nonché a prevenire la fuga dei detenuti od internati ivi tradotti.
2. L'applicazione delle norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, non può comportare, in relazione alle particolari esigenze indicate al comma 1, l'eliminazione o la riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini di selezione dell'accesso del pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari.
3. Resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di verifica periodica dell'innocuità dei sistemi di controllo previsti dal precedente comma 2. Il datore di lavoro deve comunque assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (per il titolo vedi in nota all'art. 1), come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, così recita:
"2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica".
- Il comma 2 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 242/1996, recante modificazioni al D.Lgs. n. 626/1994 prevede che: "I decreti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, sono emanati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".