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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1997, n. 244

Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2001)
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Testo in vigore dal: 13-8-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1,  comma  175, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  che  ha  delegato  il  Governo  ad  emanare  uno o piu' decreti
legislativi  diretti  alla  revisione  ed al riordino del sistema dei
trasferimenti  a  province,  comuni e comunita' montane, previsto dal
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  504,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
            Assetto generale della contribuzione erariale
                          agli enti locali

  1.  Il  sistema  dei  trasferimenti  erariali  a province, comuni e
comunita' montane si articola nei seguenti fondi:
    a) fondo ordinario per le province ed i comuni;
    b) fondo ordinario per le comunita' montane;
    c) fondo consolidato;
    d) fondo per la perequazione e per gli incentivi;
    e) fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
    f) fondo nazionale speciale per gli investimenti;
    g) fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali.
  2. Il fondo ordinario per province e comuni e' cosi composto:
    a) dalla dotazione complessiva del fondo ordinario attribuito per
il 1997, al netto della riduzione di cui all'articolo 1, comma 162, e
degli  incrementi  di  cui  all'articolo  1,  comma 156, e comma 164,
lettere   c)   e   d),   della   legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
complessivamente pari a lire 16.646.900.000.000;
    b) dalle quote del fondo consolidato attribuite per il 1997 e non
comprese  nella previsione di cui al comma 4, complessivamente pari a
lire 4.060.150.000.000;
    c)  dai  trasferimenti  statali dovuti ai sensi dell'articolo 91,
commi  4  e  10,  del  decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive   modifiche,   per   l'attivazione   delle   procedure  di
allineamento alla media dei contributi e delle procedure di mobilita'
del personale nell'ambito del risanamento degli enti dissestati.
  3. Il fondo ordinario per le comunita' montane e' cosi' composto:
    a) dalla dotazione complessiva del fondo ordinario attribuito per
il 1997, complessivamente pari a lire 184.700.000.000;
    b)  dalla  dotazione complessiva del fondo consolidato attribuito
per il 1997, complessivamente pari a lire 75.300.000.000;
  c) dall'incremento annuale di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
    4. Il fondo consolidato per province, comuni e comunita' montane,
che  rimane attribuito ai singoli enti beneficiari sino alle scadenze
di legge, e' cosi composto:
    a)  dal  contributo per i comuni con popolazione inferiore a 5000
abitanti,  conseguente  all'ampliamento  del  sistema della tesoreria
unica, di cui all'articolo 1, comma 156, della legge n. 662 del 1996,
complessivamente pari a lire 180.000.000.000 per il 1997;
    b)  dai  contributi  a  favore  delle  nuove  province,  previsti
dall'articolo  63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, complessivamente
pari a lire 41.650.000.000 per il 1997;
    c)  dai contributi a favore delle province di Catanzaro, Forli' e
Vercelli previsti dall'articolo 1, comma 164, lettera c), della legge
n.  662  del 1996, complessivamente pari a lire 10.000.000.000 per il
1997;
    d)  dai  contributi  per  il  finanziamento delle spese sostenute
dalle  province per gli adempimenti ad esse affidate, in relazione al
funzionamento  degli  uffici  scolastici  regionali, dall'articolo 2,
comma  4, della legge 15 novembre 1989, n. 373, complessivamente pari
a lire 525.000.000 per il 1997;
    e)  dai  contributi  per  il  finanziamento delle spese sostenute
dalle  nuove province per l'istituzione di provveditorati agli studi,
di  cui  all'articolo  2  del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529,
convertito dalla legge 15 febbraio 1996, n. 59, complessivamente pari
a lire 2.400.000.000 per il 1997;
    f)  dai  contributi  in  favore  del  comune di Roma, a titolo di
concorso  dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in
dipendenza  delle  esigenze  cui  deve  provvedere  quale  sede della
capitale  della  Repubblica,  di cui all'articolo 32, comma 26, della
legge   28  febbraio  1986,  n.  41,  complessivamente  pari  a  lire
35.000.000.000 per il 1997;
    g)   dai   contributi  in  favore  del  comune  di  Pozzuoli  per
l'espletamento  dei necessari servizi pubblici locali al complesso di
Monteruscello, di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto - legge 26
gennaio  1987,  n.  8,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27
marzo 1987, n. 120, complessivamente pari a lire 4.000.000.000 per il
1997;
    h)   da   altri   contributi  assegnati  ad  enti  specificamente
individuati in base a disposizioni normative.
  5.  Il fondo per la perequazione e per gli incentivi per province e
comuni e' cosi' composto:
    a)  dalla  dotazione  attribuita per il 1997 al fondo perequativo
per  gli  squilibri della fiscalita' locale, incrementata della quota
del fondo utilizzata per il 1997 ai fini di cui all'articolo 1, comma
164,  lettere  c)  e  d),  della  legge  23  dicembre  1996,  n. 662,
complessivamente pari a lire 1.820.922.000.000;
    b) dall'incremento annuale di cui all'articolo 2, comma 1.
  6.  Il  fondo nazionale ordinario per gli investimenti di province,
comuni  e  comunita'  montane  e'  determinato nella misura stabilita
dalla dotazione annua demandata alla legge finanziaria.
  7.  Il  fondo  nazionale  speciale per gli investimenti e' composto
dalla quota di competenza propria dello Stato dei proventi della casa
da  gioco  di  Campione  d'Italia,  derivante dall'applicazione della
legge  31  ottobre  1973,  n.  637,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  8. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali e'
determinato  in  base  all'onere  residuo  posto a carico dello Stato
sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali. Per
l'anno  1997  la  dotazione  del  fondo  e'  pari  a complessive lire
8.590.000.000.000.  Per gli anni successivi la dotazione del fondo e'
aggiornata  secondo i criteri indicati dall'articolo 88, comma 6, del
decreto   legislativo   25   febbraio   1995,  n.  77,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
  9.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1,  comma  175, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  che  ha  delegato  il  Governo  ad  emanare  uno o piu' decreti
legislativi  diretti  alla  revisione  ed al riordino del sistema dei
trasferimenti  a  province,  comuni e comunita' montane, previsto dal
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  504,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
            Assetto generale della contribuzione erariale
                          agli enti locali

  1.  Il  sistema  dei  trasferimenti  erariali  a province, comuni e
comunita' montane si articola nei seguenti fondi:
    a) fondo ordinario per le province ed i comuni;
    b) fondo ordinario per le comunita' montane;
    c) fondo consolidato;
    d) fondo per la perequazione e per gli incentivi;
    e) fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
    f) fondo nazionale speciale per gli investimenti;
    g) fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali.
  2. Il fondo ordinario per province e comuni e' cosi composto:
    a) dalla dotazione complessiva del fondo ordinario attribuito per
il 1997, al netto della riduzione di cui all'articolo 1, comma 162, e
degli  incrementi  di  cui  all'articolo  1,  comma 156, e comma 164,
lettere   c)   e   d),   della   legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
complessivamente pari a lire 16.646.900.000.000;
    b) dalle quote del fondo consolidato attribuite per il 1997 e non
comprese  nella previsione di cui al comma 4, complessivamente pari a
lire 4.060.150.000.000;
    c)  dai  trasferimenti  statali dovuti ai sensi dell'articolo 91,
commi  4  e  10,  del  decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive   modifiche,   per   l'attivazione   delle   procedure  di
allineamento alla media dei contributi e delle procedure di mobilita'
del personale nell'ambito del risanamento degli enti dissestati.
  3. Il fondo ordinario per le comunita' montane e' cosi' composto:
    a) dalla dotazione complessiva del fondo ordinario attribuito per
il 1997, complessivamente pari a lire 184.700.000.000;
    b)  dalla  dotazione complessiva del fondo consolidato attribuito
per il 1997, complessivamente pari a lire 75.300.000.000;
  c) dall'incremento annuale di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
    4. Il fondo consolidato per province, comuni e comunita' montane,
che  rimane attribuito ai singoli enti beneficiari sino alle scadenze
di legge, e' cosi composto:
    a)  dal  contributo per i comuni con popolazione inferiore a 5000
abitanti,  conseguente  all'ampliamento  del  sistema della tesoreria
unica, di cui all'articolo 1, comma 156, della legge n. 662 del 1996,
complessivamente pari a lire 180.000.000.000 per il 1997;
    b)  dai  contributi  a  favore  delle  nuove  province,  previsti
dall'articolo  63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, complessivamente
pari a lire 41.650.000.000 per il 1997;
    c)  dai contributi a favore delle province di Catanzaro, Forli' e
Vercelli previsti dall'articolo 1, comma 164, lettera c), della legge
n.  662  del 1996, complessivamente pari a lire 10.000.000.000 per il
1997;
    d)  dai  contributi  per  il  finanziamento delle spese sostenute
dalle  province per gli adempimenti ad esse affidate, in relazione al
funzionamento  degli  uffici  scolastici  regionali, dall'articolo 2,
comma  4, della legge 15 novembre 1989, n. 373, complessivamente pari
a lire 525.000.000 per il 1997;
    e)  dai  contributi  per  il  finanziamento delle spese sostenute
dalle  nuove province per l'istituzione di provveditorati agli studi,
di  cui  all'articolo  2  del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529,
convertito dalla legge 15 febbraio 1996, n. 59, complessivamente pari
a lire 2.400.000.000 per il 1997;
    f)  dai  contributi  in  favore  del  comune di Roma, a titolo di
concorso  dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in
dipendenza  delle  esigenze  cui  deve  provvedere  quale  sede della
capitale  della  Repubblica,  di cui all'articolo 32, comma 26, della
legge   28  febbraio  1986,  n.  41,  complessivamente  pari  a  lire
35.000.000.000 per il 1997;
    g)   dai   contributi  in  favore  del  comune  di  Pozzuoli  per
l'espletamento  dei necessari servizi pubblici locali al complesso di
Monteruscello, di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto - legge 26
gennaio  1987,  n.  8,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27
marzo 1987, n. 120, complessivamente pari a lire 4.000.000.000 per il
1997;
    h)   da   altri   contributi  assegnati  ad  enti  specificamente
individuati in base a disposizioni normative.
  5.  Il fondo per la perequazione e per gli incentivi per province e
comuni e' cosi' composto:
    a)  dalla  dotazione  attribuita per il 1997 al fondo perequativo
per  gli  squilibri della fiscalita' locale, incrementata della quota
del fondo utilizzata per il 1997 ai fini di cui all'articolo 1, comma
164,  lettere  c)  e  d),  della  legge  23  dicembre  1996,  n. 662,
complessivamente pari a lire 1.820.922.000.000;
    b) dall'incremento annuale di cui all'articolo 2, comma 1.
  6.  Il  fondo nazionale ordinario per gli investimenti di province,
comuni  e  comunita'  montane  e'  determinato nella misura stabilita
dalla dotazione annua demandata alla legge finanziaria.
  7.  Il  fondo  nazionale  speciale per gli investimenti e' composto
dalla quota di competenza propria dello Stato dei proventi della casa
da  gioco  di  Campione  d'Italia,  derivante dall'applicazione della
legge  31  ottobre  1973,  n.  637,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  8. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali e'
determinato  in  base  all'onere  residuo  posto a carico dello Stato
sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali. Per
l'anno  1997  la  dotazione  del  fondo  e'  pari  a complessive lire
8.590.000.000.000.  Per gli anni successivi la dotazione del fondo e'
aggiornata  secondo i criteri indicati dall'articolo 88, comma 6, del
decreto   legislativo   25   febbraio   1995,  n.  77,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
  9.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.