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LEGGE 15 novembre 1989, n. 373

Istituzione di uffici scolastici regionali.

note: Entrata in vigore della legge: 6/12/1989
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Testo in vigore dal:  6-12-1989

Art. 2

1. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente superiore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
2. La tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aumentata delle unità di personale di cui all'allegata tabella A.
3. La tabella dei ruoli e delle relative dotazioni organiche allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, è aumentata delle unità di personale di cui all'allegata tabella B.
4. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere è ripartito fra tutte le province della circoscrizione regionale secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641.
Note all'art. 2:
- Il D.P.R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". La tabella IX allegata al decreto riguarda l'organico dei dirigenti del Ministero della pubblica istruzione.
- Il D.P.R. n. 283/1971 reca: "Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione".
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 641/1967 (Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971) è il seguente:
"Art. 3 (Istituzione degli uffici scolastici regionali o interregionali). - Allo scopo di provvedere agli adempimenti previsti dalla presente legge sono istituiti uffici scolastici regionali o interregionali come indicato nella tabella annessa e fatte salve le competenze previste dagli statuti delle regioni. A Tali uffici sono preposti sovrintendenti.
Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro per la pubblica istruzione a provveditori agli studi di prima classe o a ispettori generali del Ministero della pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione.
Il personale dei ruoli di cui alle tabelle A - con esclusione di quello della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale - C, D, E ed F annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, può essere assegnato, oltre che all'amministrazione centrale e ai provveditorati agli studi anche agli uffici di cui al primo comma del presente articolo.
Il personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica superiore a quella di consigliere di 1a classe potrà essere distaccato a prestare servizio presso gli uffici di cui al precedente comma previo parere del consiglio di amministrazione ovvero su domanda.
Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, della illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale o interregionale.
L'onere di cui al precedente comma è ripartito fra tutte le province della circoscrizione in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse".