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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1997, n. 244

Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2001)
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Testo in vigore dal: 13-8-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1,  comma  175, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  che  ha  delegato  il  Governo  ad  emanare  uno o piu' decreti
legislativi  diretti  alla  revisione  ed al riordino del sistema dei
trasferimenti  a  province,  comuni e comunita' montane, previsto dal
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  504,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
            Assetto generale della contribuzione erariale
                          agli enti locali

  1.  Il  sistema  dei  trasferimenti  erariali  a province, comuni e
comunita' montane si articola nei seguenti fondi:
    a) fondo ordinario per le province ed i comuni;
    b) fondo ordinario per le comunita' montane;
    c) fondo consolidato;
    d) fondo per la perequazione e per gli incentivi;
    e) fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
    f) fondo nazionale speciale per gli investimenti;
    g) fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali.
  2. Il fondo ordinario per province e comuni e' cosi composto:
    a) dalla dotazione complessiva del fondo ordinario attribuito per
il 1997, al netto della riduzione di cui all'articolo 1, comma 162, e
degli  incrementi  di  cui  all'articolo  1,  comma 156, e comma 164,
lettere   c)   e   d),   della   legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
complessivamente pari a lire 16.646.900.000.000;
    b) dalle quote del fondo consolidato attribuite per il 1997 e non
comprese  nella previsione di cui al comma 4, complessivamente pari a
lire 4.060.150.000.000;
    c)  dai  trasferimenti  statali dovuti ai sensi dell'articolo 91,
commi  4  e  10,  del  decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive   modifiche,   per   l'attivazione   delle   procedure  di
allineamento alla media dei contributi e delle procedure di mobilita'
del personale nell'ambito del risanamento degli enti dissestati.
  3. Il fondo ordinario per le comunita' montane e' cosi' composto:
    a) dalla dotazione complessiva del fondo ordinario attribuito per
il 1997, complessivamente pari a lire 184.700.000.000;
    b)  dalla  dotazione complessiva del fondo consolidato attribuito
per il 1997, complessivamente pari a lire 75.300.000.000;
  c) dall'incremento annuale di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
    4. Il fondo consolidato per province, comuni e comunita' montane,
che  rimane attribuito ai singoli enti beneficiari sino alle scadenze
di legge, e' cosi composto:
    a)  dal  contributo per i comuni con popolazione inferiore a 5000
abitanti,  conseguente  all'ampliamento  del  sistema della tesoreria
unica, di cui all'articolo 1, comma 156, della legge n. 662 del 1996,
complessivamente pari a lire 180.000.000.000 per il 1997;
    b)  dai  contributi  a  favore  delle  nuove  province,  previsti
dall'articolo  63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, complessivamente
pari a lire 41.650.000.000 per il 1997;
    c)  dai contributi a favore delle province di Catanzaro, Forli' e
Vercelli previsti dall'articolo 1, comma 164, lettera c), della legge
n.  662  del 1996, complessivamente pari a lire 10.000.000.000 per il
1997;
    d)  dai  contributi  per  il  finanziamento delle spese sostenute
dalle  province per gli adempimenti ad esse affidate, in relazione al
funzionamento  degli  uffici  scolastici  regionali, dall'articolo 2,
comma  4, della legge 15 novembre 1989, n. 373, complessivamente pari
a lire 525.000.000 per il 1997;
    e)  dai  contributi  per  il  finanziamento delle spese sostenute
dalle  nuove province per l'istituzione di provveditorati agli studi,
di  cui  all'articolo  2  del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529,
convertito dalla legge 15 febbraio 1996, n. 59, complessivamente pari
a lire 2.400.000.000 per il 1997;
    f)  dai  contributi  in  favore  del  comune di Roma, a titolo di
concorso  dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in
dipendenza  delle  esigenze  cui  deve  provvedere  quale  sede della
capitale  della  Repubblica,  di cui all'articolo 32, comma 26, della
legge   28  febbraio  1986,  n.  41,  complessivamente  pari  a  lire
35.000.000.000 per il 1997;
    g)   dai   contributi  in  favore  del  comune  di  Pozzuoli  per
l'espletamento  dei necessari servizi pubblici locali al complesso di
Monteruscello, di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto - legge 26
gennaio  1987,  n.  8,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27
marzo 1987, n. 120, complessivamente pari a lire 4.000.000.000 per il
1997;
    h)   da   altri   contributi  assegnati  ad  enti  specificamente
individuati in base a disposizioni normative.
  5.  Il fondo per la perequazione e per gli incentivi per province e
comuni e' cosi' composto:
    a)  dalla  dotazione  attribuita per il 1997 al fondo perequativo
per  gli  squilibri della fiscalita' locale, incrementata della quota
del fondo utilizzata per il 1997 ai fini di cui all'articolo 1, comma
164,  lettere  c)  e  d),  della  legge  23  dicembre  1996,  n. 662,
complessivamente pari a lire 1.820.922.000.000;
    b) dall'incremento annuale di cui all'articolo 2, comma 1.
  6.  Il  fondo nazionale ordinario per gli investimenti di province,
comuni  e  comunita'  montane  e'  determinato nella misura stabilita
dalla dotazione annua demandata alla legge finanziaria.
  7.  Il  fondo  nazionale  speciale per gli investimenti e' composto
dalla quota di competenza propria dello Stato dei proventi della casa
da  gioco  di  Campione  d'Italia,  derivante dall'applicazione della
legge  31  ottobre  1973,  n.  637,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  8. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali e'
determinato  in  base  all'onere  residuo  posto a carico dello Stato
sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali. Per
l'anno  1997  la  dotazione  del  fondo  e'  pari  a complessive lire
8.590.000.000.000.  Per gli anni successivi la dotazione del fondo e'
aggiornata  secondo i criteri indicati dall'articolo 88, comma 6, del
decreto   legislativo   25   febbraio   1995,  n.  77,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
  9.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
            -    L'art.   87,   comma   quinto, della   Costituzione,
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            -  Il comma  175 dell'art.  1 della  legge n.    662/1996
          (Misure    di razionalizzazione  della  finanza  pubblica),
          reca  la  delega  per l'emanazione di uno  o  piu'  decreti
          legislativi  diretti  alla  revisione e   al riordino   del
          sistema  dei trasferimenti  a province,  comuni e comunita'
          montane.
            - Il  D.Lgs. n. 504/1992  reca: "Riordino  della  finanza
          degli  enti territoriali, a  norma dell'art.  4 della legge
          23 ottobre  1992, n.  421".
            - Il testo   dell'art. 3 del D.L.  n.  41/1995    (Misure
          urgenti  per il risanamento  della finanza  pubblica e  per
          l'occupazione  nelle aree depresse), come   modificato  dal
          D.L.    n. 444/1995 (Misure   urgenti in materia di finanza
          locale), e' il seguente:
            "Art. 3  (Interventi  sulla  finanza  locale).  -  1.  Il
          riequilibrio  dei  trasferimenti    erariali  ordinari    e
          consolidati, di  cui al   decreto legislativo  30  dicembre
          1992,  n.   504, spettanti a province e comuni, e' eseguito
          sulla  base delle norme del presente   decreto a  decorrere
          dal  1995,    a rettifica delle  precedenti assegnazioni di
          tale  anno e con le eccezioni di cui al comma 3.
            2.   Ai fini   del   riequilibrio    e'  stabilito    per
          ciascun  ente   un fabbisogno standardizzato  per i servizi
          indispensabili  con utilizzo dei  parametri monetari  e dei
          determinanti di  cui all'art.  37 del  decreto  legislativo
          n.  504   del 1992,  fatta esclusione  dei servizi relativi
          alla    giustizia.  Il    fabbisogno  e' raffrontato   alle
          risorse generali    in  atto    godute  e    costituite  da
          trasferimenti  ordinari  e consolidati,  all'uopo unificati
          e per  i comuni   anche da   provento dell'ICI al    4  per
          mille    con  deduzione    della  perdita  per    INVIM. La
          determinazione  del provento  dell'ICI al  4 per  mille  si
          effettua,  anche pe   gli altri fini  previsti dalla legge,
          riproporzionando,    se    necessario,     con     criterio
          proporzionale,    il gettito dell'ICI riscossa nel 1994, al
          netto delle   detrazione per l'abitazione  principale.  Dal
          computo    dei   contributi consolidati   sono   esclusi  i
          contributi  in favore del comune   di  Roma,  previsti  dal
          comma  26    dell'art. 32 della legge 28 febbraio  1986, n.
          41,  i  contributi  in    favore  del  comune  di  Pozzuoli
          previsti  dal comma  5  dell'art.  7 del  decreto-legge  26
          gennaio 1987,  n. 8,  convertito, con  modificazioni, dalla
          legge  27  marzo  1987,  n.    120,  e  i contributi per il
          finanziamento delle spese sostenute dalle   amministrazioni
          provinciali    per  gli   adempimenti ad esse affidati  dal
          comma 4 della    legge  15  novembre  1989,    n.  373,  in
          relazione   al   funzionamento  degli    uffici  scolastici
          regionali. Per il 1995 si utilizzano i dati considerati  ai
          fini delle attribuzioni gia' comunicate per tale anno.
            3.  Per  il 1995 dal complesso  delle risorse erariali e'
          detratta, a vantaggio dello Stato,    per  le  province  la
          somma    complessiva  di lire 70 miliardi e per i comuni la
          somma complessiva di lire 600 miliardi.  La  detrazione  e'
          effettuata  in  proporzione  sulle differenze  per maggiori
          risorse   godute come  definite  rispetto    a  percentuali
          uniche di riferimento, separatamente per province e comuni.
          Non  sono  oggetto di detrazione  il provento dell'ICI  e i
          contributi   minimi garantiti previsti dall'art.    36  del
          decreto  legislativo n.  504 del  1992. Le detrazioni  sono
          effettuate   entro i    limiti  dei    contributi  erariali
          ordinari  e  consolidati  ancora dovuti   per il 1995. Sono
          esclusi dalla detrazione per  il 1995 gli enti   dissestati
          alla  data di  entrata in vigore del  presente decreto.  Il
          Ministro dell'interno  comunica gli importi delle riduzioni
          entro un mese dalla  disponibilita' dei dati  dei  proventi
          dell'ICI per il 1994.
            4. Ferma restando  anche per gli anni 1996 e  seguenti la
          riduzione  operata  ai sensi  del comma 3, a  decorrere dal
          1996, e   per gli enti dissestati   dal      termine    del
          periodo    di      risanamento,    prosegue l'operazione di
          riallineamento del   complesso dei  contributi  ordinari  e
          consolidati  in  dodici  anni,    per tutti gli enti locali
          interessati.    A  tal     fine,  sono     ricalcolate   le
          percentuali di  riallineamento per province e comuni e sono
          detratte  quote  delle eccedenze proporzionali alla  durata
          del  riequilibrio,   contestualmente alla    riassegnazione
          agli    enti con   situazioni  di sottodotazione.  L'elenco
          dei   servizi indispensabili   e' aggiornato,   prima    di
          ciascun  triennio,    tenendo anche   conto dei  servizi  a
          prevalente  diffusione territoriale.  La metodologia    dei
          parametri    monetari  e'    gradualmente  sostituita   nei
          trienni  successivi  a  quello  1996-1998 con   metodologie
          di    costo  standard definite dal Ministero  dell'interno,
          sentita la Commissione di  ricerca per  la finanza  locale.
          Sono fatti  salvi i  contributi minimi  garantiti  previsti
          dall'art. 36 del decreto legislativo n. 504 del  1992. Sono
          soppresse  le    lettere   da a)   ad ebis)   del comma   4
          dell'art. 40 del decreto legislativo  n. 504 del 1992  come
          modificato  dal  decreto  legislativo  1  dicembre 1993, n.
          528".
           Note all'art. 1:
            - Il testo del comma 162 dell'art. 1 della  citata  legge
          n.  662/1996  e'    il    seguente:    "162.    A decorrere
          dall'anno   1998   i    contributi  ordinari  spettanti  ai
          comuni ed alle province ai  sensi dell'art. 35 del  decreto
          legislativo  30   dicembre   1992,   n. 504,  e  successive
          modificazioni, sono ridotti di lire  560.000 milioni  e  di
          lire  40.000 milioni. Sono esclusi dalla riduzione gli enti
          locali dissestati".
            - Il testo del comma 156 dell'art. 1 della  citata  legge
          n.  662/1996  e'  il    seguente:  "156.    Ai  comuni  con
          popolazione inferiore  a 5.000 abitanti  e'   attribuito  a
          decorrere  dall'anno  1997 un  contributo commisurato al  6
          per    cento delle disponibilita'  liquide di  cui al comma
          155, nei limiti complessivi di spesa di lire 180 miliardi".
            -  Il testo   del comma   164 della   citata  legge    n.
          662/1996  e' il seguente:
            "164.  I  contiributi  erariali  ordinari  e  perequativi
          per    gli  squilibri della fiscalita' locale  spettanti ai
          comuni, alle province ed alle comunita' montane sulla  base
          della legislazione  vigente  sono  attribuiti,  per  l'anno
          1997,  con  le    variazioni  di  cui al comma 156 e con le
          seguenti ulteriori variazioni:
            a)  incremento  del   fondo      ordinario   dell'importo
          complessivo  di  lire  212.100  milioni,   pari per ciascun
          comune e provincia   all'1,239 per cento  dei    contributi
          ordinari definitivamente attribuiti  per l'anno 1995;
            b)   incremento   del   fondo     ordinario  dell'importo
          complessivo di lire 281.000 milioni, spettante ai soli enti
          che hanno subito la riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai
          sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23  febbraio  1995,  n.
          41,  convertito,  con modificazioni,   dalla legge 22 marzo
          1995,  n.  85,  e  da ripartire  in  misura   proporzionale
          ai contributi erariali assegnati per il 1996 a tale titolo;
            c)    incremento   del fondo  ordinario  dell'importo  di
          lire  10.000 milioni,   da destinare   alla provincia    di
          Catanzaro    per lire   3.850 milioni,   alla provincia  di
          Forli'   per lire   3.150 milioni   ed  alla  provincia  di
          Vercelli per lire 3.000 milioni;
            d)   incremento   del   fondo  ordinario dell'importo  di
          lire  3.000 milioni per l'erogazione  di contributi per  la
          fusione    e  l'unione  di  comuni,  da   attribuire con le
          modalita' ed  i criteri a   tale titolo  stabiliti  per  il
          1996;
            e)    riduzione   del   fondo     perequativo   per   gli
          squilibri   della fiscalita'    locale  di    un    importo
          complessivo    pari    a  lire    506.100  milioni  per  il
          finanziamento  degli incrementi previsti dalle lettere  a),
          b), c) e d)".
            -  Il   testo dei  commi 4 e  10 dell'art. 91  del D.Lgs.
          n. 77/1995 (Ordinamento finanziario  e contabile degli enti
          locali), modificato dall'art.  30 del  D.Lgs.  n.  336/1996
          (Disposizioni  correttive    del decreto   legislativo   25
          febbraio  1995,  n.   77,    in   materia   di  ordinamento
          finanziario   e   contabile    degli  enti  locali)  e'  il
          seguente:
            "4.  Le province  ed  i comuni  per  i quali  le  risorse
          di  parte corrente, costituite dai trasferimenti  in  conto
          al  fondo  ordinario  ed  al  fondo consolidato e da quella
          parte  di  tributi  locali  calcolata  in  detrazione    ai
          trasferimenti    erariali,   sono   disponibili in   misura
          inferiore,   rispettivamente,   a  quella    media    unica
          nazionale  ed   a quella media della fascia  demografica di
          appartenenza, come  definita  con    il  decreto    di  cui
          all'art.  119,  comma 1,  richiedono, con  la presentazione
          dell'ipotesi, e   compatibilmente  con  la  quantificazione
          annua  dei  contributi a cio' destinati,  l'adeguamento dei
          contributi statali  alla  media  predetta,   quale  fattore
          del  consolidamento finanziario della gestione.
            5.-9. (Omissis).
            10.   Il   Ministero    dell'interno    assegna  all'ente
          locale    per   il personale   posto  in disponibilita'  un
          contributo   pari alla   spesa  relativa    al  trattamento
          economico  con   decorrenza dalla  data della deliberazione
          e per   tutta la   durata della    disponibilita'.  Analogo
          contributo,    per la   durata del  rapporto di  lavoro, e'
          corrisposto all'ente   locale   presso   il     quale    il
          personale  predetto  assume servizio".
            -  Il  testo  dell'art.  63    della  legge  n.  142/1990
          (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente:
            "Art.   63   (Delega    al   Governo   per   la     prima
          revisione    delle  circoscrizioni provinciali).   - 1.  Ai
          fini  della    prima  applicazione  dell'art.  16   ed   in
          attuazione dell'art. 17, il Governo e' delegato ad emanare,
          nel termine  di  due  anni dalla  entrata  in vigore  della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi per la
          revisione delle circoscrizioni    provinciali  e    per  la
          istituzione   di      nuove   province   conseguenti   alla
          delimitazione    territoriale  delle   aree   metropolitane
          effettuata dalla regione.
            2.  Il   Governo e'   altresi' delegato, entro  lo stesso
          termine,   ad   emanare      decreti   legislativi      per
          l'istituzione    di  nuove    province, compatibilmente con
          quanto  stabilito  al    comma  1,  per  tutte    le   aree
          territoriali nelle  quali, alla data  del 31 dicembre 1989,
          e'  stata  gia'  avviata   la formale iniziativa  per nuove
          province  da    parte  dei  comuni    ed  e'    gia'  stato
          deliberato  il   parere favorevole  da parte della  regione
          (Biella,    Crotone,    Lecco,   Lodi,   Prato,   Rimini  e
          Verbania),  ovvero il  parere favorevole  venga  deliberato
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge.
            3. I   provvedimenti delegati per  la    revisione  delle
          circoscrizioni  provinciali  e per  la istituzione di nuove
          province saranno emanati, ai  sensi   del comma   1,    con
          l'osservanza    dei principi   e   criteri direttivi di cui
          all'art. 16.
            4. Il  Governo, acquisite le  deliberazioni e i pareri  e
          accertata l'osservanza   degli    adempimenti    prescritti
          dalla  presente  legge, provvede ad inviare  gli schemi dei
          decreti    alle  regioni interessate ed   alle   competenti
          Commissioni parlamentari  permanenti;  entro  i  successivi
          sei   mesi   le   regioni  e  le  Commissioni  parlamentari
          permanenti esprimono i loro pareri.
            5.  All'onere di  cui ai  commi  precedenti, valutato  in
          lire  3,5 miliardi  per ciascuno  degli anni  1990,  1991 e
          1992, si    provvede  mediante    corrispondente  riduzione
          dello    stanziamento  iscritto,    ai  fini  del  bilancio
          triennale 1990-1992, al  capitolo    6856  dello  stato  di
          previsione  del    Ministero del   tesoro per  l'anno 1990,
          all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione di nuove
          province".
            6.  L'autorizzazione di  spesa di  cui  al comma  5 viene
          iscritta nell'apposita tabella, con la  quale,    ai  sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, come modificata  dalla  legge    23    agosto
          1988,    n.  362,    vengono    riquantificate   in   legge
          finanziaria  le spese  permanenti. Ogni  eventuale  aumento
          di  spesa, rispetto   all'autorizzazione  di cui  al  comma
          5, dovra'  risultare coperto".
            -  Il  testo del  comma  4  dell'art.  2  della legge  n.
          373/1989 (Istituzione di uffici scolastici regionali) e' il
          seguente: "4. Alle spese per la fornitura e la manutenzione
          dei locali, dell'arredamento e degli  impianti  dell'acqua,
          dell'illuminazione,   del  riscaldamento  e  dei  telefoni,
          provvede l'amministrazione  della provincia in  cui ha sede
          l'ufficio   scolastico regionale. Il  relativo    onere  e'
          ripartito  fra  tutte  le  provincie   della circoscrizione
          regionale  secondo  quanto   previsto   dall'ultimo   comma
          dell'art. 3 della legge 28 luglio 1967, n.  641".
            - Il testo dell'art. 2 del  D.L. n. 529/1995 (Istituzione
          di  uffici  scolastici  provinciali  del  Ministero   della
          pubblica istruzione nelle nuove province) e' il seguente:
            "Art. 2. - 1. All'onere derivante dal  presente  decreto,
          valutato  in lire   1.282  milioni per  l'anno  1995  e  in
          lire 3.845  milioni  a decorrere   dal 1996,   si  provvede
          mediante  corrispondente    riduzione  dello   stanziamento
          iscritto,  ai   fini  del   bilancio  triennale  1995-1997,
          al  capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del
          Ministero  del   tesoro  per    l'anno   1996,     all'uopo
          parzialmente  utilizzando    l'accantonamento relativo   al
          Ministero della  pubblica istruzione per  lire 180  milioni
          per  l'anno  finanziario  1995    e  lire 3.845 milioni per
          ciascuno degli anni 1996  e 1997, l'accantonamento relativo
          al Ministero di grazia e   giustizia per lire  722  milioni
          per  l'anno  1995 e  l'accantonamento relativo al Ministero
          del tesoro per lire 391 milioni per il medesimo anno 1995.
            2. Il Ministro  del tesoro e' autorizzato ad   apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
            - Il termine di  due anni di cui ai commi 1 e  2 e' stato
          differito fino al 31 dicembre 1994 dall'art. 1  della legge
          n.  436/1993  e al 31 dicembre 1995 dall'art. 5 del D.L. n.
          361/1995.
            -  Il testo  del  comma  26 dell'art.  32   della   legge
          n.   41/1986 (Disposizioni per  la formazione  del bilancio
          annuale  e pluriennale dello  Stato  - legge    finanziaria
          1986)    e'   il seguente:   "26.  Il contributo  ordinario
          annuo concesso  al  comune  di Roma  ai  sensi dell'art.  1
          della  legge  25   novembre 1964,  n. 1280, elevato  a lire
          venticinque miliardi dall'art. 35,  diciassettesimo  comma,
          della  legge 27 dicembre 1983, n. 730, a titolo di concorso
          dello Stato agli oneri finanziari che   il comune  sostiene
          in  dipendenza delle   esigenze cui deve  provvedere  quale
          sede  della capitale  della  Repubblica,  e'  ulteriormente
          elevato,  a decorrere dall'anno finanziario 1986, a lire 35
          miliari".
            -  Il testo   del comma   5 dell'art.   7 del    D.L.  n.
          8/1987  (Misure  urgenti  per  fronteggiare l'emergenza nel
          comune di  Senise  ed  in  altri  comuni  interessati    da
          dissesto  del    territorio  e  nelle    zone colpite dalle
          avversita'   atmosferiche   del   gennaio   1987,   nonche'
          provvedimenti   relativi   a  pubbliche  calamita')  e'  il
          seguente: "5. Per assicurare al complesso di  Monteruscello
          nel    comune  di  Pozzuoli  l'espletamento  dei  necessari
          servizi  pubblici locali,  con particolare riguardo  per la
          nettezza  urbana, vigilanza  e trasporti,  e'  autorizzata,
          in   deroga   alle   vigenti     disposizioni  in  materia,
          l'assunzione    straordinaria  di  centocinquanta    unita'
          lavorative    da    attingere   fra  i  cittadini residenti
          nel comune  di Pozzuoli  alla  data del  14 ottobre   1983,
          iscritti  nelle  liste di collocamento dello stesso comune.
          Il prefetto di Napoli  e' incaricato di  dare esecuzione  a
          tali  disposizioni. Il relativo onere,  valutato in  lire 3
          miliardi    in ragione  d'anno, e' posto a carico del fondo
          per   la protezione civile per ciascuno  degli  anni    dal
          1987  al  1989.  Tale  somma  e' accreditata  al  Ministero
          dell'interno  con  le modalita'   di   cui   all'art.    8,
          comma    2,    del  decreto-legge 26 maggio 1984,   n. 159,
          convertito, con modificazioni, dalla    legge    24  luglio
          1984,   n.   363, per  essere  successivamente assegnata al
          comune di Pozzuoli".
            - La legge n. 637/1973  reca: "Destinazione dei  proventi
          della casa da gioco di Campione d'Italia".
            -  Il testo   del comma 6 dell'art. 88 del  citato D.Lgs.
          n. 77/1995, come   sostituito dall'art.   27  del    citato
          D.Lgs.    n.  336/1995   e' il seguente:   "6.  Secondo  le
          disposizioni vigenti  il   fondo   per   lo sviluppo  degli
          investimenti,  di cui all'art. 28, comma 1, lettera c), del
          decreto legislativo  30 dicembre  1992, n.  504, sul  quale
          sono imputati  gli oneri  per la   concessione   dei  nuovi
          mutui   agli      enti  locali  dissestati,    puo'  essere
          integrato, con  le modalita'  di cui all'art. 11, comma  3,
          lettera  d),    della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive       modificazioni    ed    integrazioni,    in
          considerazione  delle  eventuali procedure   di risanamento
          attivate rispetto a  quelle gia' definite".