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DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 235

Revisione della composizione dei comitati tributari regionali, nonchè istituzione presso il Ministero delle finanze della Consulta tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal:  9-8-1997 al: 24-4-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 3, comma 134, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente disposizioni volte sia alla revisione della composizione dei comitati tributari regionali previsti dall'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, allo scopo di garantire una adeguata rappresentanza dei contribuenti e di attribuire compiti propositivi ai medesimi comitati sia alla istituzione presso il Ministero delle finanze di un analogo organismo con compiti consultivi e propositivi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1997;
Visto il parere della commissione parlamentare istituita dall'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, reso in data 25 giugno 1997, in applicazione del comma 15 del predetto articolo 3;
Tenuto conto che, in applicazione del comma 15 del medesimo articolo 3, è stata concessa la proroga di venti giorni per l'adozione del predetto parere e che, conseguentemente, a norma del comma 16 risulta per un uguale periodo prorogato il termine per l'esercizio della delega;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Comitati tributari regionali
1. All'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Comitati tributari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano";
b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Sono istituiti nelle regioni i comitati tributari regionali.
Nelle province autonome di Trento e Bolzano sono istituiti i comitati tributari provinciali. A questi ultimi si intende comunque riferita l'espressione ''comitati tributari regionalì' contenuta nel presente articolo.
2. I comitati di cui al comma 1:
a) concorrono all'attività di analisi delle condizioni economicoproduttive delle regioni e degli effetti del prelievo tributario sulle varie categorie dei contribuenti, anche ai fini della programmazione dell'attività di accertamento e dell'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali;
b) esprimono pareri e formulano proposte in merito alla semplificazione delle procedure e all'organizzazione del lavoro degli uffici, anche ai fini del miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti;
c) esprimono pareri su ogni altra questione loro sottoposta dall'amministrazione finanziaria.
2-bis. Sono componenti di diritto dei comitati tributari regionali il direttore regionale delle entrate, che li presiede, i direttori compartimentali del territorio e delle dogane e il comandante di zona della Guardia di finanza ovvero il comandante di legione per le regioni nel cui capoluogo non ha sede il comando di zona. Sono, altresì, componenti dei comitati tributari regionali, per la durata di quattro anni dalla nomina disposta con decreto del direttore regionale delle entrate, un rappresentante del Ministero del lavoro; un rappresentante della regione; due rappresentanti delle province; quattro rappresentanti dei comuni; un rappresentante delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato; un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative in sede locale; un rappresentante delle associazioni di categoria più rappresentative in sede locale dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e delle cooperative; un rappresentante degli ordini professionali dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro; un rappresentante del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio nazionale forense; un rappresentante delle associazioni delle banche e dei concessionari della riscossione e un rappresentante delle associazioni dei consumatori.";
c) nel comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'adempimento dei propri compiti, il Comitato può altresì acquisire la documentazione ritenuta necessaria ed invitare a comparire i contribuenti nonché i soggetti di cui al predetto articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto n. 600 del 1973.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 3, comma 134, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:
"134. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)-i) (omissis);
l) revisione della composizione dei comitati tributari regionali di cui all'art. 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti comitati di compiti propositivi; istituzione presso il Ministero delle finanze di un analogo organismo con compiti consultivi e propositivi".
- Il testo dell'art. 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 (Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze), come modificato dall'art. 1 del presente decreto, è il seguente:
"Art. 8 (Comitati tributari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Sono istituiti nelle regioni i comitati tributari regionali. Nelle province autonome di Trento e Bolzano sono istituiti i comitati tributari provinciali. A questi ultimi si intende comunque riferita l'espressione ''comitati tributari regionalì' contenuta nel presente articolo.
2. I comitati di cui al comma 1:
a) concorrono all'attività di analisi delle condizioni economicoproduttive delle regioni e degli effetti del prelievo tributario sulle varie categorie dei contribuenti, anche ai fini della programmazione dell'attività di accertamento e dell'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali;
b) esprimono pareri e formulano proposte in merito alla semplificazione delle procedure e all'organizzazione del lavoro degli uffici, anche ai fini del miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti;
c) esprimono pareri su ogni altra questione loro sottoposta dall'amministrazione finanziaria.
2-bis. Sono componenti di diritto dei comitati tributari regionali il direttore regionale delle entrate, che li presiede, i direttori compartimentali del territorio e delle dogane e il comandante di zona della Guardia di finanza ovvero il comandante di legione per le regioni nel cui capoluogo non ha sede il comando di zona.
Sono, altresì, componenti dei comitati tributari regionali, per la durata di quattro anni dalla nomina disposta con decreto del direttore generale delle entrate, un rappresentante del Ministero del lavoro; un rappresentante della regione; due rappresentanti delle province; quattro rappresentanti dei comuni; un rappresentante delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato; un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative in sede locale; un rappresentate delle associazioni di categoria più rappresentative in sede locale dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e delle cooperative; un rappresentante degli ordini professionali dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro; un rappresentante del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio nazionale forense; un rappresentante delle associazioni delle banche e dei concessionari della riscossione e un rappresentante delle associazioni dei consumatori.
3. Il comitato tributario regionale può assumere informazioni, dati e notizie dagli stessi soggetti e negli stessi limiti previsti dall'articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Dati e notizie concernenti singoli soggetti possono essere richiesti solo se relativi a più posizioni individuali comprese in una serie determinata secondo le tecniche statistiche di campionatura. In tal caso, gli elementi vengono acquisiti tramite gli uffici finanziari competenti, i quali provvedono a trasmetterli ai comitati in forma anonima. Per l'adempimento dei propri compiti, il Comitato può altresì acquisire la documentazione ritenuta necessaria ed invitare a comparire i contribuenti nonché i soggetti di cui al predetto art. 32, primo comma, n. 5), del decreto n. 600 del 1973".
- Il testo dell'art. 3, commi 13, 14, 15 e 16 della citata legge n. 662/1996, è il seguente:
"13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.
14. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi 19, 66, 120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186 e 188 sono trasmessi alla commissione di cui al comma 13 per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti.
15. La commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione.
16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni.
Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende espresso favorevolmente".
Note all'art. 1:
- Per il testo del citato art. 8 della legge n. 358/1991 vedi note alle premesse.
- Il testo dell'art. 32, primo comma, numero 5), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), è il seguente:
"Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1)-4) (omissis);
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e all'individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141".